SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 55 2026 – N. R.G. 00000237 2025 DEPOSITO MINUTA 18 03 2026 PUBBLICAZIONE 18 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
composta da :
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliera rel.
NOME COGNOME
Consigliera
all’esito di trattazione scritta in sostituzione dell’udienza del 18 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO promossa da:
)
(C.F.
, assistito e difeso
dagli AVV_NOTAIO COGNOME (
ed NOME COGNOME
)
C.F.
C.F.
C.F.
appellante
e
(C.F.
),
assistito
e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti
PATRIZIA
COGNOME (
) e NOME COGNOME
(
P.
C.F.
C.F.
appellato
OGGETTO:
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI :
per l’appellante:
come da nota per trattazione scritta.
per l’appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 135/2025 pubblicata in data 17.4.2025 il Tribunale della Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 20.11.2024 da
al fine di ottenere l’accertamento dell’irripetibilità, in tutto o in parte, degli importi di € 10.011,48 e di € 1.067,68 richiesti dall’ con comunicazioni, rispettivamente, del 21 giugno 2023 e del 16 novembre 2023, a fronte dell’anticipazione NASpI erogata al lavoratore disoccupato in unica soluzione il 18.10.2019 in relazione al periodo dal 19.08.2019 all’11.3.2021.
Il Tribunale ha in primo luogo dato atto che il ricorrente aveva fatto acquiescenza alla richiesta di indebito del 16.11.2023, attinente a quanto ricevuto a titolo di indennità NASpI periodica nel periodo 19.08.2019 30.09.2019, successivo alla liquidazione dell ‘ anticipazione.
Quanto alla comunicazione del 21.6.2023, il Tribunale ha dato atto che era pacifico in causa che aveva svolto attività lavorativa subordinata (dal 31 marzo al 30 aprile 2020) dopo aver ottenuto l’erogazione in unica soluzione dell’indennità NASpI ex art. 8 del D. Lgs. n. 22/2015 e che il suddetto aveva avviato l’attività imprenditoriale solamente in data 13 luglio 2020, nonostante nella domanda inoltrata all’ il 19.8.2019 avesse dichiarato di aver già iniziato un’attività imprenditoriale. Ha dato atto che a i sensi dell’art. 8 D. Lgs. 22/15 ‘1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attività lavorative da parte del socio. 2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’ a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale ‘.
Esaminate le sentenze della Corte Costituzionale nn. 124/2021 e 90/2024 e la sentenza della Suprema Corte n. 8422/2025, invocate dal ricorrente, il Tribunale ha quindi rilevato che nel caso di specie difettava il presupposto del tempestivo avvio di un’attività imprenditoriale e della sopravvenuta impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguirla, così da poter ritenere che il beneficiario dell ‘ anticipazione Naspi fosse ‘ stato costretto a cessarla per instaurare un rapporto di lavoro subordinato ‘ . Nella fattispecie era invece avvenuto che il ‘ ottenuta la liquidazione anticipata il 18.10.2019 ‘ , aveva ‘ iniziato un’attività imprenditoriale solamente il 13.7.2020 e nelle more ha prestato attività di lavoro subordinato per un mese ‘ .
Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.
Con ricorso depositato in data 26/08/2025
propone appello rilevando che l’ non aveva messo in discussione l’effettività dell’attività imprenditoriale da lui intrapresa, ed osservando che in ogni caso l’inizio dell’attività imprenditoriale doveva collocarsi in epoca anteriore alla domanda di erogazione dell’anticipazione NASpI, stante l’ottenimento della partita IVA l’8 agosto 2019, come da dichiarazione dell’RAGIONE_SOCIALE allegata alla domanda di concessione dell’anticipazione. L’attività di vendita d’auto era stata effettivamente avviata, sia pure nel successivo luglio del 2020, e proseguiva dopo sei anni, sicché lo scopo della norma era stato raggiunto, essendo pertanto necessario mitigare gli effetti dell’obbligo restitutorio previsto dall’art. 8 comma 4 D. Lgs. n. 22/2015, pena l’irragionevolezza dello stesso. resiste.
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell’udienza del 18.2.2026 e decisa nella camera di consiglio del 3 .3.2026 sulla base dei seguenti motivi.
L’appello è infondato.
L’art. 8 del D.Lgs. 4 .3. 2015 n. 22 prevede che ‘ Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione del-la NASpI deve presentare all’ a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale ‘.
Con sentenza n. 90 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del suddetto decreto legislativo ‘ nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata ‘.
Nel caso di specie, l’attività di impresa risulta avviata il 13.7.2020 (cfr. visura camerale, doc. n. 5 di parte ricorrente), e quindi non sussisteva all’epoca della domanda di anticipazione NASpI . Né appare all’evidenza sufficiente l’ ottenimento della partita IVA, considerato che lo stesso ricorrente afferma di non essere stato in grado di avviare l’attività prima del
successivo mese di luglio 2020, adducendo problemi relativi ai tempi tecnici necessari per avviarla ed alla sopravvenuta normativa pandemica.
Si esula pertanto dalla fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata, non vertendosi in ipotesi di effettivo utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità con successiva impossibilità di proseguire l’attività imprenditoriale ‘ a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà ‘.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, ‘ qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa ».
Ove poi sopraggiunga ‘ l’impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell’attività di impresa (…) la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l’impossibilità di proseguire l’attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l’integralità dell’obbligo restitutorio dell’anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di
flessibilità che tenga conto RAGIONE_SOCIALE ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l’attività imprenditoriale, per la quale l’anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l’obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell’attività d’impresa ‘ (cfr, Corte Cost. sent. n. 90/2024).
La sentenza della Suprema Corte invocata dall’appellante, come già correttamente rilevato dal Tribunale, si muove nel solco della suddetta pronuncia di parziale incostituzionalità , confermando l’esigenza che venga dato rilievo al ‘ fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore che abbia comportato l’impossibilità o l’oggettiva insuperabile difficoltà di continuare l’attività autonoma o d’impresa ‘ (cfr. Cass. n. 8422/2025).
Nel caso in esame, invece, l’attività subordinata è iniziata alcuni mesi prima rispetto all’avvio dell’impresa e, soprattutto, la richiesta di anticipazione è avvenuta circa un anno prima rispetto all’inizio dell’attività imprenditoriale.
L’appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell’appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17 -18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c. respinge l’appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Dichiara la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2026.
La Consigliera est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME