Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32304-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA COGNOME CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 2332/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Previdenza contributi restituzione
R.G.N. 32304/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.3.19 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2014 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe avverso il comune di Caserta, suo datore di lavoro, volta ad accertare l’inesistenza di obblighi contributivi per periodo di servizio prestato -quale segretario generale del comune- oltre il 40º anno di contribuzione e volta altresì a sentire condannare il comune alla restituzione della somma indebitamente trattenuta e versata all’RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 33.875,14.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il datore non può sottrarsi all’obbligo di versamento dei contributi nemmeno nel caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste il comune con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2014 e 2015 c.c. nonché 38 Cost., per avere la corte territoriale trascurato che con il sistema pensionistico retributivo (che è quello applicabile al ricorrente) la contribuzione diviene inutile dopo quarant’anni di servizio coperti da regolare contribuzione; lamenta altresì che la corte territoriale non ha applicato la legislazione speciale in materia prevista per i dipendenti pubblici nonché il principio desumibile dall’esclusione degli obblighi contributivi in caso di trattenimento in servizio oltre il 65º anno di età e fino al 70º.
Il ricorso è inammissibile.
Intanto non si comprende il richiamo alla norma asseritamente violata, riferibile non all’art. 2015 ma con ogni probabilità all’art. 2115 c.c., che si scontra con il dato normativo, applicato dalla sentenza impugnata, che prevede proprio l’obbligo contribu tivo datoriale senza prevederne limitazioni.
Per il resto, vi è una doglianza sulla mancata applicazione di una norma specifica -asseritamente esistente per i pubblici dipendenti- che non viene però indicata.
Infine, il richiamo al principio generale sulla base della disciplina del trattenimento in servizio è privo di pregio, in quanto si tratta di una disciplina che nelle stesse prospettazioni attoree non è applicabile al caso di specie, mentre, per altro verso, trattandosi di una disciplina che deroga all’articolo 2115 c.c., la stessa non può applicarsi analogicamente né considerarsi espressione di un principio generale, come pretenderebbe il ricorrente.
Nel descritto contesto, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (che ha sempre affermato la natura solidaristica del sistema previdenziale e l’insussistenza di regola del diritto alla restituzione dei contributi c.d. silenti, anche in considerazione del sistema previdenziale in quanto fondato sul principio assicurativo: ex multis, Cass., Sez. L – , Ordinanza n. 21895 del 09/10/2020, Rv. 659087 – 01; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 15/12/2005, Rv. 585652 01), e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Come precisato del resto da Corte costituzionale, sentenza del 9 dicembre 2005, n. 439, data la natura solidaristica del sistema previdenziale, non è configurabile un generale diritto degli assicurati, che non abbiano goduto delle prestazioni attese, ad ottenere la restituzione di quanto versato agli enti
previdenziali di appartenenza. Il versamento dei contributi, infatti, è finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo, senza che esista alcuna relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali. Ne consegue che il diritto dell’interessato alla restituzione dei contributi non utilizzati può sussistere solo se specificamente attribuito da apposite norme derogatorie rispetto ai principi generali applicabili in materia di previdenza e, come tali, di stretta interpretazione.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3200 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno