Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6635 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22165-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 1026/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/07/2024 R.G.N. 741/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
Oggetto
RETRIBUZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (subentrato ex lege al RAGIONE_SOCIALE) per il pagamento per il periodo aprile 2016-aprile 2021 dell’integrazione dello stipendio minimo nella misura del 15% prevista dall’art. 30, lett. F) del Regolamento organico del personale approvato il 30.6.1993, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione dei relativi importi.
La Corte territoriale -sottolineando preliminarmente che i chiarimenti contenuti nella memoria integrativa depositata in primo grado in ordine alle modalità di calcolo dell’integrazione stipendiale non costituivano mutatio libelli né introducevano un nuovo tema di indagine – ha rilevato che il Regolamento organico del personale conteneva un rinvio recettizio alla ‘retribuzione base’ contenuta nei CCNL applicati e che tale nozione era mutata nel tempo (in specie a seguito della stipulazione dei CCNL 2005 e di tutti gli altri CCNL stipulati successivamente) inglobando sia l’indennità di contingenza sia l’EDR, che, pertanto, dovevano costituire la base di calcolo (insieme alla retribuzione base) della richiesta integrazione.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE con un motivo, illustrato da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.
Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; invero, il Regolamento stabilisce che ‘le retribuzioni base previste nei C.C.N.L. vigenti per il personale, espressamente recepite sono aumentate del 15%’ e che ‘tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro» (art. 30, lett. f).; il CCNL 2006 ha disposto che nella ‘paga base’ confluissero anche l’indennità di contingenza e l’EDR. Ebbene, il fatto che il RAGIONE_SOCIALE abbia sempre continuato a calcolare la maggiorazione sulla retribuzione base, così come definita al momento dell’approvazione del Regolamento, è opzione interpretativa ed applicativa corretta perché la base di calcolo non deve essere ampliata in ragione di una clausola contrattuale sopravvenuta: trattasi, invero, di un superminimo individuale generalizzato non riassorbibile dai successivi aumenti contrattuali collettivi ed individua non già un ‘criterio di calcolo’ bensì (seppur per relationem al CCNL all’epoca vigene ) l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari (e tale natura rende tale emolumento ‘impermeabile’ rispetto all’incorporazione dell’indennità di contingenza e dell’EDR). Inoltre, è rilevante il comportamento concludente del lavoratore il quale non ha mai (per ben 15 anni e pur essendo un sindacalista) avanzato alcuna doglianza sul calcolo della maggiorazione del 15% (da interpretare come comportamento adesivo all’interpretazione data dal datore di lavoro).
Il motivo è inammissibile e, per la parte residua, non è fondato.
Il motivo è inammissibile perché non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali da detta regola quest’ultimo si sarebbe discostato. Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data ad un atto
negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024). Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE si è limitato ad illustrare una ricostruzione esegetica alternativa dell’art. 30, lett. F) del Regolamento, senza individuare il vizio interpretativo commesso dalla sentenza impugnata.
4. La Corte territoriale con percorso logico e coerente, rispettoso dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha sottolineato che il tenore letterale della disposizione rivelava l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola: invero, la sentenza impugnata offre una interpretazione del tutto plausibile dell’art. 30, lett. F) del Regolamento nella misura in cui sottolinea che il rinvio alle ‘retribuzioni base’ previste ‘dai CCNL vigent i’ per il personale esprime la volontà di rimettere ai CCNL via via vigenti nel tempo la nozione di retribuzione su cui calcolare la maggiorazione del 15%, maggiorazione che va erogata in futuro anche in caso di variazione dei CCNL (come avvenuto in concre to, posto che a decorrere dall’1.1.2006 e in forza dell’art. 64 del CCNL del 2005 RAGIONE_SOCIALE la percentuale di aumento del 15% in questione avrebbe dovuto essere riconosciuta anche su ulteriori elementi della retribuzione in quanto conglobati nei minimi
tariffari dalle parti sociali, ossia sull’indennità di contingenza e sull’EDR).
5. Infine, la Corte territoriale ha coerentemente interpretato la condotta del lavoratore, in relazione ad una possibile rinuncia tacita del diritto alla maggiorazione retributiva; difatti, perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso; in tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell’esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d’ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza ai fini della eventuale prescrizione estintiva; da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell’esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato (cfr., da ultimo, Cass. n. 33731/2023; cfr., inoltre, Cass. nn. 11483 e 35576 del 2023, citate dalla sentenza impugnata; nonché Cass. n. 9367/2023; Cass. n. 31922/2022 ed i richiami ivi contenuti); d’altro canto, la tolleranza del creditore non può giustificare l’inadempimento, né comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall’altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l’osservanza dell’obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di
modificazione del patto (Cass. n. 6635/1981; Cass. n. 466/1994; Cass. n. 5240/2004);
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME