Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20059 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20059 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
Oggetto: Restituzione ruolo di provenienza per esito sfavorevole della prova
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14762/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA, LICEO SCIENTIFICO COGNOME DI AVERSA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5058/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1625/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME aveva agito dinanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere esponendo che con decreto del dirigente scolastico del 17/9/2011, richiamati i pareri del Comitato di valutazione e del Consiglio Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, era stata disposta la sua restituzione al ruolo di provenienza, a far data dal 01.09.2011 ai sensi dell’art. 439 del D.lgs. n. 297/1994 evidenziandosi che ‘ il servizio prestato nell’anno scolastico 2010/11 non è favorevole in quanto dallo stesso risulta che le gravi carenze didattiche e culturali, l’incapacità a gestire gli alunni in classe e ad interagire positivamente con essi … non consentano che possa superare il periodo di prova ma neppure che esso possa essere prorogato per cui si propone la restituzione al ruolo di provenienza ‘.
Aveva lamentato la illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. n. 3/1957, nonché per violazione degli artt. 439 del d.lgs. n. 297/1994 e 15 del d.P.R. n. 275/1999, in quanto posto in essere da soggetto carente di legittimazione.
Aveva dedotto, infine, la nullità del decreto in quanto fondato su una relazione ispettiva redatta dal dirigente tecnico oggetto di impugnativa giudiziale in quanto ritenuta affetta da nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Aveva, pertanto, chiesto all’adito giudice, previa sospensione degli effetti dell’impugnato decreto, la declaratoria di nullità dell’atto.
Il Tribunale respingeva il ricorso.
Osservava innanzitutto che la normativa che regola i passaggi di ruolo distingue l’ipotesi del passaggio di cattedra, che non determina il trasferimento di ruolo, dall’ipotesi del passaggio di ruolo che comporti invece un trasferimento di ruolo (cfr. artt. 75 e 77, tabella H, d.P.R. n. 417/1974; art. 57 L. n. 312/1980).
Inquadrava la situazione della ricorrente nell’ambito del passaggio dal ruolo della scuola primaria al ruolo della scuola secondaria di II grado.
Rilevava che, mentre il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola, non determinando, dunque, un trasferimento di ruolo, il passaggio di ruolo, viceversa, permette al docente, in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto, di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola.
Riteneva che solo nella prima ipotesi non fosse richiesto l’esperimento, da parte del docente, né del periodo di prova né dell’anno di formazione, di cui agli artt. 438 e 440, d.lgs. n. 297/1994. Il docente che ha, viceversa, ottenuto il passaggio di ruolo -trasferimento nell’ambito di diverso ordine di scuola -è tenuto all’espletamento del periodo di prova nonché del periodo di formazione previsti dalle disposizioni sopra citate.
Tanto premesso, considerava infondate tutte le doglianze della ricorrente.
La pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Napoli.
Quest’ultima riteneva che inammissibilmente la COGNOME avesse prospettato solo in appello la questione della tardività dell’avvio del procedimento di restituzione.
Evidenziava che non vi era stata alcuna impugnazione quanto al passaggio motivazione della sentenza del Tribunale in cui era stato
affermato la necessità, nel caso di specie, del periodo di prova ex art. 439 del d.lgs. n. 297/1994.
Riteneva infondata la pretesa di vedere applicato alla fattispecie lo ius supervienens di cui all’art. 1, comma 119, legge n. 107/2015 di cui non era prevista l’irretroattività.
Confermava le statuizioni del Tribunale quanto alla legittimazione dell’organo che aveva emanato il decreto oggetto di impugnativa (dirigente scolastico), evidenziando che l’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che, nel caso di personale docente di istituti o scuole di istruzione secondaria, competente all’emanazione del provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza sia il Provveditore agli studi, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e che, avendo il d.P.R. n. 347/2000 (art. 6) soppresso i Provveditorati agli Studi le relative competenze -ridimensionate a seguito della legge sulla autonomia delle istituzioni scolastiche – erano state trasferite agli Uffici Scolastici Regionali (art. 8 del d.P.R. n. 319/2003, disposizione che espressamente fa « salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti » e art. 14 del d.P.R. n. 275/1999 il quale prevede che « a decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative », tra l’altro, « allo stato giuridico ed economico del personale » non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica).
Riteneva che non avesse formato oggetto di censura la statuizione del Tribunale in ordine all’avvenuto rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 3/1957 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Assume che, nella specie, il periodo di prova doveva considerarsi superato di diritto essendo il provvedimento del dirigente scolastico intervenuto 15/7/2011 oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 10.
La questione è nuova e come tale inammissibile.
Va, infatti, ribadito il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ ex actis ‘ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa’ (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 2 settembre 2021, n. 23792; Cass. 11 febbraio 2025, n. 3473), oneri, nella specie, non adempiuti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 15 del d.P.R. n. 275/99 nonché per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Insiste nel ritenere che ci fosse una violazione del termine per il procedimento e la violazione del diritto di difesa.
Censura, altresì, la sentenza impugnata per aver escluso la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 275/1999 sotto il profilo del rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche ed assume che il
Pag.5
provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza rientrasse tra le ipotesi di esclusione contemplate da detta disposizione, richiedendo il rispetto di garanzie particolari.
4. Il motivo è infondato.
Sulla necessità del periodo di prova si è formato il giudicato.
Del resto, il passaggio di ruolo (come nello specifico dalla scuola primari alla scuola secondaria), diversamente da quanto avviene con il semplice passaggio di cattedra, rende necessario l’espletamento di un nuovo periodo di prova.
Tanto trova conferma nella previsione di cui all’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994 a termini della quale: « In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione ».
Tale disposizione, infatti, prevede la restituzione al ruolo di provenienza nell’ipotesi di docente proveniente da altro ruolo che abbia avuto una valutazione sfavorevole del periodo di prova.
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie.
Né miglior sorte ha la denunciata violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 275/1999.
Come già affermato da questa Corte in tema di dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 14 del d.P.R. n. 275/1999, non rientrando tra le competenze escluse dall’art. 15 del predetto d.P.R. o da altre disposizioni che esplicitamente riservino l’attribuzione di funzioni all’amministrazione centrale o periferica (v. Cass. 15 gennaio 2017, n. 1915; Cass. 13 settembre 2016, n. 17967; Cass. 8 aprile 2008, n. 9129).
Neppure fondatamente può invocarsi l’art. 1, comma 119 della L. n. 107/2015 (« In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile »), intervenuta successivamente ai fatti per cui è causa.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come in dispositivo.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte,
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione