Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28983 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15873-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, SCALZONE NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 836/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 3229/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.15873/
2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28 marzo 2023, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE riduzione in misura del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale del trattamento economico operata in danno degli istanti, dirigenti medici di primo livello, dalla predetta RAGIONE_SOCIALE -con recupero in busta paga dei relativi importi -a seguito del provvedimento che in quei termini prevedeva la modifica del trattamento in questione per la riduzione del fondo contrattuale di cui all’art. 9, comma 2 -bis , del d.l. 78 del 2010, sul presupposto dell’aver l’RAGIONE_SOCIALE operato in contrasto con quanto previsto dalla l. n. 122/2010, dalla circolare del RAGIONE_SOCIALE dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 12/2011 e dalla RAGIONE_SOCIALE il 10.2.2011, applicando criteri di computo non conformi alla normativa di legge e di contratto collettivo (art. 39 del CCNL dell’8 giugno 2000 area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa, il quale stabiliva che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti) ed in assenza RAGIONE_SOCIALE preventiva revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni dirigenziali prevista dall’art. 51, comma 3 e dall’art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e veterinaria e la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE datrice alla
restituzione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente sottratte per le suddette causali.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la decurtazione, disposta in ragione dell’esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica attraverso il blocco sia RAGIONE_SOCIALE risorse stabili che di quelle variabili, conforme al disposto de ll’art. 9, comma 2 -bis , del d.l. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’a nno 2010 ed andava automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e del decreto attuativo n. 63 del 2010, adottato dal Commissario ad acta per la sanità RAGIONE_SOCIALE Regione Campania, che imponeva la razionalizzazione ed il contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale, con particolare riguardo al blocco del turn-over e alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione RAGIONE_SOCIALE posizioni organizzative e di coordinamento. Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale gli originari istanti, pur intimati, non hanno svolto difesa alcuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità in parte qua dell’impugnata sentenza per aver la Corte territoriale deciso in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo
riconosciuto al ricorrente AVV_NOTAIO COGNOME una somma maggiore di quella domandata con l’atto introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010 e del decreto n. 63/2010 del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore RAGIONE_SOCIALE per la Regione Campania, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALE necessità di risanamento del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione Campania, implicanti misure di razionalizzazione e di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale previste con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta munito di poteri sottratti ad ogni interferenza degli organi regionali così da comportare per le ASL l’obbligo di osservarne le disposizioni fissate con riguardo alle Linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende RAGIONE_SOCIALE Campania dal decreto n. 63 del 2010 nonché RAGIONE_SOCIALE norme del contratto collettivo che regolano la retribuzione di posizione, in base alla quale la componente relativa alla variabile aziendale rientra nella retribuzione accessoria e non in quella fondamentale, che, pertanto, dalla riduzione operata, non esclusa dalla previsione legislativa intesa esclusivamente a porre un tetto alle risorse disponibili, non risulta intaccata, con conseguente esclusione di un diritto soggettivo di credito di cui gli originari istanti siano titolari. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del CCNL 8 giugno 2000, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e veterinaria e 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, per la medesima RAGIONE_SOCIALE, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia resa dalla Corte
territoriale stante l’inconfigurabilità in capo agli originari istanti di un diritto di credito, per aver la necessitata riduzione inciso, non sul trattamento minimo contrattuale, ma solo sul percepito a titolo accessorio e cIò in maniera proporzionale, così da lasciare inalterate le preesistenti differenze connesse alle specifiche funzioni dirigenziali rivestite e, perciò, rispettando la diversa graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni come stabilita, anche con la partecipazione di organizzazioni sindacali.
Prendendo le mosse dal secondo e terzo motivo di ricorso, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, è a dirsi come gli stessi si rivelino meritevoli di accoglimento per quanto di ragione, conseguendone l’assorbim ento del primo motivo.
Il ricorso pone, nella sostanza, le seguenti questioni:
oggetto e legittimità RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione dell’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE risorse destinate al trattamento accessorio previste dall’ art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010; modalità attuativa RAGIONE_SOCIALE prevista riduzione RAGIONE_SOCIALE risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; ricaduta RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione/riduzione RAGIONE_SOCIALE risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Occorre premettere che l’art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance
organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria – in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici – al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022). Vengono in rilievo:
il ‘Fondo per l’indennità di specificità RAGIONE_SOCIALE, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa’ (art. 9 CCNL economico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veterinaria 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello);
il ‘Fondo Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro’ (art. 10, CCNL cit.);
il ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ (art. 11, CCNL cit.).
L’art. 40, comma 3 -bis , secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell’Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che ‘La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità RAGIONE_SOCIALE performance, destinandovi, per l’ottimale
perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente RAGIONE_SOCIALE risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili deter minate per l’anno di riferimento’.
L’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e veterinaria, richiamato dai ricorrenti, dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALE, determinano la graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell’RAGIONE_SOCIALE medico -veterinaria che, in relazione alla graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51 è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’RAGIONE_SOCIALE. Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni.
La corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione richiede la ‘pesatura’ RAGIONE_SOCIALE singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione RAGIONE_SOCIALE quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed ‘invariabile’ prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis , Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
In relazione al rapporto tra le risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, si può ricordare come questa Corte (Cass., n. 9040 del 2023, cui adde, ex aliis , Cass. 29855 del 2023) ha affermato (in fattispecie relativa alle conseguenze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE mancata graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni, che la mancata attivazione e completamento del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni e di pesatura degli incarichi, legittima il dirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita RAGIONE_SOCIALE chance di percepire la parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione – Cass., n. 29716 del 2023) che se la retribuzione di posizione per qualche ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento. In tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell’incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato.
Tanto premesso, si osserva che poiché la misura economica RAGIONE_SOCIALE retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE stessa come prevista da quest’ultima, atteso che l’Amministrazione datrice di lavoro,
nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull’applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Consegue a ciò che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs., sono vietati da parte del datore di lavoro trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis , Cass., n. 18523 del 2022, n. 12106 del 2022, n. 11008 del 2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive RAGIONE_SOCIALE dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE parti collettive.
Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la RAGIONE_SOCIALE disponeva la riduzione nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e veterinaria, fino alla revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica ‘Contenimento RAGIONE_SOCIALE spese in materia di impiego pubblico’, l’art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all’importo dell’anno 2010 (comma 2 -bis ), salvo
riduzione in ragione RAGIONE_SOCIALE riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).
Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
Il Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi ha più volte affermato che nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato l’autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, sentenza n. 178 del 2015, sentenza n. 169 del 2017, come illustrato da Cass., n. 5138 del 2022).
Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle RAGIONE_SOCIALE il potere di decidere l’entità dell’intervento in ogni singolo ambito.
Le disposizioni statali di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa relativa al personale RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime
di sospensione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell’art. 9 d.l. n. 78 del 2010 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 178 del 2015. Con ques t’ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al d.l. n. 78 del 2010, che lo stesso ‘risponde all’esigenza di governare una voce rilevante RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l’incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni del settore privato’ ed ha conseguentemente escluso l’ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (Cass., n. 5138 del 2022, cit.).
Dunque, il comma 2bis dell’art. 9 del medesimo decreto -legge prevede: ‘A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna RAGIONE_SOCIALE amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)’. Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
Il dato testuale contenuto nell’art. 9, comma 2bis , attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite RAGIONE_SOCIALE risorse
disponibili deve essere dunque ‘cristallizzato’ nell’importo corrispondente a quello dell’anno 2010.
Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale RAGIONE_SOCIALE risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell’RAGIONE_SOCIALE e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61).
Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l’aumento RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all’anno 2010, così venendo disattesa la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e la sua finalità di risparmio RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica.
Per dare attuazione alla previsione ‘ridotto in misura proporzionale’ e quindi al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo RAGIONE_SOCIALE risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione RAGIONE_SOCIALE graduazione esistente. Contrasta con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in misura del 30%.
È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la ‘cristallizzazione’ al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere
portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30 % RAGIONE_SOCIALE quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), ‘il trattamento economico complessivamente goduto … non po teva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius ‘.
In mancanza di una tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 9, comma 2 -bis cit, l’operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art. 9, comma 2 -bis , depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze arretrate in relazione alla quote
residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base RAGIONE_SOCIALE richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza RAGIONE_SOCIALE rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022).
Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi RAGIONE_SOCIALE componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa.
È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell’esistenza o meno di un dare -avere tra le parti.
Non può poi dirsi che -come ritenuto dal giudice di prime cure -a giustificare il taglio del 30 % possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni.
La revisione RAGIONE_SOCIALE graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l’ammontare di tali Fondi.
L’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit. comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione.
Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell’iter proprio RAGIONE_SOCIALE nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di
revisione dell’assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30 % per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell’art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori per gli anni 2011 e 2012 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti per quanto di ragione, assorbito il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.10.2025.
La Presidente
(NOME COGNOME)