SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 546 2026 – N. R.G. 00001198 2022 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in funzione di giudice del lavoro, all’esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione RAGIONE_SOCIALE sostituzione dell’udienza del giorno 20.3.2026 con il deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1198NUMERO_DOCUMENTO, promossa da:
, nato a Cagliari il DATA_NASCITA, residente in Quartu S. Elena, INDIRIZZO, c.f. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con studio in Selargius, nella INDIRIZZO, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in INDIRIZZO, giusta procura prodotta a corredo del ricorso C.F.
Parte attrice
Contro
, NOME. F.
, in
P.
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, che lo difende con l’AVV_NOTAIO in forza di procura generale alle liti plurima del 21.07.2015 a rogito AVV_NOTAIO notaio in Roma (Rep. 20974/21569 reg. 23.07.2015)
Parte convenuta
Conclusioni nell’interesse di parte ricorrente:
‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale esaminato il ricorso, viste le argomentazioni in fatto ed in diritto ivi contenuto, accoglierne integralmente il contenuto e per l’effetto dichiarare nulla e priva di effetto il provvedimento prot. 1700.11/03/2021.0101678 del 11.3.2021 avente ad oggetto il recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione Cat. 224/SO CTPS n° 09338056/ n° iscrizione 70255198 cui sono collegati i numeri 70255199 e 70255200 comunicato a mezzo racc. in data 18.3.2021, con cui è stato rideterminato l’importo RAGIONE_SOCIALE pensione di reversibilità (dante causa c.f. n° 09338056 cat. 224/SO concludente con la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 49.647,85, nonché la deliberazione n. 29 dell’ notificata a mezzo pec in data 03/02/2022 di rigetto del ricorso amministrativo presentato al avente n. NUMERO_DOCUMENTO e di ogni altro atto conseguente, con restituzione di quanto prelevato per la quota parte del ricorrente. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio i cui avvocati si dichiarano antistatari avendone anticipato le spese ‘. Pa C.F.
Conclusioni nell’interesse di parte convenuta:
‘ dichiarare il difetto di giurisdizione in favore RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti ovvero voglia comunque respingere ogni avversa domanda. Spese di lite rifuse ‘.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è figlio superstite di deceduto a Cagliari il 27.9.2016 e titolare in vita del trattamento pensionistico n. Cat. 224/SO CTPS n. 09338056/ n° iscrizione NUMERO_DOCUMENTO, erogato dall’ gestione ex sin dalla cessazione dal servizio avvenuta il 31.8.2015.
Alla morte di al ricorrente era stato riconosciuto il diritto alla ‘ pensione reversibile ordinaria ‘ con decorrenza dal giorno 1.10.2016, quale figlio frequentante un corso universitario.
Con provvedimento, prot. 1700.11/03/2021.0101678 del 11.3.2021, avente ad oggetto il ‘ Recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione Cat. 224/SO CTPS n° 09338056/ n° iscrizione NUMERO_DOCUMENTO (cui sono collegati i numeri 70255199 e 70255200) ‘ , inviato a mezzo racc. a/r in data 13.4.2021, era stato comunicato all’odierno ricorrente che, a decorrere dal giorno 1.11.2017, si era sostanzialmente estinto il suo diritto alla pensione di reversibilità quale orfano studente in ragione del completamento del corso di studi, con la conseguenza che quanto erogato a tale titolo dopo il mese di novembre 2017, pari alla somma di euro 43.426,85, doveva ritenersi privo di giustificazione causale e, quindi, oggetto di ripetizione.
Rigettato anche il ricorso gerarchico presentato all’Istituto, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento in parola e l’accertamento RAGIONE_SOCIALE irripetibilità delle somme erogategli dall’ a titolo di pensione di reversibilità.
A sostegno delle proprie domande, l’attore ha innanzitutto dedotto che l’ non aveva tenuto conto che, conseguita la laurea in medicina e chirurgia nel paese straniero RAGIONE_SOCIALE Romania nel 2017, l’iter procedimentale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE laurea in Italia presso il ministero RAGIONE_SOCIALE Pubblica Istruzione era stato ultimato solo il 21.5.2018, data, appunto, del decreto ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all’estero.
Ad avviso del ricorrente, fino a tale data aveva mantenuto lo status di studente universitario, anche considerato che la stessa circolare n.185/2015 fa riferimento all’ultimazione del corso universitario intesa come conseguimento del titolo del diploma di Laurea utile per conseguire le iscrizioni all’Albo territorialmente competente per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE relativa professione.
L’attore ha poi sostenuto che, anche in ordine al periodo successivo, l’indebito non è a lui imputabile per colpa o dolo, essendo piuttosto imputabile allo stesso Istituto, considerato che quest’ultimo aveva tutti gli elementi di valutazione per verificare la perdita del diritto alla pensione di reversibilità a seguito del conseguimento RAGIONE_SOCIALE laurea.
Al riguardo, l’attore ha dedotto che la procedura di recupero dell’indebito pensionistico è regolata dall’art. 52 Legge 88/1989, come autenticamente interpretato dall’art. 13 Legge 412/1991, considerato che il secondo comma RAGIONE_SOCIALE prima disposizione citata prevede una sanatoria in favore del pensionato che abbia percepito somme non dovute, poiché ‘… non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato ‘, e che la seconda disposizione specifica che ‘ Le disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento … che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura RAGIONE_SOCIALE pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ‘.
Ad avviso dell’attore, nel caso di specie si deve presumere che l’ente resistente fosse a perfetta conoscenza che si fosse laureato in medicina in Romania, con successiva validazione in Italia dal 2018, tanto è vero che lo stesso ente ha iniziato a trattenere le somme dando dimostrazione di aver in qualche modo appreso tale notizia e tenuto conto che il aveva adottato un decreto pubblicato nel relativo sito informatico istituzionale. Pertanto, l’ per rispettare i termini posti dalla legge, avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme che riteneva indebitamente erogategli quantomeno entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto.
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Costituitosi in giudizio, l’ ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la presente causa debba essere sottoposta alla cognizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti.
Nel merito, l’istituto previdenziale ha dedotto che il dolo deve essere inteso, coerentemente con il principio esposto dalla giurisprudenza di legittimità, in maniera del tutto differente da quella di matrice penalistica di coscienza e volontà di trarre in inganno, e che nel caso di specie non sussiste alcun legittimo affidamento ingenerato nel percipiente giustificante il venir meno del diritto al recupero di quanto erogato indebitamente a suo favore, considerato che l’attore era perfettamente consapevole di riscuotere somme che non gli spettavano per avere già completato il proprio corso di studi e, nonostante ciò, non aveva mai comunicato la circostanza a esso .
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La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
All’esito dell’istruttoria si deve osservare quanto segue.
L’ ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la presente causa debba essere sottoposta alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti.
L’eccezione è infondata.
Come di recente rilevato dalla Corte d’Appello di Cagliari (sentenza n.62 del 10.4.2025), la Cassazione ha avuto modo di precisare che ‘ in termini generali…la Corte
dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza RAGIONE_SOCIALE pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti ‘, mentre quando ‘ in discussione è solo la fondatezza dell’azione di recupero dei ratei … che, nell’assunto attoreo, sarebbero irripetibili ex art. 52 l. 88/89 o ex art. 206 d.P.R. 1092/1973 ‘, e, quindi, quando le questioni oggetto di giudizio attengono solo al rapporto tra percipiente e , la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario (così Cass. S.U. 9436/2023, Cass. S.U. 18172/2017, n. 18172, Cass. S.U. 22381/2011 e Cass. S.U. 21586/2011).
Nel caso di specie, non si discute del diritto alla pensione spettante all’attore, né del fatto che al termine del suo corso di laurea tale diritto sia venuto meno, né si discute dell’entità RAGIONE_SOCIALE pensione, ma solo del diritto dell’ di ripetere dall’attore le somme erogategli dopo la perdita del diritto stesso, ossia RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per l’adozione del provvedimento di recupero dell’indebito da parte dell’Istituto.
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Nel merito, l’attore sostiene che l’ fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto estintivo del proprio diritto alla pensione di reversibilità, ossia dell’avvenuto conseguimento RAGIONE_SOCIALE laurea in medicina, considerato che, conseguita la laurea in medicina in Romania, il , con proprio decreto del 21.5.2018, aveva riconosciuto il titolo al fine di consentirgli di esercitare in Italia la professione di medico chirurgo.
Per tale ragione sarebbe applicabile nel caso di specie la speciale disciplina di cui all’art.52 legge 9.3.1989, n.88, così come autenticamente interpretata dall’art. 13 legge 412/1991.
Al riguardo, occorre osservare come l’art. 52, legge 9 marzo 1989, n. 88, intitolato ‘ Prestazioni indebite ‘, preveda che ‘ Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative RAGIONE_SOCIALE medesima, RAGIONE_SOCIALE gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all’articolo 26 RAGIONE_SOCIALE legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione RAGIONE_SOCIALE prestazione ‘ (comma 1) e che ‘ Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato ‘.
A sua volta, l’art. 13 L.412/1991, intitolato ‘ Norme di interpretazione autentica ‘, ha precisato che ‘ Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle
somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura RAGIONE_SOCIALE pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (comma 1) e che ‘ L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza ‘ (comma 2).
Tuttavia, nel caso di specie non si versa in alcuna ipotesi di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione RAGIONE_SOCIALE prestazione che abbia determinato una indebita erogazione a favore dell’attore. Né sussiste alcun vizio inficiante il provvedimento con cui al medesimo era stata riconosciuta la pensione di reversibilità. Piuttosto, sussiste un’ipotesi di omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a lui già riconosciuto, segnatamente di un fatto estintivo del diritto, che il medesimo aveva lo specifico obbligo di comunicare all’ .
Non è affatto pertinente il caso cui l’attore ha fatto riferimento in ricorso, né è analoga alla presente fattispecie concreta quella del fratello, anch’egli beneficiario RAGIONE_SOCIALE pensione di reversibilità in esame.
Difatti, in quei casi l’ conosceva fin dall’origine l’età de l beneficiario RAGIONE_SOCIALE prestazione e, quindi, conosceva fin dall’origine il giorno in cui il diritto riconosciuto si sarebbe estinto, ossia conosceva esattamente fin dall’inizio il fatto estintivo del diritto riconosciuto al beneficiario RAGIONE_SOCIALE pensione e il giorno in cui lo stesso fatto si sarebbe verificato.
Nella fattispecie all’esame di questo tribunale, invece, il fatto estintivo rappresentato dal conseguimento RAGIONE_SOCIALE laurea non era evidentemente certo, né nell’ an , né nel quando , e l’attore avrebbe dovuto comunicarlo all’ non appena verificatosi.
Non esclude la sua condotta omissiva gravemente colposa il fatto di essersi limitato a chiedere al di riconoscere in Italia gli effetti del titolo di laurea conseguito all’estero.
Né l’emanazione del decreto con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto il titolo in esame e, quindi, la sua idoneità a consentire all’attore di esercitare in Italia la professione medica, costituisce circostanza che l’ poteva conoscere o avrebbe avuto l’onere di conoscere.
Trattasi, invero, di decreto emanato con la sola finalità di consentire all’attore di esercitare la professione di medico in Italia, mediante riconoscimento di un titolo di laurea conseguito all’estero.
Ragionando diversamente, dovrebbe ritenersi sussistente l’onere dell’ di conoscere qualsiasi provvedimento RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione potenzialmente incidente sui rapporti in essere con i beneficiari, a qualsivoglia titolo, di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Né è pertinente il richiamo al comma 2 dell’art. 13 legge 412/1991, considerato che
nel caso di specie non si tratta dell’annuale verifica, cui l’ è tenuto appunto ex lege , delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Né rileva che l’ abbia successivamente appreso RAGIONE_SOCIALE laurea conseguita dall’attore nonostante costui non gli abbia mai comunicato la circostanza.
Né sussiste, per le stesse ragioni, alcun affidamento dell’attore ragionevolmente tutelabile, tenuto conto che, al riguardo, la Suprema Corte ‘ ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. ma v. pure n. 11921/2015) che nel settore RAGIONE_SOCIALE previdenza e dell’assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo RAGIONE_SOCIALE generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente RAGIONE_SOCIALE erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento ‘ (Cass. ord.13320/2020).
In applicazione di tali disposizioni e principi, appare evidente come nel caso di specie l’ abbia legittimamente esercitato il diritto di recupero delle somme indebitamente erogate alla parte ricorrente, considerato che non è in questione l’originaria liquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione, né la indebita erogazione RAGIONE_SOCIALE pensione dopo il conseguimento RAGIONE_SOCIALE laurea, ma solo il diritto dell’attore di trattenere le somme erogategli nonostante avesse già conseguito la laurea e nonostante tale circostanza fosse a lui conosciuta e lui non l’avesse comunicata all’Istituto ben sapendo che trattavasi di circostanza determinante l’estinzione del diritto alla pensione di reversibilità.
Nel caso di specie, pertanto, non vi è stato alcun errore commesso dall’ , nè nella liquidazione originaria RAGIONE_SOCIALE pensione, né nel suo mantenimento nonostante ne fossero venuti meno i presupposti.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE situazione di fatto appena esposta, la condotta dell’ appare pertanto conforme non solo alle disposizioni normative esaminate, ma anche ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte.
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E’ invece fondata la pretesa di far decorrere gli effetti del conseguimento RAGIONE_SOCIALE laurea in Romania dal suo riconoscimento in Italia, avvenuto con l’emanazione del decreto del del 21.5.2018.
Difatti, è solo da tale momento che il titolo ha iniziato a produrre i suoi effetti in Italia, senza che rilevi la circostanza che con lo stesso titolo l’attore avrebbe verosimilmente potuto esercitare la professione medica in Romania. Al riguardo, il conseguimento RAGIONE_SOCIALE laurea, quale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie ‘ estinzione del diritto alla pensione di reversibilità ‘, deve essere inteso quale conseguimento di un titolo efficace in Italia, tanto più che l’efficacia in parola è stata riconosciuta dal con decorrenza dalla data dello stesso decreto e non, retroattivamente, dalla data di conseguimento del titolo in Romania.
Pertanto, il diritto di ripetizione esercitato dall’ deve essere limitato alle sole somme erogate all’attore dopo il 21.5.2018.
Le spese di lite possono essere compensate nei limiti RAGIONE_SOCIALE metà, considerato che è risultata infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e che la pretesa di ripetizione dell’ è risultata infondata nei limiti del periodo novembre 2017/maggio 2018. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice per la restante parte.
In ordine alla liquidazione delle spese, occorre considerare che non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria ‘ rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso quando effettivamente svolta’ e che, nel caso di specie, a bene vedere, l’attività difensiva svolta dopo l’introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto RAGIONE_SOCIALE fase decisionale, essendosi concretizzata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni e nello svolgimento delle argomentazioni difensive conclusionali volte a sostenere le proprie ragioni, esposte fin dall’atto introduttivo, e a confutare quelle spiegate dalla controparte (attività difensive, appunto, rientranti tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALE fase decisionale).
Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori prossimi ai minimi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE semplicità delle questioni trattate.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-Dichiara che il diritto dell’ di procedere al recupero delle somme erogate a sulla pensione di reversibilità oggetto di causa sussiste limitatamente alle somme erogate al medesimo dopo il 21.5.2018.
-Compensa le spese del giudizio in misura pari alla metà e condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta la restante parte, che liquida in euro 1.800,00 per compenso al difensore, oltre spese generali e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 20.3.2026
Il giudice NOME COGNOME