Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32118 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 1078-2025 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. -individuazione del contratto collettivo parametro
R.G.N. 1078/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
avverso la sentenza n. 275/2024 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 700/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Venezia ha accolto in parte l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato applicabile al rapporto di lavoro con NOME il c.c.n.lRAGIONE_SOCIALE (e non il c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE); ha dichiarato la nullità del verbale di accordo del 28.1.2014 limitatamente alle clausole n. 3 e n. 4, relative «all’inquadramento dei RAGIONE_SOCIALE che svolgono attività di carattere manuale al l’interno degli stabilimenti RAGIONE_SOCIALE»; ha dichiarato legittimo il verbale di accordo del 9.9.2015; ha respinto le domande del lavoratore fondate sul presupposto di applicazione del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la domanda di differenze retributive rivendicate, in via subordinata, in base al c.c.n.l. TML; ha respinto l’appello incidentale del lavoratore sulla ritenuta parziale prescrizione delle differenze retributive.
1.2. La Corte territoriale, richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti pronunce relative a fattispecie analoghe, ha, in premessa, ricordato i principi risalenti nella giurisprudenza di legittimità in virtù dei quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto comune, per cui non opera il primo comma dell’art. 2070 c.c.,
ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, vi abbiano prestato adesione; ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE applicasse legittimamente il c.c.n.l. TML avendo prestato (implicitamente) adesione allo stesso; ha appurato che il core business dell’attività aziendale riguardava il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE. Ha rilevato, ai fini dell’art. 3, della legge n. 142 del 2001 e del regolamento della RAGIONE_SOCIALEerativa, come il lavoratore non avesse allegato né provato di ricevere un trattamento economico complessivo inferiore ai minimi previsti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE o della categoria affine e non avesse neppure dedotto di ricevere una retribuzione inadeguata e insufficien te, ai sensi dell’art. 36 Cost., essendosi limitato a rivendicare il diverso e più favorevole trattamento di cui al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE; ha rilevato che, in ogni caso, ove anche si considerasse l’attività oggetto dell’appalto rientrante in quella disciplinata dal c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sarebbe tenuta unicamente ad assicurare al dipendente un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi retributivi del c.c.n.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE e non ad applicare tout court quest’ultimo contratto. Ha escluso che potessero avere rilievo gli accordi sottoscritti dalla RAGIONE_SOCIALE con le organizzazioni sindacali, sia per la genericità dell’allegazione del lavoratore (secondo cui la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto l’ap plicazione del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE occupati nelle attività affidate in appalto) e sia per l’inidoneità di un simile accordo a vincolare RAGIONE_SOCIALE. Ha accertato che il lavoratore ha svolto dall’assunzione (24.10.2011) e fino alla cessazione del rapporto nel 2016 mansioni di appendimento di polli e tacchini.
1.3. I giudici di appello hanno dichiarato illegittimo il verbale di accordo aziendale di prossimità del 28.1.2014, concluso ai sensi dall’art. 8 del decreto -legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, limitatamente alle clausole n. 3 e 4, perché derogatorie rispetto sia all’art. 2103 c.c. e sia al contratto RAGIONE_SOCIALE TML 2013, in quanto «realizzano un mero sotto inquadramento rispetto a (quello) che i RAGIONE_SOCIALE avrebbero avuto diritto di ottenere in base alla disciplina legale e del RAGIONE_SOCIALE TML, funzionale solo a mantenere bassi i livelli retributivi e, dunque, a garantire alla società un risparmio in termini di minor costo del lavoro, a parità di mansioni» (sentenza, p. 19-20).
1.4. In difformità rispetto al tribunale, hanno dichiarato valido l’accordo aziendale del 2015, anche in tal caso richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti decisioni. Hanno sottolineato come tale accordo del 9.9.2015, sottoscritto da tutte le sigle sindacali presenti in azienda, ha un ambito soggettivo coincidente con i RAGIONE_SOCIALE che svolgono attività di cd. ‘appendini’ in esecuzione dell’appalto della RAGIONE_SOCIALE e che è migliorativo rispetto all’accordo del 28.1.2014 ed anche rispetto al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE.
1.5. Hanno respinto l’appello incidentale del lavoratore sulla questione della prescrizione, richiamando i precedenti di legittimità 17989/2019 e n. 27783/2022. Hanno giudicato corretto l’inquadramento del lavoratore inizialmente nel livello 6j e dal 2014 nel livello 6 e, in base ai conteggi depositati da VR, hanno concluso che nulla compete al predetto a titolo di differenze retributive.
Avverso la sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
I motivi di impugnazione sono riassunti e classificati nel ricorso nel modo seguente:
Individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.
con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 2, L. 142/2001, e art. 36 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte ritenuto legittima l’ applicazione del c.c.n.l. trasporto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in base del cd. principio volontaristico, in violazione della volontà delle parti di applicare per gli addetti all’appendimento il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come risulta dalla lettera di assunzione, dalla racc. a mani 01.03.12, dall’art. 7 accordo aziendale 28.1.14 e dagli artt. 1 e 3 dell’accordo aziendale del 9.9.15, e per aver ritenuto erroneamente assente una disciplina legale del salario minimo, invece presente nel RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE e prevista dall’art. 3 L. n. 142/2001, che è stata violata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 3, comma 1, L. n. 142/2001 e degli artt. 2 e 7 Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24.09.2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. trasporto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è conforme ai principi di propor zionalità e sufficienza in quanto corrispondente all’attività
in concreto svolta e al core business dell’attività aziendale e ciò sulla base di una circostanza non provata (ovvero che RAGIONE_SOCIALE opera in appalto anche per altre imprese sempre per lo svolgimento di attività inerenti la RAGIONE_SOCIALE), e omettendo l’esame di fatti e documenti attestanti che i l core business di RAGIONE_SOCIALE è nel RAGIONE_SOCIALE agroalimentare.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 cpc e art. 2907 c.c., dell’art. 36 Cost e dell’art. 3 L. n. 142/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte correttamente inteso la domanda ex art 36 Cost. di adeguamento della retribuzione al trattamento economico complessivo previsto dal c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, limitando la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa e omettendo l’esame dell’effettivo contenuto della pretesa fatta valere.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 3 L. n. 142/2001 e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte erroneamente posto a carico del lavoratore l’onere di provare la non conformità della retribuzione al cd. minimo costituzionale di cui all’art. 36 cost., laddove invece l’accertamento della proporzionalità e sufficienza della retribuzione è demandato al giudice ed è onere del datore di lavoro provare di aver correttamente adempiuto al dictum normativo di cui all’art. 3 L. n. 142/2001.
Con il quinto motivo si addebita alla sentenza la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte considerato l’indennità di appendimento come superminimo assorbibile in violazione d ella comune intenzione delle parti così come risulta dall’art. 3 dell’accordo aziendale del 9.9.15 e dal comportamento
complessivo di RAGIONE_SOCIALE posteriore alla conclusione del contratto.
Sui ratei degli istituti differiti.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 3 L. n. 142/2001 e art. 36 Cost nonché dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c. e degli artt. 9.16, 14, 18, 19, 24 e 61 c.c.n.l. trasporto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte erroneamente ritenuto corretto il calcolo dei ratei degli istituti differiti in misura rapportata alle ore lavorate invece che in misura fissa.
Sulla prescrizione.
Con il settimo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per erronea affermazione della decorrenza della prescrizione dei diritti del socio lavoratore di RAGIONE_SOCIALEerativa in corso di rapporto di lavoro successivamente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012.
Con l’ottavo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. nonché dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto sussistente la garanzia di stabilità del rapporto associativo e di lavoro in violazione della comune intenzione delle parti così come risulta dall’art. A.2 Seconda Parte del Regolamento.
Riduzione unilaterale dell’orario di lavoro.
Con il nono motivo si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 2, L. n. 142/2001, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 61 c.c.n.l. trasporto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte negato il diritto del lavoratore a percepire la
retribuzione relativa all’orario di lavoro contrattualmente stabilito e corrispondente a 168 ore c.c.n.l. TML (173 ore c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE).
Con il decimo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non aver la Corte tenuto conto della prassi generalizzata di unilaterale riduzione dell’orario di lavoro.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La Corte d’appello si è attenuta ai principi affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. U., n. 2665 del 1997 e successive conformi tra cui v. Cass. n. 10002 del 2002; Cass. n. 9964 del 2003; Cass. n. 11372 del 2008; Cass. n. 26742 del 2014), in virtù dei quali il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un RAGIONE_SOCIALE non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
12. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, logicamente prioritari e che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione delle censure poste, sono fondati.
12.1. Occorre richiamare, ancora, la sentenza delle Sezioni unite n. 2665 del 1997 che, nel respingere una nozione di categoria professionale, corrispondente all’attività economica “effettivamente esercitata” dall’imprenditore, quale elemento preesistente e prevalente rispetto alle scelte dell’autonomia privata, ha ribadito come dal principio della libertà sindacale, tutelato dall’art. 39 Cost. e anche dal precedente art. 2, derivi l’impossibilità di applicare un contratto collettivo di diritto privato a persone che non vi abbiano direttamente o indirettamente aderito e che vi sarebbero assoggettate in base a definizioni o delimitazioni autoritative delle categorie professionali.
La citata sentenza ha, tuttavia, prospettato il rischio che il rapporto individuale di lavoro possa essere regolato, proprio in nome dei vigenti principi di libertà contrattuale e di associazione sindacale, da un contratto del tutto ‘innaturale’ rispetto a lle oggettive caratteristiche dell’impresa. A questa obiezione ha però replicato rassicurando che «tale eventualità non comporta la lesione di diritti fondamentali del lavoratore poiché l’applicazione del contratto collettivo voluto dalle parti non priva completamente di rilievo il contratto di categoria (non voluto e perciò di per sé inapplicabile), quante volte il primo preveda una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò in contrasto con l’art. 36, prim o comma, Cost.». Il giudice può adeguare la retribuzione ai principi costituzionali attraverso il riferimento parametrico a quella prevista nel contratto proprio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro.
Le Sezioni unite hanno poi avuto cura di precisare come, sul piano processuale, «nella domanda con la quale il lavoratore chiede il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un contratto collettivo, deve ritenersi implicita, anche se questo si riveli inapplicabile alla fattispecie, la richiesta di adeguamento della retribuzione medesima alla stregua dell’art. 36 Cost.». Successive pronunce hanno ribadito che, ai fini dell’accoglimento della domanda di adeguamento della retribuzione, non è preclusiva la circostanza che il lavoratore abbia omesso uno specifico richiamo all’art. 36 Cost., giacché il giudice ha il potere di applicare la suindicata norma costituzionale ancorché non espressamente invocata dal lavoratore, dovendosi la stessa ritenere implicita nella richiesta di adeguamento della retribuzione (v. Cass. n. 2439 del 1974; Cass. n. 6885 del 1982; Cass. n. 7157 del 2003; da ultimo v. Cass., n. 27711 del 2023).
12.2. La sentenza d’appello, che pure ha richiamato la pronuncia delle Sezioni unite del 1997, non ne ha, tuttavia, colto la complessiva e decisiva portata nel momento in cui ha escluso che la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere il trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo della categoria (agroalimentare) oggetto dell’appalto cui era addetto, rivendicasse una retribuzione adeguata, ai sensi dell’art. 36 Cost.
12.3. La fattispecie oggetto di causa è, peraltro, attratta nella disciplina dettata, per il rapporto di lavoro dei soci di RAGIONE_SOCIALE, dalla legge n. 142 del 2001, il cui art. 3, comma 1, stabilisce: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società RAGIONE_SOCIALE sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla RAGIONE_SOCIALE o della categoria affine, ovvero, per i rapRAGIONE_SOCIALE di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo». Tale previsione, al pari dell’art. 7, comma 4, del decreto -legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, non comporta in alcun modo il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo del RAGIONE_SOCIALE, ma individua lo stesso quale parametro esterno di commisurazione della retribuzione adeguata, con effetti vincolanti (v. Corte cost., sentenza n. 51 del 2015; v. anche Cass. n. 4951 del 2019; Cass. n. 5189 del 2019).
12.4. Sulle dinamiche processuali, si è precisato che, a fronte della domanda del lavoratore che rivendichi il trattamento salariale garantito dal contratto collettivo proprio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, diverso da quell o ‘innaturale’ applicato al rapporto, il giudice debba verificare d’ufficio il rispetto dell’art. 36 Cost. (v. da ultimo Cass. n. 27711 del 2023).
12.5. Sul piano degli oneri probatori, spetta al lavoratore la prova di quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sul datore di lavoro dimostrare l’entità delle retribuzioni corrisposte, mentre il giudice deve verificare d’ufficio che esse siano conformi al dettato costituzionale (v. Cass. n. 27711 del 2023 cit.; v. anche Cass. n. 35796 del 2022; Cass. n. 19467 del 2007).
Nel caso in esame, come risulta dagli atti, il lavoratore ha descritto le mansioni svolte, ha prodotto le buste paga, il c.c.n.l. TML e il c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, ha depositato i conteggi.
12.6. Si pone in contrasto con i principi di diritto appena richiamati la sentenza d’appello nella parte in cui ha statuito che, ove anche l’attività oggetto di appalto fosse suscettibile di rientrare in quella disciplinata dal c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, «la domanda per come formulata nel caso di specie (sarebbe) comunque infondata, posto che non è stato specificamente allegato in primo grado che il trattamento economico complessivo del c.c.n.l. TML è inferiore ai minimi del c.c.n.RAGIONE_SOCIALE » avendo il lavoratore «omesso di effettuare una specifica comparazione tra il trattamento economico complessivo previsto dal c.c.n.l. TML e i minimi previsti dal c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE» (sentenza, p. 17).
L’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale emerge con ancora maggiore evidenza ove si consideri che gli oneri assertivi e probatori delle parti riguardano unicamente i fatti e non anche i giudizi circa la loro conformità o la loro difformità rispetto a determinate norme.
In altre parole, ove il lavoratore rivendichi la retribuzione prevista da un contratto collettivo che assume coerente all’attività in concreto esercitata dal datore, rientra nei compiti del giudice, tenuto ad applicare la norma inderogabile di cui all’art. 36 Cost., procedere alla comparazione (il cui onere i giudici di appello hanno impropriamente addossato al lavoratore), tra il trattamento economico riservato dal contratto ‘innaturale’ applicato al rapporto e quello garantito dal contratto collettivo del RAGIONE_SOCIALE economico o categoria affine, allo scopo di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro
svolto, ma anche alla sua qualità. Elemento, quest’ultimo, che assume particolare rilievo nella fattispecie in esame in cui il raffronto si pone tra contratti afferenti a settori diversi, quello della RAGIONE_SOCIALE e quello alimentare, venendo in esame un segm ento dell’attività datoriale rappresentato dall’esecuzione di un appalto.
A tale proposito, occorre ora esaminare il secondo motivo di ricorso con cui è denunciata, tra l’altro, la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 142 del 2001, per non avere i giudici di appello individuato, quale parametro della retribuzione adeguata, il contratto collettivo del RAGIONE_SOCIALE di attività oggetto dell’appalto e tale da contemplare ‘prestazioni analoghe’ a quelle svolte dal ricorrente.
13.1. I due contratti collettivi, quello del trasporto, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e quello delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuano e delimitano ciascuno la propria categoria merceologica.
Il c.c.n.l. TML dell’1.8.2013, prodotto in allegato al ricorso, «disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attività di comRAGIONE_SOCIALEo elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all’interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola
esclusione delle imprese destinatarie del RAGIONE_SOCIALE».
Il c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE 2003, al pari dei successivi rinnovi (documenti allegati al ricorso), «regola i rapRAGIONE_SOCIALE di lavoro dei dipendenti da aziende RAGIONE_SOCIALE e di lavorazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che operano nei settori: conserviero animale, dolciario, lattierocaseario, degli alimenti RAGIONE_SOCIALE, delle lavorazioni specie avicole, delle centrali del latte, dei vini, spumanti, vermut, aperitivi a base di vino, liquori, delle distillerie di 2º grado, delle acque bevande gassate, idrominerali, birra e malto, conserve vegetali, risiero, RAGIONE_SOCIALE vari, pastai e mugnai, conserve ittiche, saccarifero, oleario».
13.2. La Corte d’appello, nel descrivere gli ambiti dei due contratti collettivi, ha precisato che il primo, applicato dalla società datoriale, concerne attività «antecedenti e prodromiche rispetto alla produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» mentre il secondo, invocato dal lavoratore, ha ad oggetto la produzione di alimenti.
13.3. La sentenza d’appello ha fatto proprio l’accertamento eseguito dal tribunale sul contenuto dell’attività del lavoratore, oggetto dell’appalto, richiamando (p. 16, ultimo cpv.) «le allegazioni non contestate e confermate dalle deposizioni testimoniali in atti, riportate anche nella sentenza impugnata». Quest’ultima (prodotta in allegato al ricorso per cassazione) ricostruisce l’attività di appendimento nel modo seguente: «le gabbie contenenti polli vivi vengono svuotate tramite una ribaltatore; tramite un nastro trasportatore i polli passano attraverso un tunnel di stordimento a gas; i polli storditi vengono trasportati in prossimità della catena di appendimento, denominata ‘giostra’; i dipendenti della RAGIONE_SOCIALEerativa prendono i
polli storditi dalle zampe le inseriscono negli appositi ganci della catena di appendimento; i polli storditi vengono trasportati nel reparto adibito alla macellazione; l’attività di appendimento tacchini si svolge con modalità simili con l’unica differenz a che i tacchini vivi vengono prelevati da gabbie poste dinanzi alla postazione di ciascun lavoratore. Lo stordimento di tacchini avviene nel reparto adibito alla macellazione dove opera il personale della azienda committente» (sentenza di primo grado, p. 8). La sentenza d’appello riporta la descrizione dell’attività svolta dal ricorrente alle pp. 25 -26 quando si occupa dell’inquadramento.
Come correttamente dedotto dall’attuale ricorrente, l’appendimento comporta il maneggiamento, l’immobilizzazione e la sospensione o sollevamento dei polli e tacchini e quindi, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del Regolamento CE n. 1099/2009 integra una ‘operazione correlata’ alla macellazione, definita dall’art. 2 lett. j) del citato Regolamento quale ‘abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana’. Il personale addetto a tali operazioni, come prescritto dall’art. 7, deve essere in possesso di un adeguato livello di competenza e del relativo certificato di idoneità che presuppone lo svolgimento della dovuta formazione sul benessere animale e sulla corretta manipolazione degli alimenti. La sentenza del tribunale (p. 9) considera ‘pacifico’ che «il pe rsonale RAGIONE_SOCIALE addetto al maneggio e alla manipolazione di animali vivi (polli) e storditi (tacchini) aveva frequentato dei corsi per garantire il rispetto delle disposizioni sul benessere animale».
Pur recependo tale ricostruzione in fatto, i giudici di appello hanno ritenuto che le attività oggetto di appalto, svolte dall’attuale ricorrente, rientrassero nel genere ‘RAGIONE_SOCIALE/carico e scarico’ in quanto «antecedenti e meramente prodromiche
rispetto alla produzione di RAGIONE_SOCIALE svolta da RAGIONE_SOCIALE attraverso i propri dipendenti» (p. 16, ultimo cpv.).
13.4. Seguendo la definizione della ‘categoria contrattuale’ (come distinta da quella merceologica, secondo la definizione adottata da Cass., Sez. U., n. 2665 del 1997) tracciata dai giudici di appello in relazione al ccnl TML ed a quello delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, può convenirsi che la prima comprende l’attività di mera movimentazione delle materie prime e del prodotto finito, con esclusione di ogni forma di lavorazione o manipolazione delle materie stesse, cioè dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE; la seconda include, invece, la RAGIONE_SOCIALE e la lavorazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Poste tali coordinate, emerge l’errore interpretativo in cui è incorsa la sentenza impugnata là dove ha ricondotto al RAGIONE_SOCIALE disciplinato dal c.c.n.l. TML, e quindi alla categoria della RAGIONE_SOCIALE e movimentazione di RAGIONE_SOCIALE, anche le attività, di appendimento di polli e tacchini, oggetto di appalto, che sono invece direttamente correlate alla macellazione degli animali, secondo la definizione di cui al citato Regolamento CE.
13.5. Non è dubitabile che spetti a questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la cognizione dei vizi di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, e quindi l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto (v. Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019), che comprende anche la definizione dell’ambito o RAGIONE_SOCIALE del contratto collettivo, vale a dire della ‘categoria contrattuale’ dallo stesso perimetrata.
L’errore interpretativo commesso dai giudici di appello nel delimitare l’ambito del c.c.n.l. trasporto, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e l’erronea sussunzione in esso dell’attività oggetto di appalto, ha
fatto sì che venisse del tutto pretermesso, nella verifica di adeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente, il riferimento comparativo al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all’attività ogge tto di appalto.
L’applicazione, al rapporto oggetto di causa, di un contratto collettivo ‘innaturale’, come quello della RAGIONE_SOCIALE, rende esigibile, ai fini della verifica giudiziale di retribuzione adeguata, cioè di retribuzione erogata per ‘prestazioni analoghe’, la comparazione tra i trattamenti economici garantiti da ciascuno dei contratti collettivi per cui è causa, del tutto omessa, invece, dalla Corte di merito.
Posto che l’art. 36 Cost., trasfuso, per il lavoro nelle RAGIONE_SOCIALE, nell’art. 3 della legge n. 142 del 2001, esige che la retribuzione sia proporzionata e quindi adeguata non solo alla quantità del lavoro ma anche alla sua qualità, diviene rilevante l’in dividuazione, allo scopo della corretta applicazione delle citate disposizioni, della disciplina contrattuale propria o maggiormente affine alla categoria merceologica di riferimento, nella specie quella oggetto dell’appalto.
Ai fini della determinazione del ‘giusto salario minimo costituzionale’ il giudice può certamente servirsi, a fini parametrici, del trattamento stabilito in altri contratti collettivi che contemplino prestazioni lavorative affini o analoghe (v. Cass. n. 27711 del 2023; n. 9759 del 2002).
Ciò non comporta l’obbligo di garantire ai RAGIONE_SOCIALE impiegati nell’appalto il medesimo trattamento economico applicato ai dipendenti della committente che svolgono analoghe mansioni, obbligo privo di fonte normativa all’epoca dei fatti, ma risponde alla necessità che la retribuzione conforme all’art. 36 Cost. e all’art. 3, comma 1, della legge n. 142 del 2001, sia individuata,
nel caso di RAGIONE_SOCIALE impiegati in appalti, tenendo anche conto della regolamentazione dei rapRAGIONE_SOCIALE di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli ‘prestazioni analoghe’ a quelle del lavoratore che denunci l’inadeguatezza della sua retribuzione.
In tal senso dispone, peraltro, il regolamento della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE, riportato nella sentenza impugnata (p. 18), che al punto B.1. stabilisce: «Qualora venissero avviate significative aree di intervento che comRAGIONE_SOCIALEno lo svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quelle di movimentazione RAGIONE_SOCIALE, verranno applicati quali trattamenti economici i minimi tabellari dei c.c.n.l. che regolamentano il lavoro dipendente in quelle aree».
La Corte d’appello, sull’erroneo presupposto della corretta ricomprensione dell’attività oggetto di appalto nella categoria della RAGIONE_SOCIALE anziché in quella alimentare, ha del tutto omesso di comparare il trattamento economico minimo previsto da ciasc uno dei contratti collettivi al fine di saggiare l’adeguatezza o meno della retribuzione corrisposta al lavoratore, in tal modo integrando il vizio di violazione di legge contestato.
L’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti il quinto e il sesto motivo.
Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente perché entrambi pongono la questione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti dei RAGIONE_SOCIALE soci di RAGIONE_SOCIALEerativa, sono fondati.
15.1. La sentenza d’appello fonda la decisione richiamando il precedente di legittimità n. 17989 del 2018 (conf. Cass. n. 27783 del 2022) pronunciato in una fattispecie disciplinata dall’art. 18 St. Lav. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e nella quale il licenziamento e
l’esclusione del socio erano stati intimati contestualmente e in base alle medesime motivazioni.
15.2. Lo scenario normativo e giurisprudenziale è, come noto, ampiamente mutato e proprio in tema di prescrizione dei diritti dei RAGIONE_SOCIALE si è preso atto del venir meno del regime di stabilità in conseguenza della modifica dell’art. 18 St. lav. ad opera della legge n. 92 del 2012.
Con indirizzo divenuto ormai consolidato si è affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Tale indirizzo è stato confermato anche in relazione al rapporto di lavoro del socio di RAGIONE_SOCIALEerativa (Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 19493 del 2023; Cass. n. 213332 del 2023; Cass. n. 21640 del 2023; Cass. n. 25477 del 2023; Cass. n. 23281 del 2025; Cass. n. 26958 del 2025).
In particolare, con la sentenza n. 26958 del 2025 si è posto l’accento sulla «specialità del rapporto RAGIONE_SOCIALEerativo rispetto allo schema della subordinazione e degli altri modelli di facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale» e sul «collegamento unidirezionale nella fase estintiva» (così, Cass., Sez. U., n. 27436 del 2017), tale per cui l’esclusione dal rapporto associativo estingue anche il rapporto di lavoro ma non viceversa, residuando la possibilità di conservazione del
rapporto associativo ed intimazione del solo licenziamento, con applicazione delle tutele proprie di quest’ultimo.
Da ciò consegue l’impossibilità di sostenere, in base al regime normativo vigente, che al socio lavoratore di RAGIONE_SOCIALEerativa si applichi un assetto delle tutele che consenta di prevedere ex ante quale regime (tutela obbligatoria, reale, di diritto comune) gli verrà garantito in caso di estinzione del rapporto di lavoro. Deve quindi ribadirsi, in accordo con la più recente giurisprudenza di questa Corte, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soci RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEerativa, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
16. Il nono e il decimo motivo di ricorso sono anch’essi assorbiti per effetto dell’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto. 17. In proposito è utile richiamare i principi di diritto enunciati da questa Corte in base ai quali, ove il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto le proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale, ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è
commisurata – per orario inferiore o per assenze – ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc. (Cass. n. 6332 del 2001).
18. Per le ragioni finora esposte, in accoglimento del secondo, terzo, quarto, settimo e ottavo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti i restanti, deve cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello che dovrà provvedere, al fine di individuare la retribuzione adeguata alla qualità del lavoro svolto dal ricorrente, a comparare il trattamento economico minimo garantito dal c.c.n.l. applicato dalla datrice di lavoro con quello previsto dal c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE La Corte di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto, settimo e ottavo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
La consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME