Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7043 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 7043 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto
Impiego pubblico Retribuzione di posizione
R.G.N.16911/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 18/02/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16911-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 330/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 63/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 29 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei
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confronti del Comune di Ancona avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dirigente del Corpo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quiescenza per anzianità in via anticipata, a percepire gli importi dovuti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni dal 2014 al 2017 nella misura già erogata ma ridimensionata dall’Ente in virtù dell’adozione , con delibera di Giunta Comunale n. 634/2017, di un diverso sistema di pesatura RAGIONE_SOCIALE posizioni dirigenziali e di quantificazione RAGIONE_SOCIALE predette voci retributive . L’originario ricorrente aveva denunciato anche l’illegittimità del la compensazione operata con le somme dovute a seguito RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto e chiesto la condanna del Comune al pagamento di quanto trattenuto in virtù dell’operata compensazione.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, in virtù dei richiamati principi di ripetibilità dei trattamenti accessori non dovuti e di assoggettabilità a conguaglio degli incrementi stipendiali, legittimo l’operato dell’Amministrazione che nell’esercizio del proprio potere discrezionale aveva con le delibere di Giunta in questione rideterminato l’organizzazione dei propri uffici così incidendo in senso riduttivo sulla misura del trattamento accessorio spettante ai dirigenti, entro i limiti del minimo fisso garantito, escludendo altresì che ciò comportasse violazione dell’affidamento del dirigente . Al riguardo ha ritenuto sufficiente il rinvio alla delibera n. 145/2014 per acquisire piena consapevolezza del peculiare meccanismo a presidio RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALE parte variabile dell’indennità di posizione e circa la liceità RAGIONE_SOCIALE relativa liquidazione in via provvisoria, salvo conguagli futuri e, quanto all’indennità di risultato, il riferimento alla disciplina contrattuale che subordina la sua erogazione alla
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valutazione positiva dell’Amministrazione circa il conseguimento degli obiettivi gestionali programmati.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Ancona.
Il ricorrente ha poi presentato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 24 d.lgs. n. 165/2001 e 14 CCNL 10.4.1996 per l’Area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’art. 1362 c.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento RAGIONE_SOCIALE domanda intesa alla declaratoria dell’illegittimità dell’applicazi one retroattiva, anche nei confronti di un dipendente già in quiescenza, di un atto amministrativo con cui si prevedeva ora per allora (delibera n. 634/2017 riferita agli anni dal 2014 al 2017) la riduzione degli importi dovuti a titolo di indennità di posizione già erogati nella vigenza di una precedente delibera di Giunta, con pregiudizio dei diritti quesiti e dell’affidamento dell’interessato non recando la delibera n. 145/2014 alcuna specificazione a riguardo.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE documentazione richiamata, dalla delibera n. 163/2009 relativa all’originaria pesatura degli incarichi, agli atti di ricognizione rilasciati al ricorrente a fini pensionistici recanti il riferimento agli importi originari, nonché la delibera n. 109/2020 che rinnovava al rialzo la pesatura dell’incarico di Dirigente del Corpo RAGIONE_SOCIALE.
Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 è prospettata in relazione all’aver e
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la Corte territoriale proceduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a carico dell’odiern o ricorrente risultato in sede di appello soccombente tenendo erroneamente conto degli onorari previsti nell’ambito dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 a 26.000,00 essendo il valore RAGIONE_SOCIALE causa pari a euro 19.724,45) per fasi (quella istruttoria e di trattazione e quella decisoria) che si assume non essere state svolte.
I primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, sollecitando entrambi l’uno sulla base di una rilettura RAGIONE_SOCIALE situazione di fatto sottesa alla domanda proposta, per la quale il Comune avrebbe erogato l’indennità di posizione secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE delibera di Giunta n. 163/2009 che ne determinava la misura in termini definitivi anche per gli anni dal 2014 al 2017 atteso che la successiva delibera n. 145/2014 nulla indicava in ordine alla provvisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione; l’altro sulla base del riferimento a documentazione che la Corte territoriale avrebbe pretermesso ma da ritenersi viceversa decisiva in quanto attestante la descritta condotta dell’Ente una valutazione in fatto diversa da quella operata dalla Corte territoriale, incentrata sulla lettura RAGIONE_SOCIALE delibera n. 145/2014 come idonea a dar conto RAGIONE_SOCIALE provvisorietà RAGIONE_SOCIALE quantificazione dell’indennità di posizione, rilievo dal ricorrente fatto oggetto soltanto di generica confutazione.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché la ricerca RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;
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Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’ stato precisato, inoltre, che la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017).
Nel caso di specie, a fronte dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, il ricorrente, senza neppure denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica, si limita a prospettare una diversa interpretazione degli atti deliberativi posti d al giudice d’appello a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia.
Il terzo motivo, di contro risulta infondato, atteso che il denunciato superamento dei massimi di tariffa in relazione alle fasi effettivamente svolte fermo restando lo scaglione di riferimento, in realtà non sussiste giacché, dovendo ritenersi compiuta tanto la fase di trattazione RAGIONE_SOCIALE causa quanto la fase decisoria la somma liquidata (euro 6.620,00) non eccede i limiti massimi previsti dal D.M. n. 55/2014. La trattazione scritta, infatti, sostituisce a tutti gli effetti l’udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. e, quindi, RAGIONE_SOCIALE stessa occorre tener conto ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Ciò detto va ricordato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte ( cfr. fra le tante Cass. n. 4782/2020) la
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determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di AVV_NOTAIO è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e può essere sindacata nel giudizio di cassazione solo in caso di violazione dei parametri massimi (o minimi), da escludere per quanto sopra precisato.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.2.2026
La Presidente NOME COGNOME