Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12388-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui RAGIONE_SOCIALE domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
I.N.P .S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3434/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 4410/2014;
Oggetto
Riliquidazione
pensione
Retribuzione convenzionale o effettiva
R.G.N. 12388/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME, dipendente con contratto di diritto privato del RAGIONE_SOCIALE di stanza a Belgrado, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un imponibile contributivo determinato alla luce RAGIONE_SOCIALE retribuzione effettivamente percepita e non di quella convenzionale.
Riteneva la Corte che la determinazione dell’imponibile contributivo sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzione convenzionale fosse prevista dal d.lgs. n.103/00, in continuità con la disciplina previgente (d.P.R. n.18/67); né tale diverso regime previsto per la categoria dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE era in contrasto con la regola generale del minimale contributivo previsto nel settore privato dall’art.12 l. n.153/69, poiché quest’ultimo fa salve le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori. Ricordava la Corte che la diversità di regime era stata già considerata positivamente da questa Corte di cassazione.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre è rimasto intimato l’RAGIONE_SOCIALE.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, in violazione dell’art.132, co.2, n.4 c.p.c., poiché la Corte non avrebbe spiegato le ragioni di inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE regola generale di cui all’art.1 l. n.389/89.
Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e falsa applicazione dell’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00. La Corte non avrebbe considerato che il d.lgs. n.103/00, laddove si riferisce alla retribuzione convenzionale ai fini dell’imponibile contributivo, non può comunque determinare questo in importo inferiore alla regola generale dell’art.1 l. n.389/89.
Da ultimo, il ricorso deduce illegittimità costituzionale dell’art.2, co.3 d.lgs. n.130/00, nel suo rinvio al Decreto Interministeriale 1.8.01, per violazione dell’art.3, co.1 Cost.
Il primo motivo è infondato.
La Corte ha ben motivato la ragione di inapplicabilità dell’art.1 d.l. n.338/89 conv. in l. n.389/89. In particolare ha ricordato che:
a) tale disciplina può essere derogata per alcune categorie di lavoratori, come emerge dall’art.12, co.8 l. n.153/69, che fa salve diverse disposizioni in materia di
retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
per i lavoratori RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE il d.P .R. n.18/67 e poi l’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00 hanno sempre previsto il diverso regime dell’imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale;
la Corte di cassazione, con varie pronunce, ha confermato la diversa disciplina dettata per tale categoria di lavoratori.
Il secondo motivo è infondato
In particolare, va ribadito in questa sede (v. già Cass.4401/12, Cass.8755/10, Cass.24592/06) che per il personale assunto a contratto dagli uffici all’RAGIONE_SOCIALE secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n.18/67, i contributi sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri RAGIONE_SOCIALE, come confermato dal successivo d.lgs. n.103/00.
Tale disciplina specifica prevale, e non è stata abrogata dall’art.12 l. n.153/69.
Va infatti ricordato che la Corte costituzionale (sent. n.369/85) non ha affermato una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all’RAGIONE_SOCIALE e quelli che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale.
È infine da respingere, per sua manifesta infondatezza, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00.
Essa viene argomentata per contrarietà con l’art.3, co.1 Cost. sotto un duplice profilo:
a) la irragionevole contraddittorietà di regime tra i lavoratori all’RAGIONE_SOCIALE con retribuzioni superiori al tetto convenzionale fissato dall’art.1, co.1 Decreto Interministeriale dell’1.8.01, i quali soggiacciono a tale tetto convenzionale, e i lavoratori con retribuzioni inferiori a tale tetto i quali, in base all’art.1, co.2 Decreto Interministeriale, vedono invece assoggettata l’intera retribuzione effettiva all’assicurazione IVS;
b) la irragionevole contraddittorietà di regime tra lavoratori all’RAGIONE_SOCIALE cui si applica la legge italiana, soggetti al tetto convenzionale in tema di retribuzione imponibile, e lavoratori all’RAGIONE_SOCIALE cui invece si applica il regime locale, i quali beneficiano di un’imponibile contributivo calcolato sul 100% RAGIONE_SOCIALE retribuzione effettiva percepita.
Quanto al rilievo sub a) basti dire che la diversità di regime si giustifica per la necessità di garantire un trattamento adeguato (art.38 Cost.) ai lavoratori con basse retribuzioni, i quali hanno necessità che l’intera retribuzione effettiva sia conteggiata a fini contributivi per ottenere un montante che, in caso contrario, sarebbe del tutto iniquo e insufficiente a garantire l’esigenza di cui all’art.38 Cost. Al contrario, per i lavoratori che percepiscono retribuzioni effettive al di sopra del montante convenzionalmente fissato, il legislatore, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sua insindacabile discrezionalità, ha ritenuto che il rispetto di tale limite convenzionale fosse già sufficiente a garantire un trattamento pensionistico adeguato, nel rispetto dell’art.38, co.2 Cost.
Quanto al rilievo sub b), occorre ricordare che, in base all’art.1 d.lgs. n.103/00, i lavoratori impiegati all’RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sono assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale (art.158 d.P.R. n.17/68 come modificato dall’art.1 d.lgs. n.103/00). Tuttavia, per i lavoratori che erano già assunti con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.103/00, è stato previsto che essi continuino ad essere assoggettati alla legge italiana (art.2, co.2), anche per quanto riguarda la disciplina previdenziale (art.2, co.3), ma con un imponibile contributivo commisurato ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica, sentito l’ente assicuratore interessato.
Il limite RAGIONE_SOCIALE retribuzione convenzionale è peraltro venuto meno a partire dall’1.4.18, per effetto dell’art.1, co.271 l. n.205/17.
Ora, la denunciata irragionevolezza di disparità di trattamento tra i lavoratori all’RAGIONE_SOCIALE soggetti alla legge italiana e quelli invece soggetti alla legge locale, non sussiste poiché, da un lato, ai lavoratori soggetti alla legge italiana l’art.2, co.4 d.lgs. n.103/00 dava comunque la possibilità di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo d.lgs. n.103, per il regime ordinario di tutti i lavoratori soggetti alla legge previdenziale locale. Perciò, a costoro era attribuito il diritto di scegliere quale regime ritenessero più favorevole. Dall’altro lato, e soprattutto, non è vero che per i lavoratori attratti al regime locale l’imponibile
contributivo fosse calcolato sul 100% RAGIONE_SOCIALE retribuzione effettiva. Ai sensi dell’art.1, co.271 l. n.205/17, era disposto (fino all’1.4.2018 essendo poi venuto meno sia il limite RAGIONE_SOCIALE retribuzione convenzionale sia il limite di cui appresso) che per costoro le retribuzioni costituissero reddito nella misura del 50% ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione dei contributi e dei premi previdenziali.
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; nulla sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che é rimasto intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in € 4000 per compensi oltre spese prenotate a debito.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.