Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24285-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
SCIUTO NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1123/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 306/2020;
Oggetto
SPECIALISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO
RIMBORSO RRAGIONE_SOCIALEIRAGIONE_SOCIALEA.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud 02/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della dott.ssa NOME COGNOME, specialista ambulatoriale in regime di convenzione, alla restituzione degli importi che nel periodo luglio 2008 – luglio 2017 l’azienda le aveva corrisposto a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La Corte territoriale ha interpretato l’art. 42 dell’ACN 2005 e d anche attraverso l’interpretazione congiunta con l’articolo 23 dello stesso accordo collettivo, ha ritenuto che ai fini della attribuzione della quota oraria dovesse rilevare l’anzianità maturata nel servizio sanitario nazionale sulla base di un diverso titolo, ossia non come specialista ambulatoriale convenzionato, bensì quale medico dipendente di struttura pubblica. Ha richiamato al riguardo la successiva modifica del citato articolo 23, avvenuta solo nell’anno 2010, e ne ha desunto che per il periodo precedente la disposizione contrattuale non consentiva limitazioni al riconoscimento della anzianità. Ha fondato la decisione anche sulle informazioni assunte da uno dei firmatari dell’accordo e ha ritenuto non pertinente il richiamo al principio di diritto enunciato da Cass. n. 13236/2009, in quanto concernente il passaggio dal rapporto convenzionato a quello dipendente.
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso NOME COGNOME che deposita altresì memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e articolato in più punti, si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1361-1371 cod. civ. in relazione all’art. 42 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 30 luglio 2005 (trasposto nell’Art. 41 del successivo Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015) e, pertanto, violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali collettive appena menzionate. Conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e, in subordine, 2041 c. c.».
I noltre, sempre nell’ambito della stessa censura si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, co. 2, e 1363 c.c.,nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1365 c.c. e del DPR n. 316/1990 (art. 32) e n. 500/1996 (art. 30).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in connessione all’art. 42 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 30 luglio 2005 in relazione all’ art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ..
L’azienda ricorrente, riproponendo le medesime deduzioni disattese dalla Corte territoriale, sostiene, in sintesi, che l ‘ anzianità di servizio rilevante ai sensi dell’art. 42 è solo quella maturata al medesimo titolo ossia sulla base di rapporto convenzionale.
Va preliminarmente rilevata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ‘ del ricorso sollevate dalla controricorrente
considerato che le due censure sono chiaramente volte a denunciare l’erroneit à dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale all’art. 42 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali e possono essere apprezzate, ex art. 360 n. 3 c.p.c., a prescindere dalla formulata denuncia di violazione dei canoni ermeneutici.
I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati.
La sentenza impugnata contrasta, infatti, con l’orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. n. 11630/2025), secondo cui l’art. 42 dell’ACN 2005 ( a norma del quale Ai medici Specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo è corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 1.1.2004. Tale compenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di attività dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005. 2. E’ corrisposta inoltre una quota oraria in relazione alla anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 e pari a: euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità) euro 0.017 per mese dal 193esimo. ) si interpreta nel senso che l’anzianità di servizio che rileva ai fini della determinazione della quota oraria è solo quella maturata nella stessa branca ed al medesimo titolo.
Con la citata pronuncia, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato che l’art. 23 dello stesso A.C.N., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis (secondo cui « Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all’interno
di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, di altra regione confinante, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso ricon versione in branche diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all’art.22 comma 1, l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità: l) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano ») si limita a prevedere un titolo di preferenza nell’attribuzione dell’incarico, ma non riconosce all’anzianità di servizio maturata ad altro titolo effetti sul piano economico.
Il principio, affermato in continuità con Cass. n. 13236/2009, seppure enunciato in fattispecie nella quale veniva in rilievo il passaggio dalla medicina generale convenzionata a quella specialistica ambulatoriale, è applicabile anche alla ‘conversione’ del rapporto di impiego che, al pari degli altri rapporti menzionati dal citato art. 23, costituisce solo un titolo di preferenza nell’attrib uzione del diverso incarico.
Si deve, quindi, ritenere che l’integrazione apportata alla disposizione contrattuale in rilievo dall’ACN del 2010 ( che ha aggiunto all’art. 23 l’inciso «e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico») non abbia innovato rispetto alla disciplina previgente, ma abbia unicamente chiarito gli effetti del passaggio, già desumibili dal combinato disposto degli artt. 23 e 42 dell’ACN 2005.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME