Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28438 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21309-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4383/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3156/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2024 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 21309/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME (dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE e assunto in data 20.9.99 con contratto di formazione e lavoro di mesi 24 poi trasformato in contratto a tempo indeterminato) a vedersi riconosciuto l’ERS (Elemento di Riordino del Sistema Retributivo) a decorrere dall’1.3.2011 al 31.10.2015, condannando la società al pagamento del complessivo importo di euro 5.935,94, oltre accessori, nonché ad accantonare ai fini del TFR l’importo di euro 409,39 per gli emolumenti previsti a tale titolo. La Corte territoriale – in estrema sintesi – ha condiviso l’assunto secondo cui l’Accordo 11.7.2000, che prevedeva, a decorrere dal 10 agosto successivo, la corresponsione della voce stipendiale denominata ERS al “solo personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula” dell’accordo stesso, doveva essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche al ricorrente assunto con contratto di formazione e lavoro, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un motivo al quale ha resistito NOME COGNOME con controricorso.
La società ha depositato memoria.
Il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. codice civile in riferimento all’Accordo aziendale 11/7/2000 ed anche all’accordo nazionale preliminare di rinnovo del CCNL del 2.3.2000, per avere la Corte d’appello individuato quale presupposto del diritto alla spettanza rivendicata l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell’accordo dell’11/7/2000, quando la
trasformazione del CFL del lavoratore è avvenuta 24 mesi dopo l’assunzione non potendo retroagire gli effetti al periodo precedente ai fini del riconoscimento dell’ERS (elemento di riordino del sistema retributivo nato dall’accordo aziendale per il riordin o di elementi premiali risalenti agli anni 80, 83, 88, 1990, 1994, 1997, previsto unicamente per il personale in servizio a tempo indeterminato alla suddetta data.)
Il ricorrente assunto con contratto formazione lavoro rivendica la spettanza di questo emolumento assumendo che il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio e che a detto elemento – essendo connesso all’anzianità di servizio debba applicarsi in via analogica il principio stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 20074/ 2010 per gli aumenti periodici di anzianità, c.d. APA. L’RAGIONE_SOCIALE afferma al contrario che trattasi di voce retributiva non connessa all’anzianità di servizio, bensì avente origine nella contrattazione aziendale ancorata alle indennità legate alla presenza in seguito a servizi e/o produttività e per la quale non possono valere i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite cit.
Nel ricorso per cassazione si criticano pertanto diffusamente i giudici del merito per non aver rilevato che l’emolumento istituito nel 2000 non trovava affatto fondamento nell’anzianità di servizio, quanto piuttosto in finalità di incentivazione dell’attività produttiva, in rapporto all’esigenza di ridefinire la pregressa struttura della retribuzione aziendale; la Corte territoriale – secondo parte istante ha erroneamente individuato la norma regolatrice della fattispecie astratta posto che l’applicazione della disciplina richiamata riguarda la distinta ipotesi del computo nella anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto in regime di CFL a fronte della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non attiene alla distinta fattispecie, ricorrente nella specie, della individuazione dei soggetti titolati, sulla base della ridefinizione della struttura della retribuzione aziendale, al riconoscimento di istituti contrattuali la cui erogazione non trova fondamento nell’anzianità di servizio.
Il Collegio reputa fondate le censure di cui al motivo di ricorso, nei sensi della motivazione che segue e si richiamano le argomentazioni dei precedenti specifici di questa Corte (Cass. n. 10077/2024; Cass. n. 12300/2024).
Va data continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v. Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821, 36926 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell’ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il D. l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, – che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio.
Nella specie, non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto “nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione”, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)” non
è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è “determinato per confluenza” dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di “premi, compensi ed indennità di origine aziendale” diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo; pertanto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata.
Ciò esclude la fondatezza della domanda anche sul presupposto dell’anzianità convenzionale riconosciuta nelle buste paga, come sottolineato dalla Corte territoriale quale ulteriore ed autonoma ragione a sostegno del riconoscimento a percepire l’ERS.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, co. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell’originaria domanda proposta da NOME COGNOME; le spese di lite dell’intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2024
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME