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Retribuzione collaboratori linguistici: la Cassazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un ex lettore di madrelingua, ora collaboratore linguistico, che richiedeva un trattamento economico pari a quello di un ricercatore a tempo definito. Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che la corretta interpretazione della normativa non prevede un aggancio permanente della retribuzione collaboratori linguistici a quella dei ricercatori. Invece, la legge garantisce la conservazione del trattamento economico più favorevole maturato in precedenza attraverso un ‘assegno ad personam’, che congela la differenza retributiva al momento del passaggio alla nuova qualifica, escludendo futuri adeguamenti automatici.

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Pubblicato il 27 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Retribuzione collaboratori linguistici: la Cassazione mette un punto fermo

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema che da decenni anima il contenzioso tra le università italiane e gli ex lettori di madrelingua straniera. La questione centrale riguarda la corretta retribuzione collaboratori linguistici, e in particolare se questa debba essere equiparata a quella dei ricercatori a tempo definito. La sentenza chiarisce i limiti di tale equiparazione, confermando un orientamento ormai consolidato.

I Fatti del Caso: La Lunga Battaglia di un Collaboratore Linguistico

Il caso esaminato riguarda un collaboratore esperto linguistico, in servizio presso un’università italiana dall’anno accademico 1990/1991, inizialmente come lettore di madrelingua con contratti a termine. Dopo un primo giudizio, il suo rapporto di lavoro era stato riconosciuto a tempo indeterminato. Successivamente, a seguito di una selezione pubblica, aveva stipulato un nuovo contratto come collaboratore esperto linguistico con decorrenza dal novembre 1994.

Il lavoratore aveva quindi avviato una nuova causa per ottenere il riconoscimento di una retribuzione superiore, parametrata a quella di un ricercatore confermato a tempo definito. Il Tribunale di primo grado gli aveva dato ragione, condannando l’ateneo al pagamento di cospicue differenze retributive. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva riformato la decisione, riducendo significativamente l’importo dovuto e applicando un diverso meccanismo di calcolo basato su una norma di interpretazione autentica. Il collaboratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e la retribuzione collaboratori linguistici

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che il trattamento economico degli ex lettori, una volta inquadrati come collaboratori linguistici, non è permanentemente agganciato alle dinamiche retributive dei ricercatori.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 240/2010, che fornisce un’interpretazione autentica (e quindi retroattiva) della normativa precedente (D.L. n. 2/2004). Secondo questa interpretazione, ai collaboratori linguistici spetta quanto segue:

1. Fino alla data del nuovo inquadramento: Il trattamento economico deve essere pari a quello del ricercatore a tempo definito, in proporzione all’impegno orario.
2. Dalla data del nuovo inquadramento: I collaboratori hanno diritto a conservare la differenza tra la retribuzione precedentemente percepita (calcolata come sopra) e quella, eventualmente inferiore, prevista dalla contrattazione collettiva. Questa differenza viene erogata sotto forma di assegno ad personam.

Questo significa che la legge non ha creato un’equiparazione permanente, ma ha voluto solo tutelare i diritti economici già maturati. L’assegno ad personam ‘congela’ il vantaggio economico al momento del passaggio al nuovo contratto, ma non lo adegua ai futuri aumenti previsti per la carriera dei ricercatori. La retribuzione del collaboratore linguistico, per il futuro, seguirà le regole della contrattazione collettiva di comparto.

La Cassazione ha anche chiarito che le recenti iniziative legislative e i fondi stanziati per risolvere il contenzioso non modificano questo quadro normativo per i giudizi già in corso, poiché si basano su futuri contratti integrativi e accordi transattivi, non ancora applicabili.

Le Conclusioni: Quale Futuro per la Retribuzione dei Collaboratori Linguistici?

La pronuncia della Cassazione consolida un principio chiave: la tutela dei diritti acquisiti non si traduce in un aggancio perenne della retribuzione collaboratori linguistici a quella di un’altra categoria professionale. La legge ha previsto un meccanismo di salvaguardia (l’assegno ad personam) che è statico e non dinamico. Questa decisione fornisce certezza giuridica alle università e definisce chiaramente i confini dei diritti economici dei collaboratori, ponendo fine a un’interpretazione estensiva della normativa che mirava a una parificazione retributiva completa e continuativa nel tempo.

Un collaboratore linguistico (ex lettore) ha diritto allo stesso stipendio di un ricercatore a tempo definito?
No. La Cassazione chiarisce che il diritto al trattamento economico di un ricercatore vale solo per il periodo precedente all’inquadramento come collaboratore linguistico. Successivamente, la differenza economica viene conservata solo come ‘assegno ad personam’ non rivalutabile, mentre la retribuzione base segue la contrattazione collettiva.

Cosa si intende per ‘assegno ad personam’ in questo contesto?
È un importo individuale che si aggiunge allo stipendio previsto dal contratto collettivo. Corrisponde alla differenza tra la retribuzione percepita come ex lettore (parametrata a quella del ricercatore) e la nuova retribuzione, più bassa, come collaboratore linguistico. Questo assegno serve a garantire che il lavoratore non subisca una perdita economica al momento del nuovo inquadramento, ma non si adegua agli aumenti futuri dei ricercatori.

Le nuove leggi o i fondi stanziati dal governo per risolvere il contenzioso cambiano la decisione della Cassazione per i casi già in corso?
No. La Corte ha specificato che le normative più recenti e i relativi fondi sono finalizzati a future contrattazioni integrative e accordi transattivi. Non possono essere applicati retroattivamente per definire un contenzioso già pendente, che deve essere deciso sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti al momento dei fatti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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