Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2742 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2742 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3688-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1019/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2024 R.G.N. 1307/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Farmacista – Dirigente UOS – Retribuzione cd. di posizione minima contrattuale.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 22/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. NOME COGNOME, dirigente farmacista, dipendente a tempo indeterminato dell’RAGIONE_SOCIALE, premesso il ruolo di responsabile di UOS del PRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sin dal 26.10.2010, chiedeva il riconoscimento dell’adeguamento economico pari ad € 277,78 mensili per differenze cd. sui minimi, oltre ogni altra differenza retributiva prevista dal c.c.n.l. di categoria.
La domanda, integralmente rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, veniva per converso accolta dalla Corte di Appello di Palermo nei seguenti termini, prescritte le differenze retributive anteriori al 13.7.2013: ‘ in parziale riforma della sentenza n. 616/2022, emessa in data 12.7.2022 dal Tribunale G.L. di RAGIONE_SOCIALE, condanna l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere all’appellante, per il titolo di cui in motivazione, € 277,78 mensili, oltre interessi legali dal 13.7. 2013 al 17.12.2019′.
Nel dettaglio, la Corte territoriale, verificato il conferimento in capo alla parte appellante, del ruolo di responsabile RAGIONE_SOCIALE, affermava la fondatezza della domanda proposta volta ad ottenere l’integrale pagamento della retribuzione cd. di posizione minima contrattuale unificata a lei spettante quale dirigente farmacista di struttura semplice, documentato che detto emolumento, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del c.c.n.l. Dirigenza sanitaria 2008/2009, è pari ad € 7.619,60 su base ann ua e ad € 634,96 su base mensile, precisato altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del c.c.n.l. citato, l’incremento riconosciuto dall’1.1.2009 della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata non è riassorbito dalla retribuzione di posizione aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e della retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente.
Propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunziata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È lamentato che la Corte territoriale avrebbe consentito la proposizione di una domanda risarcitoria nuova, in quanto non contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
1.1. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, in ragione del mancato rispetto del principio di specificità, sub specie di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., non avendo la parte ricorrente in cassazione riportato, nemmeno per riassunto e/o stralcio le conclusioni né dell’atto introduttivo, né del verbale ove è sarebbe stata operata la modifica/novella della proposta domanda, elementi, indispensabili, pur dopo la sentenza Cedu Succi contro Italia del 28 ottobre 2021, perché il mezzo possa superare il vaglio di ammissibilità (cfr. Cass., Sez. U., n. 8950/2022 e la successiva Cass. n. 12481/2022 in cui questa Corte ha, infatti, specificato che il principio all’attenzione è compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,
alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati).
In secundis , il mezzo è inammissibile -osserva il Collegio -ancor più a monte, in ragione del mancato confronto con il decisum in quanto la sentenza impugnata non ha accolto una domanda di risarcimento, ma di pagamento di poste retributive. 2. Con la seconda censura è lamentata, in relazione al comma 1, n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale fondato la propria decisione sulla base di documenti tardivamente prodotti, al fine di provare che la ricorrente ricoprisse il ruolo di responsabile U.O.S. della RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 26.10.2010.
2.1. Il motivo è inammissibile.
A tacer ogni altra considerazione, il mezzo è del tutto generico (con violazione del principio di autosufficienza -cfr. innanzi quanto già osservato al punto 1.1.), in quanto in esso non sono nemmeno indicati quali documenti sarebbero stati tardivamente prodotti (e di cui si sarebbe dovuto altresì indicare il momento di introduzione nel processo), sicché tanto ridonda nell’inaccoglibilità della censura.
Il terzo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi nazionali, per aver la Corte di Appello riconosciuto alla dottNOME COGNOME il diritto a percepire la cd. differenza sui minimi in assenza di attribuzione di incarichi
dirigenziali e senza tener conto che la disciplina contrattuale subordina la corresponsione di dette indennità alla graduazione delle funzioni dirigenziali da parte dell’amministrazione ex art. 51, comma 4, c.c.n.l. 5.12.1996, modificato dall’art. 26 c.c.n .l. 8 febbraio 2000.
Rimarca che l’ art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 non può interpretarsi nel senso che ad un dirigente con incarico professionale possano essere attribuite senza limiti di tempo le medesime funzioni di dirigente di struttura; al sostituto del dirigente di struttura complessa o semplice -è sostenuto – viene conferito un incarico temporaneo e provvisorio e non può essere remunerato come il titolare dell’incarico.
Insiste ancora che alcuna ricostruzione della carriera della ricorrente possa essere operata e che, in ogni caso, difetta la prova dello svolgimento di responsabile della UOS di RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 26.10.2010.
3.1. Giova, in via preliminare, dar atto dell’inammissibilità della censura nella parte in cui nega in contrasto con l’accertamento di merito, qui non più rivedibile, compiuto dalla Corte territoriale sulla base della documentazione puntualmente esaminata in parte motiva (cfr. pag. 2 della sentenza) -che la AVV_NOTAIOssa COGNOME abbia svolto a far tempo dal 26.10.2010 il ruolo di responsabile U.O.S. della RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una inammissibile rivalutazione di merito, senz’altro non più articolabile in sede di legittimità (oltre che, nella specie, e a monte, del tutto genericamente formulata).
Va altresì poi ancora evidenziata l’inammissibilità del mezzo, per mancato confronto con il decisum, nella parte in cui sostiene che la cd. differenza sui minimi non competerebbe alla farmacista dirigente in quanto mero sostituto e non titolare della struttura.
Dalla sentenza impugnata, infatti, in alcuna parte è affermato che la farmacista abbia ricoperto il ruolo di responsabile U.O.S. della RAGIONE_SOCIALE, non quale titolare, ma quale mera supplente.
L’ultima sottocensura in cui è articolato il motivo, infine, è volta a sostenere che la corresponsione delle differenze retributive per cui è causa necessiterebbe della previa graduazione delle funzioni e della pesatura degli incarichi.
La doglianza , in disparte l’inammissibilità per essere stata posta per la prima volta in sede di legittimità, è altresì anche infondata.
Osserva, infatti, il Collegio che la voce ‘differenza sui minimi’ altro non è che un importo versato per parificare la retribuzione di posizione storica, cristallizzata al 31 dicembre 2003 dalla contrattazione collettiva, di medici che, a parità di incarico e di gradazione delle funzioni avrebbero ricevuto, altrimenti, corrispettivi differenti.
Sul punto, peraltro, questa Corte ha di recente evidenziato come detta voce retributiva – cd. differenza sui minimi (correttivo, si ripete, che ha lo scopo di annullare le differenze di retribuzione di posizione complessiva tra dirigenti che svolgono incarichi paragonabili, con elisione delle differenze dovute agli sviluppi di carriera nel tempo), prevista nell’Allegato 7 del c.c.n.l. Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN del 3 novembre 2005 (contenente “Esempi sull’applicazione degli artt. 37 e 38, comma 4, ai dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro esclusivo”) – si applica non solo ai dirigenti medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001, che, nel corso del biennio 20022003, abbiano beneficiato dell’attribuzione di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma anche a quelli cui tali incarichi sono stati conferiti
successivamente ( cfr. 27777/2025).
Cass. n. 17979/2025, ma anche Cass. n.
È evidente, allora, afferma il Collegio, alla luce della stessa funzione dell’emolumento per cui è causa , che esso non richieda alcuna graduazione/pesatura preventiva.
Con il residuo censorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla validità dell’atto interruttivo della prescrizione – la missiva del 13.07.2008 ritenendo estinte le pretese creditorie relative al solo periodo anteriore alla data del 13.7.2013, anziché tutte le pretese creditorie azionate nel periodo anteriore alla data del 17.12.2014.
Insiste che la missiva del 13.7.2018 è solo una diffida rivolta al corretto inquadramento.
4.1. Il motivo, in disparte la non corretta proposizione, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. , non può essere accolto.
La prescrizione delle pretese retributive a far tempo dal 13.7.2013 era stata già accertata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sicché parte ricorrente in cassazione avrebbe dovuto allegare e provare, che sulla questione si era tornati nel giudizio di appello, con la proposizione di specifica censura (tanto non risultando dalla sentenza impugnata), trascrivendo l’atto di appello o riportandone in stralcio il contenuto e localizzandolo, avrebbe dovuto chiarire, insomma, che l’oggetto del giudizio di seconde cure riguardasse tutto il periodo per il quale era stata avanzata la pretesa del pagamento dei cd. ‘minimi contrattuali’ e non soltanto l’arco temporale rispetto al quale le pretese non erano già state dichiarate prescritte in primo grado.
In assenza di ciò il mezzo difetta di autosufficienza (cfr. innanzi punto 1.1.) e, comunque, per la parte restante, si traduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2026.
LA PRESIDENTE
(
AVV_NOTAIO NOME COGNOME )