Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20590-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ROMA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2021 R.G.N. 3587/2017;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 20590/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 10/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3749/2017, appellata dai lavoratori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarava il diritto di detti appellanti all’RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dall’1.8.2000; condannava l’ATAC s.p.a. al pagamento delle relative differenze retributive, previa detrazione di quanto loro corrisposto a titolo di ERS, oltre interessi legali sugli importi rivalutati secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo, nonché ad effettuare i conseguenti accantonamenti ai fini del TFR nelle misure rispettivamente indicate per ognuno dei tre lavoratori; e condannava ATAC al pagamento delle spese processuali, come liquidate per ogni grado, e con distrazione.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Domenico, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di ATAC rispettivamente dal 3.7.2000, dal 10.4.2000 e dal 29.7.1999, giusta contratti di formazione e lavoro, poi trasformatisi in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avevano, tra l’altro, chiesto, con i rispettivi ricorsi introduttivi di primo grado, che avevano dato luogo a procedimenti poi riuniti, la condanna di ATAC al p agamento dell’ERS e all’accantonamento dei corrispondenti importo ai fini del TFR. .
La Corte giudicava fondate tali domande dei lavoratori (rigettate dal primo giudice), perché riteneva la spettanza della suddetta voce retributiva ad essi, assunti all’epoca della sua
istituzione ancorché con contratto di formazione e lavoro, per effetto della sua trasformazione successiva in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, quinto e dodicesimo comma, d.l. n. 726/1984, conv con mod. in legge n. 863/1984, in relazione al computo (in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati, dal medesimo datore di lavoro) del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, siccome norma di equiparazione tout court al lavoro della for mazione e lavoro, ‘con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna’, secondo l’interpretazione consolidata nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Hanno resistito gli intimati con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 anche in raffronto all’accordo preliminare di ri nnovo del CCNl autoferrotranvieri del 2 marzo 2000. Assume che la Corte territoriale ha erroneamente applicato, nel caso di specie, l’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, laddove esso opera esclusivamente in relazione ad istituti in cui l’anzianità viene pre sa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti, che hanno fondamento nella contrattazione collettiva nazionale (come gli aumenti periodici di anzianità). Con un secondo motivo deduce
la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli accordi nazionali dell’11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, per non avere il giudice di merito escluso l’emolumento rivendicato dai componenti della retribuzione dei lavoratori in CFL in base agli accordi denunciati. Con un terzo motivo essa deduce l’ ‘errata interpretazione ed applicazione dell’art. 3 comma 5 del. D.L. n. 726/84 (convertito dall’art. 1 della legge 863/84), con conseguente vizio di sussunzione, in riferimento all’a rt. 360 comma 1 n. 3 cpc, nonché della Direttiva europea n. 1999/70/CE’.
I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati.
Con indirizzo più recente, ma ormai consolidato, a superamento di uno più risalente nel senso della spettanza dell’E.RAGIONE_SOCIALE. anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; Cass. 1 luglio 2013, n. 6455; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che ‘ non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo
indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio; nella specie non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto ‘nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della ret ribuzione’, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato ‘Elemento di Riordino del Sistema Retributiv o (ERS)’ non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è ‘determinato per confluenza’ dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in un unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione d i ‘premi, compensi ed indennità di origine aziendale’ diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo’ (Cass. 26 novembre 2021, n. 36926, in motivazione sub p.ti 2.2. e 2.3., con ampio richiamo di precedenti conformi; di recente: Cass. 23 maggio 2023, n. 14175).
3.1. Da ultimo il medesimo indirizzo è stato confermato in relazione a procedimenti che vedevano come parte ricorrente per cassazione appunto ATAC s.p.a. in fattispecie analoghe a quella che ci occupa (v. Cass. n. 12300/2024; n. 11841/2024; n. 10077/2024; n. 10060/2024).
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con il rigetto delle domande dei lavoratori, e con la compensazione delle
spese dell’intero processo tra le parti, in conseguenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande dei lavoratori.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del