Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3170-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 3170/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3786/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2021 R.G.N. 3250/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 12.721 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 25.6.19 del tribunale di Benevento, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe volta all’accertamento della irripetibilità della somma di euro 17.868, corrisposti per anticipazione mobilità.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’obbligo di restituzione dell’indennità di mobilità sussiste anche in caso di rioccupazione nei successivi 24 mesi pur limitata ad un breve periodo ex art. 7 co. 5 l. 223/91 e 3 co. 2 d.m. 142/93, e che la restituzione debba riguardare l’intera somma corrisposta e non le sole mensilità relative al periodo di rioccupazione, in quanto la disciplina è volta non a sopperire ad uno stato di bisogno ma a contribuire agli oneri di attività autonoma intrapresa nel periodo; infine, la corte ha ritenuto che il termine di 24 mesi decorre non
dalla istanza di restituzione ma dalla data di percezione delle somme.
Avverso tale sentenza ricorre lavoratrice per tre motivi, cui resiste con controricorso l’Inps.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione di legge, dell’articolo 101 e 111 comma 6 c.p.c., per avere la corte territoriale applicato norma che riguarda il ricollocamento in attività dipendente a caso diverso, ove l’attività autonoma e dipendente erano coesistenti.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) richiamando l’articolo 132 e 156 comma 2 c.p.c., per le stesse ragioni indicate nel motivo di ricorso che precede.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 7 comma 5 legge 223 del 1991, per avere la corte territoriale trascurato l’applicazione delle norme dell’indennità di disoccupazione che prevedono la sospensione dell’erogazione per periodi lavorativi precari e non la perdita dell’indennità di disoccupazione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.
La ratio della disposizione è stata bene enucleata dalla corte d’appello in linea con la giurisprudenza di legittimità, essendo la stessa volta a sostenere l’attività autonoma; ciò vale anche nel caso di coesistenza di tale attività con altre attività, specie quella di lavoro dipendente, che riduce considerevolmente l’impegno nell’attività assistita che è solo quella di lavoro autonomo.
Sez. L, Sentenza n. 12746 del 25/05/2010 (Rv. 613697 01), tra le altre, ha affermato infatti che l’anticipazione dell’indennità di mobilità, prevista dall’art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla “ratio” di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire. Ne consegue che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione, le somme percepite dal lavoratore
devono essere restituite per intero, e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 15