Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 1337 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1337 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29038-2020 proposto da:
COGNOME NOME, LA PORTA NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 218/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 30/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 27/11/2025
CC
RILEVATO CHE
Si discute della fondatezza della pretesa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ottenere in restituzione l’indennità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE erogata ai ricorrenti , nel periodo 8 dicembre 2016/30 aprile 2018, e della sospensione dell’erogazione dell’ indennità a far data da maggio 2018.
Gli attuali ricorrenti sono stati licenziati, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con lettera del 10 novembre 2016 e, l’indennità di disoccupazione , erogata con effetto dall’8 dicembre 2016 e fino al 30 aprile 2018, veniva chiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in restituzione all’esito dell’esercizio , da parte dei lavoratori, del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva, ex art.18, co.3 legge n. 300 del 1970, per effetto della declaratoria di annullamento del licenziamento e la condanna del datore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di RAGIONE_SOCIALE e alla corresponsione dell’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, L.n.300 cit. (ordinanza del 2 maggio 2017).
La Corte d’appello di Torino conferma va la decisione di prime cure, sia per il capo relativo alla domanda principale rigettata per insussistenza dello stato di disoccupazione nel periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e l’esercizio dell’opzione, per essere stato il rapporto di RAGIONE_SOCIALE ripristinato ex tunc , con obbligo di restituzione della NASPI all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per esserne venuti meno i presupposti -sia per il capo relativo alla domanda subordinata, ritenuti insussistenti i presupposti per la tutela della disoccupazione involontaria, stante il carattere volontario, nella specie, della condizione di disoccupazione derivante dall’esercizio della volontà di scegliere le quindici mensilità della
retribuzione e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a tre motivi, avverso il quale resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza e, quindi, rinviato a nuovo ruolo in attesa che si pronunciassero le Sezioni Unite sui ricorsi R.G.NN. 25003/2019 e 19267/2019, decisioni poi intervenuta con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte, nn. 23476 e 23876 del 2025 , all’esito delle quali è stata fissata la trattazione in adunanza camerale.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il Collegio, attesa la peculiare vicenda e la necessità di verificare, nella specie, l’impatto delle citate recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte, rinvia per la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME