Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26293 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17984-2024 proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia;
– ricorrente
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 438/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 861/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 17984/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
–
–
–
FATTI DI CAUSA
La controricorrente nel presente giudizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.5155/20, pubblicata il 27.10.2020, che aveva rigettato la sua domanda con cui invocava il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità e degli scatti biennali all’in terno della stessa classe stipendiale, in virtù dell’anzianità di servizio pregressa.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli di rigetto integrale della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Campania, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell’appellante della somma complessiva di € 425,80, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover riconoscere integralmente il servizio pre-ruolo, trattandosi di lavoro convenzionato, ex art. 12, l. n. 730/1986 ed a questa stregua incidente sul valore dell’anzianità e sul la misura del livello retributivo spettante all’atto dell’originario inquadramento, livello che doveva risultare comprensivo della remunerazione prevista per l’anzianità pregressa, sebbene non maturata alle dipendenze della Regione, obbligo rimasto non adempiuto dalla Regione per il periodo antecedente al 2000 (allorché lo riconosceva nell’importo di euro 340, 92) e qui rivendicato dall’istante a far data dal 18.4.1990 (data di immissione in ruolo dell’istante con anzianità di servizio dal 22.12.1984 ed inquadramento nella 6^ qualifica funzionale) per un importo comprensivo dei successivi incrementi di cui ai d.P.R 268/87 e 333/90, da riconoscersi peraltro nei limiti dei
–
–
–
–
–
crediti maturati nel quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 4 giugno 2018.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso assistito da memoria, la lavoratrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di ricorso. Violazione art. 115, comma 1, cpc. Art. 360, n.3, cpc.
Con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in difformità di quanto dalla medesima allegato e provato, avendo la Regione ricorrente attestato, sulla base dei conteggi prodotti, l’erogazione alla Rossi della RIA in un importo determinato con riferimento all’anzianità maturata presso il Commissario straordinario di Governo e correttamente quantificato sulla base di un ‘ interpr etazione dell’art. 51 comma 3, l. n. 388/2000 difforme da quella proposta dalla Rossi per cui il servizio utile da considerare ai fini della maturazione dell’emolumento doveva protrarsi al 31.12.1990 e non terminare al 31.12.1988. Secondo motivo. Violazione art.7, comma 1, dl 19.9.1992, n.384, conv. nella legge 14.11.1992, n. 438. Inapplicabilità alla fattispecie in oggetto art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 e della sentenza n. 4/2024 Corte cost. Art. 360, n.3, cpc.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, la Regione ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale con riguardo al computo della RIA spettante alla Rossi, non essendo applicabile alla fattispecie la disposizione invocata come interpretata dall’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 poi dichiarata
–
–
–
–
–
–
incostituzionale con sentenza del Giudice delle leggi n. 4/2024, avendo quella riguardo all’istituto della maggiorazione RIA mai riconosciuto nella tornata contrattuale del 1993 relativa al comparto Regioni ed Enti locali.
Terzo motivo. Violazione art.1, comma 1, dPR n.44 del 1990. Violazione art. 360, n.3, cpc.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 44/1990, la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’istitu to della maggiorazione RIA previsto dall’art. 9, commi 4 e 5 dell’invocato d.P.R. recante la disciplina relativa al personale del comparto Ministeri e non estensibile al distinto comparto dele Regione ed Enti locali a riguardo diversamente regolato dal d.P.R. n. 333/1990.
Quarto motivo di ricorso. Violazione art. 41, comma 7, dPR n. 347 del 1983. Violazione art. 360, n. 3, cpc.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 7, del d.P.R. n. 347/1983 è prospettata in relazione al porsi della pronunzia della Corte territoriale, in quanto intesa a riconoscere un ulteriore scatto di retribuzione individuale di anzianità per il periodo 1.1.1989/31.12.1990, in contrasto con la norma invocata in base alla quale la progressione economica per scatti e classi cessa al 31.12.1982.
Quinto motivo. Art. 360, n.3, cpc. Violazione art. 44, comma 1, del dPR n.333 del 1990 e art. 42, comma 1, legge reg. Campania n. 12 del 1991.
Correlativamente nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, d.P.R. n. 333/1990 e 42, comma 1, L.R. n. 12/1991 è dedotta a carico della Corte territoriale per porsi la sua pronunzia in contrasto con le norme
–
–
–
invocate che non prevedono per il personale del comparto Regioni ed Enti locali lo ‘scatto’ viceversa riconosciuto in sentenza per il periodo 1.1.1989/31.12.1990.
Va preliminarmente rilevato che tutte le doglianze poste investono nel complesso la decisione della Corte territoriale, atteso che la deduzione dell’erroneità dell’affermazione del diritto al ricalcolo della maggiorazione RIA incide necessariamente sul presupposto motivazionale logico-giuridico delle modalità di computo della RIA quanto al periodo di lavoro presso l’Ufficio di provenienza.
Ciò posto è a dirsi come tutti gli esposti motivi, che, in quanto strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento con riguardo ai principi espressi da questa Corte con l’ordinanza n. 5513 del 2025, la cui motivazione in proposito si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in merito alla questione della spettanza degli scatti della maggiorazione RIA ratione temporis , dovendosi escludere l’applicabilità al personale del comparto Regioni ed Enti locali del predetto istituto previsto esclusivamente per il personale del comparto Ministeri dal d.P.R. n. 44/1990 e, conseguentemente, delle previsioni a quello relativo poste dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1982 e dalla norma interpretativa di cui all’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, poi dichiarata incostituzionale.
Il dPR n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei dPR n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche
–
–
–
–
–
–
–
–
a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
L’art. 44 del suddetto dPR 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
‘1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (…)
Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494′ .
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del dPR n. 347 del 1983 e del dPR n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988.
Dunque, nessuno scatto RIA era previsto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990.
Di tali principi la Corte d’Appello dovrà fare applicazione nel decidere la controversia.
Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 9.9.2025
La Presidente NOME COGNOME