Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
Oggetto: dirigente con funzioni di segretario comunale diritti rogito -restituzione -giudizio di rinvio
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17918/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 283/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 457/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dirigente del Comune RAGIONE_SOCIALE, aveva agito in giudizio al fine di ottenere l ‘ accertamento del proprio diritto a percepire i ‘ diritti di rogito ‘ in relazione alla corrispondente attività svolta quale vicesegretario in sostituzione del segretario comunale (compenso riconosciuto fino al 1998 poi annullato con determina dirigenziale n. 3181/2004) e la condanna del Comune al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma 36.494,09. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva proposto domanda riconvenzionale per la condanna del COGNOME alla restituzione di quanto erogatogli al suddetto titolo prima del febbraio 2006 (e cioè la condanna alla corresponsione di euro 120.913,66 ovvero in subordine RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 101,211,26), quando erano entrate in vigore le norme del CCNL 22 febbraio 2006 del RAGIONE_SOCIALE che avevano previsto la corresponsione dei diritti di rogito anche per l ‘ attività svolta dal vicesegretario in sostituzione del segretario comunale.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato entrambe le domande.
L ‘ appello proposto dal solo Comune di RAGIONE_SOCIALE era stato respinto dalla Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1195/2012, depositata il 14/01/2013.
In particolare, per quanto ancora qui rileva, con riferimento alla domanda di restituzione proposta dal Comune, la Corte territoriale evidenziava che la stessa era infondata poiché nulla era stato allegato sulla erogazione in altra forma di compensi ‘ di posizione ‘ per l ‘ attività in questione e che era evidente che l ‘ inadempimento del Comune nel fissare i presupposti RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di risultato non poteva frustrare il diritto del dipendente.
Pronunciando sul ricorso per cassazione del Comune, questa Corte, con sentenza n. 21166 del 7 agosto 2019, ha cassato la decisione impugnata e disposto il rinvio alla Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Ha, in particolare, ritenuto che la Corte territoriale si fosse discostata dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo principalmente partita dall ‘ erronea premessa secondo cui al COGNOME fosse da riconoscere una posizione giuridica di diritto soggettivo pieno a vedere compensata con la retribuzione di risultato l ‘ attività di rogito svolta come vicesegretario ancorché non ne sussistessero i presupposti di cui all ‘ art. 29 del CCNL 23 dicembre 1999, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Enti Locali Area Della Dirigenza 1998 – 2001.
Ha precisato che, pur essendo incontestato che in una nota del RAGIONE_SOCIALE – posta a base RAGIONE_SOCIALEa domanda di restituzione del Comune – si sottolineava che l ‘ attività di rogito del vicesegretario in oggetto dovesse essere compensata con un aumento RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di risultato, tuttavia una simile nota – cui non poteva certamente attribuirsi valore cogente nel presente giudizio non avendo natura normativa, ma di atto amministrativo – non poteva certamente comportare l ‘ inserimento automatico di tutti i diritti di rogito di cui si tratta nell ‘ indennità di risultato, disposto in sede giudiziaria, in contrasto con quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Decidendo in sede di rinvio, la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l ‘ impugnazione del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Ha rilevato che era pacifico che il Comune avesse versato al COGNOME, nel periodo temporale dal 1998 al dicembre 2004 a titolo di ‘ diritti di rogito ‘ la somma di euro 120.913,66, calcolata al lordo RAGIONE_SOCIALEe ritenute di legge.
Ha evidenziato che questa Corte aveva già chiarito che tali somme non potevano essere imputate come indennità di risultato per non
essere intervenuta una regolamentazione per tale erogazione regolarmente inserita nella contrattazione collettiva.
Ha rilevato che, nello specifico, non si trattava di una erogazione sine titulo essendo i relativi compensi giustificati dall ‘ attività resa nel corso del rapporto dal COGNOME ed i pagamenti erano stati autorizzati dall ‘ Ente.
Ha aggiunto che avvalorava tale affermazione la previsione di cui all ‘ art. 25 del c.c.n.l., disposizione inserita nel 2006 ma significativa RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti sociali di riconoscere le legittimità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni adottate dalle amministrazioni RAGIONE_SOCIALE che avevano previsto la specifica corresponsione degli emolumenti in favore dei vice segretari a titolo di diritti di rogito.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE con due motivi cui il COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2033 cod. civ., all’art. 24 del d.lgs. n. 165/01 e all’art. 32 del CCNL 23.12.1999 e all’art. 10 del CCNL 31.03.1999 in tema di omnicomprensività del trattamento retributivo del dirigente.
Sostiene che la pronuncia emessa all ‘ esito del giudizio di rinvio abbia disatteso i principi di diritto esposti da questa Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21166/2019 emessa fra le parti ed abbia anzi aggirato il principio di omnicomprensività, dichiarando che i diritti di rogito -erogati al vice segretario senza alcun titolo contrattuale -non possono essere recuperati come indebiti oggettivi, perché avrebbero titolo nel rapporto di lavoro.
Precisa che nella sentenza rescindente questa Corte aveva precisato che gli elementi di fatto ritenuti dal giudice del rinvio come legittimanti il pagamento dei diritti di rogito -la nomina a vice segretario, lo
svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di rogito, la nota di indirizzo del Segretario Generale e la contrattazione collettiva decentrata RAGIONE_SOCIALEa dirigenza del Comune di RAGIONE_SOCIALE, adottata con atto di giunta n. 246 del 02.10.2001 -non costituissero validi titoli per l ‘ erogazione di tali emolumenti, perché non integranti i presupposti di cui all ‘ art. 29 del CCNL 23 dicembre 1999.
Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi regolatorie RAGIONE_SOCIALEa cognizione del giudizio di rinvio, ex artt. 384 cpv e 304 cod. proc. civ. nonché nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rinvio per avere la Corte territoriale omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato da questa Corte.
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati.
Secondo la sentenza rescindente non era consentito, nella vigenza RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 29 CCNL 23 dicembre 1999, comparto RAGIONE_SOCIALE-Enti RAGIONE_SOCIALE, Area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza 1998-2001, riconoscere una remunerazione al vicesegretario comunale per l ‘ attività di rogito, svolta in sostituzione del segretario comunale e ciò sul presupposto che il predetto art. 29 non contenesse una previsione utile all ‘ attribuzione di uno specifico compenso in tal senso.
Dunque, ai sensi di Cass. 21166/2019, l ‘ art. 29 CCNL 1999 consentiva compensi ulteriori solo in relazione all ‘ attività professionale forense e per incentivi alla progettazione, sicché, l ‘ attribuzione dei diritti di rogito non trovava fondamento nella contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE ‘ epoca.
D ‘ altra parte, come precisato dalla successiva Cass. n. 34020/2021 (che ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 21166/2019), non solo, con la privatizzazione, quelli che ora sono gli artt. 2, comma 3 e 45 d.lgs. n. 165/2001 prevedono che i trattamenti economici siano da riconoscere solo se previsti dalla contrattazione collettiva, ma sono anche da considerare inapplicabili, a partire dalle contrattazioni
richiamate dall ‘ art. 69, comma 1, u.p. d.lgs. n. 165/2001, cui le annate oggetto di causa sono certamente posteriori, le norme antecedenti «generali o speciali» riguardanti anche gli aspetti economici e quindi a fortiori ogni eventuale disposizione di rango inferiore che su quelle norme si fondasse; in esito alla privatizzazione, stante il principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dirigenziale (art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001), solo un ‘ esplicita previsione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva avrebbe consentito di attribuire ai vice-segretari a titolo di compenso, i diritti di segreteria e, per quanto qui interessa, i diritti di rogito.
Sempre ad avviso RAGIONE_SOCIALEa decisione rescindente n. 21166/2019, neppure poteva esservi dubbio che la contrattazione collettiva sottoscritta il 22 febbraio 2006, riguardasse l ‘ attribuzione dei diritti di rogito (o di segreteria) maturati successivamente ad essa.
Così ha cassato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE che aveva erroneamente affermato che al COGNOME fosse da riconoscere una posizione giuridica di diritto soggettivo pieno a vedere compensata con la retribuzione di risultato l ‘ attività di rogito (effettivamente) eseguita come vicesegretario, pur non sussistendone i presupposti di cui all ‘ art. 29 del CCNL 23.12.1999, comparto RAGIONE_SOCIALE – Enti Locali Area RAGIONE_SOCIALEa Dirigenza 1998-2001 e che detta circostanza determinasse un inadempimento contrattuale del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Tanto bastava a far ritenere che in punto di diritto: 1) non c ‘ erano i presupposti per l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 29 del CCNL 1999; 2) non potevano i diritti di rogito essere ‘ computati ‘ quale retribuzione di risultato in assenza di regolamentazione pattizia.
La Corte del rinvio doveva perciò solo esaminare la domanda di restituzione del Comune sulla base RAGIONE_SOCIALEe suddette due affermazioni.
Invece la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE ha eluso quanto affermato da questa Corte nella sentenza rescindente n. 21166/2019 che già aveva
evidenziato che i c.d. ‘ diritti di rogito ‘ non erano previsti da alcuna norma contrattuale di fonte collettiva.
Quando la Corte di RAGIONE_SOCIALE afferma che non si tratterebbe di un pagamento ‘ sine titulo ‘, perché l’ erogazione sarebbe giustificata dall ‘ attività resa nel corso del rapporto di lavoro dal COGNOME e dal fatto che i pagamenti sarebbero stati autorizzati dall ‘ Ente e per avvalorare tale interpretazione richiama l ‘ art. 25 del nuovo CCNL, che, solo a partire dal 2006 (e, quindi, successivamente ai fatti di causa), ha riconosciuto anche ai dirigenti incaricati RAGIONE_SOCIALEe funzioni di vice segretario, si pone contro il principio già affermato da giudice del rinvio circa l ‘ insussistenza dei presupposti per l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 29 del c.c.n.l.
Inoltre, la Corte del rinvio ha risolto la questione sulla base di una lettura non corretta RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2033 cod. civ.
Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 13479 del 29 maggio 2018; Cass. n. 17226 del 18 agosto 2020; Cass. n. 17648 del 20 giugno 2023) che, nell ‘ impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la PRAGIONE_SOCIALEA., anche nel rispetto dei principi sanciti dall ‘ art. 97 Cost., è tenuta al ripristino RAGIONE_SOCIALEa legalità violata mediante la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte senza titolo.
Nel nostro caso il titolo non c ‘ era né la previsione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del 2006 poteva farlo rivivere per il passato.
È ovvio che RAGIONE_SOCIALE può ripetere, le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 8 del 2023 non ha ammesso la possibilità di dichiarare del tutto irripetibile un credito da indebito pagamento, ma ha solo prescritto che il relativo recupero avvenga conformemente ai principi in tema di buona fede. Come ricordato da questa Corte (Cass., n. 24807 del 2023) la Corte costituzionale con la suddetta pronuncia ha escluso che l ‘ azione di
ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha evidenziato che l ‘ ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele RAGIONE_SOCIALE ‘ affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l ‘ illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2033, c.c., senza negare -anche in quelle situazioni -il diritto del creditore alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE ‘ indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all ‘ art. 1175 cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d ‘ appello di Perugia che procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione