Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21961-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
REGIONE PUGLIA;
– intimata – avverso la sentenza n. 3062/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/02/2018 R.G.N. 1536/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
Regione Puglia -Retribuzione individuale di anzianità ex l. n. 13 del 1988
R.G.N. 21961/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2024
CC
La Corte di Appello di Bari, per quanto qui rileva, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalle epigrafate parti ricorrenti, ex dipendenti della Regione Puglia, di condanna al pagamento delle differenze maturate sulla retribuzione individuale di anzianità, secondo la prospettazione dei lavoratori, calcolate erroneamente sulla base della VIII qualifica funzionale, invece che sull’acquisita qualifica dirigenziale.
A fondamento della pretesa esponevano di aver rivestito la qualifica dirigenziale e di aver conseguentemente diritto a percepire il cd. salario di anzianità previsto dall’art. 31, comma 1, l.r. Puglia n. 26 del 1984 ed il cui importo veniva rideterminato in aumento in virtù dell’art. 41 della l.r. Puglia n. 22 del 1990 e degli artt. 37 e 38 della l.r. Puglia n. 13 del 1988; nello specifico, lamentavano che la parte datoriale non provvedeva all’adeguamento del salario di anzianità, il cui importo restava determinato in relazione a ll’VIII qualifica.
Nel dettaglio, la Corte territoriale motivava il rigetto della pretesa sulla base dei seguenti argomenti:
-la l.r . Puglia n. 26 del 1984 disciplinava il salario di anzianità il quale, ai sensi dell’art. 1, competeva al personale dal 1.1.1985, in una quota annua fissa (incrementata negli anni da successivi interventi legislativi e in primis ex lege regionale n. 13 del 1988), diversificata in base alla qualifica di appartenenza;
-l’art. 37 della l.r. Puglia n. 13 del 1988 prevedeva espressamente che ‘nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l’importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31.12.1988’.
-il dato risolutivo della fattispecie in esame è nel rilievo che gli appellanti sono stati inquadrati nella qualifica superiore successivamente al 31 dicembre 1988, sicché non potevano beneficiare degli incrementi previsti da detta legge, non più vigente per essere stata superata dal complesso normativo legislativo e contrattuale che, a seguito della riforma del pubblico impiego, ormai contrattualizzato, disciplina i rapporti qui all’attenzione.
Propongono ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe, con tre motivi.
Resta intimata la Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE
Con il primo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riguardo all’errata valutazione e falsa applicazione dell’art. 37, commi 2 e 3, della l.r. Puglia n. 13 del 1988.
1.1. Premesso in fatto di essere stati inquadrati nella I qualifica dirigenziale, con decorrenza giuridica dall’1.8.1983 ed economica dal 1.8.2003 ( cfr. ricorso per cassazione pag. 15), i lavoratori insistono che ad essi debba applicarsi l’art. 31 della l.r. Puglia n. 26 del 1984 che dispone che al personale dirigenziale spetta il salario di anzianità nelle somme del pari ivi indicate e successivamente incrementate con le disposizioni di cui all’art. 41 della l.r. n. 22 del 1990.
1.2. Deducono altresì che alla loro posizione debba applicarsi l’art. 38 della l.r. Puglia n. 13 del 1988 per effetto della quale al personale che consegue a qualsiasi titolo il passaggio ad una qualifica superiore, successivamente al 31.12.1986, compete, oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianità e la relativa integrazione in godimento alla data del passaggio, con la conseguenza che ad essi spetta, almeno dalla data in cui la Region e ha provveduto all’adeguamento del relativo trattamento economico (1.8.2003), la retribuzione di anzianità nella misura corrispondente alla qualifica rivestita.
1.3. Evidenziano inoltre che l’art. 37 l.r. Puglia n. 13 del 1988, ai commi 2 e 3, si limita solo a disciplinare le modalità di calcolo dell’emolumento, stabilendo che a decorrere dal 31.12.1988 l’importo compete in ragione dei mesi trascorsi nella nuova qualifica di inquadramento ed inoltre che detta disposizione non è ad essi applicabile in quanto riferibile solo
al personale assunto dopo il 31.12.1986, laddove essi sono stati assunti in data anteriore.
Con la seconda doglianza denunziano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo alla errata determinazione della data di attribuzione della qualifica superiore.
2.1. Censurano la sentenza appellata laddove afferma che i ricorrenti sono stati inquadrati nella qualifica superiore successivamente al 31.12.1988, traendone la conseguenza che ad essi non è dovuto l’emolumento per cui è causa per non essere più invocata la norma vigente.
2.2. Rimarcano l’applicabilità al caso in esame dell’art. 38 l.r. Puglia n. 13 del 1988 che dispone ‘al personale che consegue, a qualsiasi titolo, il passaggio ad una qualifica superiore successivamente al 31.12.1986, compete, oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianità e la relativa integrazione in godimento alla data del passaggio’ . Insistono ancora sulla fondatezza della propria pretesa in ragione del rilievo che essi hanno conseguito la I qualifica dirigenziale a decorrere dal 1^ gennaio 1983, giusta determina n. 536 del 4.7.2003 che ha riconosciuto il trattamento economico a far data dal 1.8.2003, sicché – se tale dato fattuale fosse stato correttamente considerato – la Corte non avrebbe potuto affermare l’inapplicabilità ratione temporis della norma innanzi ricordata.
Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., delle leggi regionali Puglia n. 13 del 1988 e n. 22 del 1990, la prima, con riguardo all’art. 38, la seconda, con riguardo all’art. 41.
3.1. Sostengono che le norme innanzi richiamate non sono state né abrogate, né modificate dalle successive norme di legge, né dalla contrattazione collettiva, tant’è che i contratti collettivi succedutisi nel tempo (art. 12 del c.c.n.l. di categoria 1998-2001; art. 29 del c.c.n.l. del 22.1.2004; art.
2, comma 3, del 9.5.2006) hanno confermato il diritto dei lavoratori a percepire il salario individuale di anzianità.
3.2. Insistono conclusivamente che la Corte di Appello di Bari erra nel momento in cui afferma che tale beneficio non fosse più previsto perché superato in virtù della riforma del pubblico impiego e specificatamente del T.U. n. 165 del 2001 e delle norme dell’a utonomia contrattuale che disciplinano i rapporti di lavoro quanto all’aspetto retributivo.
I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente stante l’intima connessione.
4.1. Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello ha accertato – e tale dato non è messo in discussione dai lavoratori -che essi sono diventati dirigenti con decorrenza giuridica 1.8.1983, ma economica dal 1.8.2003, in conseguenza ha sottolineato che:
il dato temporale di riferimento -ai fini della valutazione della normativa applicabile non può che essere l’1.8.2003, data cui è agganciata la decorrenza economica (e non quindi quella giuridica dell’1.8.1983);
-l’art. 37 della l.r. Puglia n. 13 in virtù del quale ‘nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l’importo compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988’ non può applicarsi ai lavoratori qui ricorrenti in cassazione, essendo stati essi inquadrati nella superiore qualifica successivamente al 31.12.2988;
-in ogni caso essi non hanno diritto a detti incrementi, in considerazione anche del rilievo che la norma innanzi citata non è più vigente dopo l’entrata in vigore della riforma del pubblico impiego contrattualizzato, sicuramente già operativa alla sopraindicata data dell’1.8.2003.
I tre motivi di ricorso per cassazione, come sopra illustrati, questo essendo il fulcro decisionale della Corte di Appello, sono inammissibili in tutte le loro articolazioni.
5.1. Osserva al riguardo il Collegio che va innanzi tutto rilevato che è corretta l’individuazione del dato temporale cui agganciare l’individuazione della normativa applicabile al 1.8.2003, discutendosi del diritto all’adeguamento del cd. salario di anzianità alla superiore qualifica dirigenziale, sicché deve evidentemente farsi riferimento alla data di riconoscimento economico -e non giuridico -di detta qualifica.
5.2. Ebbene, a tale data (1.8.2003), le disposizioni sia dell’art. 37 che dell’art. 38 della l.r. Puglia non erano più applicabili, essendo intervenuta la riforma del pubblico impiego contrattualizzato, come correttamente evidenziato dal giudice di appello.
5.3. Non importa, allora, che la sentenza di appello abbia posto a fondamento del proprio percorso argomentativo una norma, il citato art. 37, nel caso di specie irrilevante ai fini del decidere concernendo, come correttamente osservato nel primo mezzo di censura, le mere modalità di calcolo dell’emolumento in ragione dei mesi di permanenza , nell’anno di entrata in vigore della disposizione, rispettivamente, nella categoria di provenienza ed in quella acquisita, essendo la norma astrattamente applicabile, invece, il richiamato art. 38, il cui tenore letterale si è innanzi riportato, perché, come anticipato e qui ribadito, entrambe le disposizioni non erano più vigenti ed applicabili in ragione dell’entrata in vigore del T.U. sul pubblico impiego che ha devoluto alla contrattazione collettiva la materia retributiva ( cfr. art. 45 del T.U. del pubblico impiego)
5.3.1. Conclusivamente, le doglianze articolate nei mezzi sono inammissibili, quanto a detto aspetto, perché non si confrontano con la principale ratio decidendi della pronunzia impugnata : l’inapplicabilità delle disposizioni regionali in ragione della sopravvenuta riforma del pubblico impiego contrattualizzato.
5.4. A tanto va aggiunto brevemente che, a differenza di quanto argomentato nel ricorso per cassazione, le disposizioni della contrattazione collettiva, quanto alla
posizione dei dirigenti qui in esame, non hanno fatto salvo il diritto al salario di anzianità.
5.5. Breviter va rimarcata l’irrilevanza temporale di tutte le disposizioni della contrattazione collettiva richiamate nel terzo motivo, salvo l’art. 29 del c.c.n.l. del 22.1.2004 che, tuttavia, non è applicabile al personale dirigenziale, ma solo a quello non dirigenziale.
5.6. Invero, nel caso di specie, il c.c.n.l. applicabile alle posizioni dirigenziali (individuabile anche in via officiosa trattandosi di contratto nazionale e in materia di pubblico impiego contrattualizzato – Sez. 6-L, n. 7641 del 2022, rv. 664091-01, Sez. 6-L, n. 6394/2019, rv. 653173-01, Sez. 6L, n. 19507 del 2014, rv. 632669-01), in ragione della decorrenza economica della qualifica dirigenziale, come innanzi detto, a ll’1.8.2003 , è quello relativo al biennio 20022003, sottoscritto il 22.2.2006, che disciplina gli aspetti economici relativamente al biennio 2003-2005 ( cfr. art. 2).
5.7. Così individuata la normativa collettiva applicabile, va rilevato che negli artt. da 21 fino al 24 che regolamentano e fissano la retribuzione per i dirigenti e non vi è traccia della retribuzione individuale di anzianità.
Conclusivamente, non essendo più in vigore la normativa regionale di cui innanzi in conseguenza della nuova disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, verificata l’irrilevanza delle disposizioni contrattuali indicate nel terzo motivo e comunque l’assenza di disposizioni contra ttuali che preservino l’emolumento per cui è causa nell’alveo della dirigenza, tutte le doglianze contenute nel primo e nel terzo mezzo non possono trovare accoglimento.
Resta il secondo motivo che non merita miglior sorte.
7.1. La doglianza, in disparte l’irrituale proposizione, ai sensi del 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in presenza di cd. doppia conforme e senza evidenziare i tratti motivazionali differenziali tra la pronunzia di primo grado e di appello, è ancor prima ed a monte inammissibile perché , anch’ess a non si confronta con il decisum.
7.2. Non è vero, infatti, che la sentenza della Corte territoriale ha omesso di considerare che i ricorrenti, ai fini giuridici, sono stati riconosciuti dirigenti di I livello a far tempo dal 1.1.1983 ( e quindi quando le norme regionali innanzi ricordate erano ancora in vigore), avendo piuttosto correttamente affermato (al riguardo si fa rinvio a quanto già illustrato al punto 5.1.) che il dato temporale che viene in rilievo, essendo qui in discussione, la pretesa di un emolumento retributivo, è quello del 1.8.2003 (decorrenza economica della qualifica dirigenziale).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2024.