Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5511 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14596/2024 R.G. proposto da :
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso la sede di rappresentanza della Regione Campania
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-controricorrenti- nonché contro
COGNOME DomenicoCOGNOME
-intimati- avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli n. 545/2024 depositata il 11/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti originari, dipendenti della Regione Campania a seguito di immissione nei ruoli regionali ai sensi delle leggi della Regione Campania n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991, adivano il Tribunale di Napoli, chiedendo il riconoscimento di differenze retributive a titolo di RIA (retribuzione individuale di anzianità) che sarebbero maturate dal 1° settembre 1986 al 1° gennaio 1994, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
A fondamento della domanda esponevano che erano stati assunti a tempo indeterminato con mansioni di personale docente alle dipendenze dei Centri di Formazione Professionale di cui all’art. 6, lett. b) e c), della legge della Regione Campania n. 40 del 1977, e che successivamente, con decorrenza 1° settembre 1986, erano stati immessi, ai sensi delle leggi regionali n. 32/84 e n. 14/91 nel Ruolo speciale della Giunta regionale, ed assunti alle dipendenze della Regione Campania. L’immissione nel Ruolo speciale avveniva con decorrenza 1° settembre 1986, a seguito di delibera della Giunta regionale n. 5331/91, previo espletamento di procedura per il passaggio stesso, con riconoscimento dell’equiparazione delle qualifiche statali e dell’ordinamento regionale. Essi ricorrenti avevano percepito un trattamento retributivo inferiore a quello spettante, non essendo stati calcolati gli aumenti della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata presso gli Enti di provenienza di cui alla legge regionale n. 2/2001, ed essendo stata erroneamente calcolata quella decorrente dalla data di assunzione alle dirette dipendenze della Regione Campania. Quest’ultima costituitasi in giudizio eccepiva la prescrizione quinquennale e resisteva alla domanda.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo e riteneva fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, condannando la Regione Campania al pagamento delle somme determinate in sentenza.
La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione della Regione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Regione Campania prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME resistono con controricorso, mentre NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte d’ appello ha posto a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni.
Il giudice di appello ha richiamato la legislazione regionale relativa al personale dei Centri di formazione professionale, atteso che i ricorrenti erano stati nominati vincitori di concorso e inquadrati nel ruolo speciale regionale, ai sensi delle leggi della Regione Campania n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991, e dei d.P.R. che, prima della contrattualizzazione, regolavano il trattamento economico dei dipendenti delle Regioni ed Enti locali nonché delle leggi della Regione Campania di recepimento degli stessi, con particolare riguardo alle previsioni in materia di retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Quindi, ha affermato che i lavoratori avevano diritto ad essere inquadrati nel livello iniziale tenendo conto anche del periodo pregresso all’immissione in ruolo, ai fini della determinazione della RIA e degli scatti successivi, richiamando l’art. 12 della legge n. 730 del 1986.
Ha poi posto in evidenza che il d.P.R. n. 333 del 1990 prevedeva un ulteriore incremento della RIA, nella stessa misura prevista dal d.P.R. n.347 del 1983, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (terzo scatto RIA), ma non conteneva alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993, se nelle more non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego, il diritto all’inclusione della RIA doveva considerarsi maturato fino al 31 dicembre 1990. Ha quindi confermato la statuizione del Tribunale secondo cui i lavoratori non potevano vantare alcun diritto ad incrementi RIA dopo la data del 31 dicembre 1990.
Ciò ad avviso della Corte d’ appello trovava ulteriore conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, che era intervenuta in ordine all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992.
Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ ., la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. nella legge n. 438 del 1992. Inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio delle previsioni di cui all’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale.
La sentenza è censurata nella parte in cui ha affermato che i dipendenti avevano maturato il diritto all’ulteriore incremento RIA fino al 31 dicembre 1990.
Ed infatti, il d.P.R. n. 333 del 1990 non disponeva alcun incremento, neanche a titolo di acconto, rispetto a quello di cui all’art. 44 del d .P.R. medesimo, con riferimento al servizio prestato fino al 31 dicembre 1988. Di talché l’art. 7 del d.l . n. 384 del 1992 non poteva fondare il diritto a ottenere gli scatti o incrementi RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Parte ricorrente censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte e nel capo in cui ritiene applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990, così ponendosi in palese violazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 1 del medesimo d .P.R. a norma del quale «il presente regolamento si applica al personale di cui all ‘ art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68».
Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 41, comma 7, del d.P.R. n. 347 del 1983 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
La sentenza è ulteriormente gravata laddove la stessa, riconoscendo uno ‘scatto’ della retribuzione individuale di anzianità per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990, da alcuna norma previsto, si pone in palese violazione della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 (lettera B Salario di anzianità) a norma del quale «la progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982».
Con il quarto motivo di ricorso (art. 360, n.3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione degli artt. 44, comma 1, del d.P.R. n. 333 del 1990 e 42, comma 1, della legge regionale della Campania n. 12 del 1991. Si censura, quindi, la sentenza impugnata, atteso che la stessa, riconoscendo uno ‘scatto’ (o ulteriore incremento) della retribuzione individuale di anzianità per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990, si pone in palese violazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990.
Tutte le doglianze investono nel complesso la decisione della Corte d’ a ppello, atteso che la deduzione dell’erroneità dell’affermazione del diritto all’incremento RIA sino al 30 dicembre 1990 investe necessariamente il presupposto motivazionale logico giuridico delle modalità di computo della RIA, quanto al periodo di lavoro presso l’Ente di provenienza.
I motivi – da esaminare congiuntamente data la loro intima connessio ne – sono fondati, nei termini appresso indicati.
È preliminare la ricostruzione della disciplina normativa statale e di quella della Regione Campania, che vengono in rilievo, in cui si inserisce la questione devoluta.
La legge reg. n. 40 del 1977 (art. 6, comma 1, lett. b) ha previsto che la Regione Campania per le iniziative di formazione potesse avvalersi di strutture formative, tra cui i ‘Centri regionali di formazione
professionale’, finanziati per le spese del personale docente e non docente dalla Regione (artt. 1 e 2 legge reg. n. 19 del 1981).
La legge reg. n. 32 del 1984 ha stabilito l’inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetto alla formazione professionale ex art. 6, lettere b) e c), legge regionale 30 luglio 1977 n. 40, in uno speciale ruolo ad esaurimento della Giunta regionale.
Il comma 3 della medesima legge reg. 32 del 1984, nel testo storico, ha sancito che: «Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali. Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi».
La legge regionale n. 32 del 1984 non ha avuto attuazione in sede amministrativa (v., ex aliis , C.d.S., sentenza n. 2542 del 2004), di talché è intervenuta la legge regionale n. 14 del 1991 (‘Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32’), che (art. 4) ha abrogato l’art.1 della legge 32 del 1984 che istituiva il Ruolo speciale, e all’art. 1 ha previsto: «Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all ‘ art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale», e ha stabilito all’art. 2, al comma 1: «Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo nell’ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge reg. 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali», e al comma 2: « L’anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utili a tutti gli effetti» . Il comma 1 dell’art. 5, precisava che
«Gli effetti giuridici ed economici dell ‘ inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1° gennaio 1992».
Dunque i citati primi due commi dell’art. 2 di detta legge regionale 14 del 1991 estendevano retroattivamente lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della Regione Campania al personale della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all ‘ immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporto di lavoro, e disponevano che al medesimo personale fosse riconosciuta a tutti gli effetti l’anzianità di servizio maturata a far data dal 1° settembre 1986.
In sostanza la legge regionale n. 14 del 1991, pur prevedendo l’immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1° gennaio 1992, aveva in tutto e per tutto equiparato, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento agli stessi spettante a quello del personale regionale di ruolo relativamente al periodo 1° settembre 1986-31 dicembre 1991.
Tale normativa è alla base delle pretese azionate.
10. La Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. n. 14 del 1991.
Si tratta di una pronuncia di accoglimento che va applicata anche d’ufficio e che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania n. 14 del 1991, proprio rilevandone il collegamento con la precedente legge regionale n. 32 del 1984 e rispetto alla stessa profili innovativi critici.
Infatti, una delle norme censurate della legge del 1991 ha esteso, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della Regione Campania al personale della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello stesso periodo di tempo, cioè
anteriormente all’immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporti di lavoro.
La seconda delle norme impugnate del 1991 ha disposto che al medesimo personale fosse riconosciuta ‘ a tutti gli effetti ‘ l’anzianità di servizio prestato a ‘ far data dal 1° settembre 1986 ‘ .
La Corte costituzionale ha affermato che risultava evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con gli artt. 3 e 97, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole e arbitraria assimilazione, con efficacia retroattiva, ‘ a tutti gli effetti ‘ , cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all ‘ anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.
11. A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è stata promulgata la legge reg. n. 2 del 2001, che ha così innovato l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 14 del 1991: «Il personale docente e non docente di cui all’art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1° settembre 1986 e ad esso si applica, a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 e successivo accordo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali». Il comma 2 dello stesso articolo 4 della legge reg. n. 2 del 2001 ha stabilito, poi, che la disposizione, prevista al comma 3 dell’art. 3 della legge reg. n. 32 del 1984, confermato dal comma 3 dell’art. 2 della legge reg. n. 14 del 1991 fosse così integrata: «dopo la parola retribuiti aggiungere (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30/8/1986 presso l’Ente di provenienza ».
Restava ferma, ma con diversa valenza, la previsione dell’art. 5 della legge reg. n. 14 del 1991: «Gli effetti giuridici ed economici
dell ‘ inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1° gennaio 1992».
12. Dunque, la decisione della Corte d’ appello, laddove riconosce il diritto dei ricorrenti all’inclusione nella retribuzione anche della RIA in ragione del servizio in precedenza prestato, prescinde dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell ‘ art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14. Né argomenti possono trarsi a favore dei controricorrenti dal generico richiamo effettuato dalla Corte d’ appello all’art.12 della legge n. 730 del 1986, che è relativo a varie figure di precari già utilizzate per le esigenze connesse alle calamità naturali (cfr., Cass., S.U., n. 5922 del 2011; CdS, IV Sezione, n. 756 del 2005, CdS, IV Sezione, n. 1455 del 2006; CdS, V Sezione, n. 5439 del 2014; Cds, n. 5621 del 2014; TAR Campania, Napoli, III Sezione, n. 4205 del 2002).
13. In merito alla statuizione sullo scatto RIA, si osserva quanto segue.
Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
L’art. 44 del suddetto d .P.R. 333 del 1990, che qui viene in rilievo, disponeva che:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (…)
Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell ‘ articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494».
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del d.P.R. n. 347 del 1983 e del d.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988.
Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 198931 dicembre 1990, come erroneamente afferma la Corte d’ appello.
Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l’ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che sono richiamate dal giudice di appello.
Ed infatti non trova applicazione rispetto al personale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri) che ha previsto la cd. maggiorazione RIA stabilendo all’art. 9, comma 4, che: «Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde».
Né rilevano, pertanto le previsioni di cui all ‘ art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all ‘ art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la
prevista data del 31 dicembre 1990, che – va ribadito – era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all ‘ art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del 1990, e non per il Comparto Regioni ed Enti locali.
Pertanto, in ragione delle argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda degli originari ricorrenti -odierni controricorrenti e intimati – deve essere rigettata.
La complessità della questione determina la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro