Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5081  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
Oggetto
Lavoro pubblico dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qualifica passaggio alla terza fascia dirigenziale ex l.r. n. 10 del 2000 condizioni
R.G.N. 27824/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/02/2024
CC
sul ricorso 27824-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in Roma, rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; 
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 319/2018 RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Catania, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 345/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assegnati al RAGIONE_SOCIALE, così confermando la decisione di primo grado che aveva disatteso la domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione parte fissa nella misura stabilita dal RAGIONE_SOCIALE area dirigenza con decorrenza dal 1° ottobre 2001 (e conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al relativo pagamento);
per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto quanto segue:
-gli appellati, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura ed impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso il Comune, avevano stipulato in data 12 marzo 1999 contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in virtù di successive proroghe, erano stati assegnati al RAGIONE_SOCIALE dal marzo 2002, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico tabellare previsto dal decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1995 e successive modifiche per i dipendenti re gionali inquadrati nell’RAGIONE_SOCIALE livello profilo professionale tecnico ex art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 41 del 1985;
-successivamente, a seguito RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 10 del 2000, in materia di dirigenza, il personale appartenente al l’ RAGIONE_SOCIALE livello era transitato nella terza fascia dirigenziale, disposizione che il C.RAGIONE_SOCIALE.N.L. dell’area dirigenza, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 22 giugno 2001, rendeva applicabile anche al personale in servizio a tempo determina to; l’art. 36 del contratto collettivo disponeva che ai dirigenti di seconda e terza fascia spettasse il trattamento economico composto da: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, retribuzione di posizione fissa;
-la RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto agli appellati dal mese di giugno 2000 la sola voce dello stipendio tabellare previsto per la terza fascia dirigenziale, in luogo del trattamento economico iniziale tabellare previsto per l’ ex RAGIONE_SOCIALE livello, ma, con successivo decreto del dirigente regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30 dicembre 2002, l’amministrazione aveva deliberato unilateralmente di corrispondere loro il trattamento economico previsto dal contratto collettivo regionale del personale con qualifica non dirigenziale, funzionari direttivi, cat. D1;
-a seguito di ricorso giudiziale, con sentenza n. 455 del 2005 del  Tribunale  di  Siracusa,  passata  in  giudicato,  era  stato accertato il diritto degli appellati all’equiparazione giuridica ed economica ( ex art. 36 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2001) ai dirigenti di terza fascia di cui all’ art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 10 del 2000;
2.1. così ricostruita la vicenda, la Corte di merito, nel condividere l’impianto motivo del giudice di primo grado, ha osservato che l’art. 2 del contratto individuale stipulato in data 12 marzo 1999 stabiliva la corresponsione del «trattamento economico iniziale del contratto di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni previsto per la qualifica, il livello posseduti dal lavoratore indicati nel precedente art. 1 del presente contratto..», trattamento che per i dipendenti appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE livello era composto dalle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione, cui si aggiungevano eventualmente altre voci retributive accessorie. Pertanto, in difformità da quanto pretendevano i dipendenti, il contratto non prevedeva l’inserimento del lavoratore in una fascia o livello, bensì il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘qualifica’ (di ingegnere, architetto) da questi posseduta al momento RAGIONE_SOCIALE stipula contrattuale, in quanto l’amministrazione intendeva avvalersi d elle
competenze professionali possedute dai lavoratori per specifici compiti, estendendo ai predetti il trattamento economico corrispondente alla qualifica posseduta al momento RAGIONE_SOCIALE stipula del contratto a tempo determinato, ovvero quello previsto per il livello RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza, come già ritenuto dal primo giudice, il rinvio al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1995 regolava la struttura RAGIONE_SOCIALE retribuzione e definiva il trattamento economico per relationem , senza comportare l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali.
A tale conclusione non poteva condurre neppure l’attribuzione nel giugno 2002 dello stipendio tabellare previsto dal C.C.R.L. dell’area dirigenza per i dipendenti regionali dell’ ex RAGIONE_SOCIALE livello, in quanto, se l’amministrazione avesse inteso estendere tout court il trattamento giuridico ed economico stabilito per questi ultimi, non avrebbe circoscritto a specifici istituti tale espressa applicazione. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l egge regionale n. 10 del 2000, si era reso necessario sostituire il parametro retributivo con altro criterio di determinazione per il trattamento economico dei dipendenti a termine, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE parte fondamentale RAGIONE_SOCIALE retribuzione riconosciuta alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE terza fascia (stipendio tabellare), con esclusione dell’indennità di posizione, parte fissa e variabile. Pertanto, non era configurabile l’ equiparazione ai dirigenti regionali di ruolo, in quanto gli appellati non possedevano la qualifica dirigenziale e non potevano di conseguenza accedere alla terza fascia dirigenziale introdotta dalla legge regionale n. 10 del 2000, ai sensi dell’art. 6, riservata al personale «con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato» , qualifica subordinata all’accesso tramite pubblico concorso, in difetto di allegazioni circa lo svolgimento di funzioni dirigenziali ovvero di averne assunto le relative responsabilità, ai fini del riconoscimento del relativo trattamento retributivo;
avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione affidato ad  unico  motivo  i  dipendenti  indicati  in  epigrafe,  cui  resiste  la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con controricorso.
Ritenuto che:
con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dell’art. 1362, cod. civ. e violazione del principio del giudicato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che il contratto individuale non prevedeva l’inserimento del dipendente in una fascia o livello, bensì solo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica, nonché per avere erroneamente interpretato il contratto di lavoro, ritenendo che lo stesso aveva previsto il riconoscimento del solo stipendio tabellare con esclusione di ogni trattamento economico accessorio, in contrasto con l’efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Siracusa;
il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità ed è comunque infondato;
è sicuramente inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione dell’art. 1362 cod. civ. senza in realtà prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici ma semplicemente proponendo un ‘inammissibile lettura alternativa del contratto individuale rispetto a quella adottata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319, secondo cui «La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificar e i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolt a nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili
interpretazioni,  sicché,  quando  di  una  clausola  contrattuale  sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi  in  sede  di  legittimità  del  fatto  che  fosse  stata  privilegiata l’altra») ;
è altrettanto inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione del principio del giudicato, perché, senza rispettare il principio di specificità RAGIONE_SOCIALE censura, si limita a menzionare la sentenza del Tribunale di Siracusa senza riportarne se non in estrema sintesi il contenuto, così non consentendo al Collegio di apprezzare l’effettiva portata RAGIONE_SOCIALE decisione e l’eventuale efficacia inter partes nel presente giudizio (fra molte, Cass. Sez. 2, 23/06/2017, n. 15737, e precedenti ivi richiamati);
infine, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la doglianza è comunque infondata per il rilievo -di valenza decisiva -che la terza fascia prevista con legge regionale n. 10 del 2000 aveva carattere transitorio ed era riservata al personale con qualifica di dirigente tecnico già in servizio al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE suddetta legge (in tal senso Cass. Sez. L, 01/10/2010, n. 20544, confermata da Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728), condizioni escluse in fatto nella specie, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata (p. 8);
6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 97, comma primo, seconda parte, cod. proc. civ., stante la comunanza di interessi, desumibile anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute (così Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476), al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito (Cass. Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/02/2024