Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19608-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/04/2020 R.G.N. 412/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.4.20 la corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del tribunale di La Spezia del 21.3.18, ha accertato un debito del pensionato in epigrafe di euro 53.396 verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in luogo del maggiore importo richiesto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il recupero dei ratei per prestazione indebita.
In particolare, il lavoratore era stato licenziato dalla ditta e aveva chiesto e ottenuto la pensione di anzianità; successivamente era stato giudizialmente annullato il licenziamento, con effetti ex tunc, e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la restituzione della pensione di anzianità che la pronuncia sul recesso aveva reso indebita; la sentenza d’appello ha ritenuto indebita la percezione dei ratei della pensione di anzianità fino al momento in cui il lavoratore aveva comunicato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra ed ha ritenuto inapplicabile l’articolo 52 legge 8 8 dell’89 perché, ai sensi dell’art. 13 legge 88/89, l’indebito non era ascrivibile ad errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; per i ratei successivi all’esercizio dell’opzione, ha escluso ogni indebito e perciò tali somme andavano detratte dalle somme da restituire.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo, illustrato da memoria, il pensionato; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 52 legge 88 dell’89 e
13 legge 412 del 91, per assenza di dolo del pensionato. Il motivo è infondato.
Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16350 del 03/07/2017, Rv. 644863 – 01) ha già affermato che, nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia “ex tunc”, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia “ex tunc”, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione a titolo d’indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme (nel medesimo senso, anche Sez. L, Sentenza n. 154 del 11/01/2012, Rv. 620176 – 01).
Sez. L, Sentenza n. 1670 del 25/01/2008 (Rv. 601489 – 01), ha anche precisato che all’esclusione del diritto del lavoratore alla pensione di anzianità in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro ripristinato non osta la circostanza che il lavoratore abbia optato per l’indennità sostitutiva ex art. 18 comma quinto della legge n. 300 del 1970, rinunciando alla effettiva protrazione del rapporto, rilevando la sola esistenza ed efficacia giuridica del rapporto di lavoro al momento della domanda di pensionamento; ne consegue, pertanto, in entrambi i casi, che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia “ex tunc” e sottopone l’interessato all’azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.
D’altra parte va rilevato che il principio affermato dalla
giurisprudenza è meritevole di conferma in quanto poggia su una differenza essenziale tra il lavoratore che impugna il licenziamento e il pensionato che percepisce una prestazione pensionistica indebita; il lavoratore, infatti, è perfettamente a conoscenza della possibilità che, a seguito dell’accoglimento della propria impugnativa di licenziamento, questo venga annullato, con perdita de l diritto a pensione; d’altra parte la spettanza del diritto alla retribuzione pone il lavoratore licenziato avente diritto alla reintegrazione in una posizione diversa rispetto al mero percettore di prestazione pensionistica indebita che spesso non gode di altri mezzi di sostentamento oltre la pensione; motivo quest ‘ultim o -non ricorrente come evidenziato nel caso di specie- che dà ragione della tutela speciale in deroga al principio generale di ripetibilità dell’indebito .
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 20