Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34865 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16891/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC degli avvocati NOME COGNOME NOMECOGNOME che lo rappresentano e difendono
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente e disgiuntamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3871/2019 pubblicata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.3871/2019 pubblicata il 20 dicembre 2019, ha in parte accolto il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della pretesa dell’istituto previdenziale di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di CIGS nel periodo 14/10/200830/12/2011.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso del COGNOME ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’I.N.P.S. lo condannava alla restituzione della CIGS indebitamente percepita, al lordo delle ritenute di legge.
La corte territoriale ha rigettato il gravame laddove ha ritenuto che: a) l’attività di addestramento al volo svolta a seguito della «Offer of employment» di Qatar Airways non fosse finalizzata al mero mantenimento delle competenze lavorative e conservazione delle licenze, ma fosse funzionale e presupposta «alla sua definitiva assunzione alle dipendenze del soggetto proponente», poi avvenuta a seguito della «Confirmation of Employment»; b) per l’attività di addestramento il COGNOME avesse ricevuto una somma di danaro da RAGIONE_SOCIALE, seppur obbligandosi a restituirla nei casi previsti dall’accordo di Training Bond; c) che la società Qatar RAGIONE_SOCIALE lo aveva inserito, sin dal 2011, nell’elenco dei piloti in servizio e retribuiti; d) che la legittimazione passiva spettasse all’I.N.P.S., e non al Fondo Speciale Trasporto aereo.
La corte territoriale ha invece accolto il gravame limitatamente alla restituzione delle somme nei limiti dell’importo netto percepito,
e non del lordo, dovendosi escludere la quota di ritenute fiscali versate senza titolo dall’istituto.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato a tre motivi. L’I.RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed a sua volta propone un motivo di ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art.8 commi 4 e 5 del d.l. n.86/1988, convertito in legge n.160/1988, in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che l’attività formativa ed addestrativa svolta con la compagnia Qatar Airways non potesse qualificarsi come «attività di lavoro svolta durante il periodo di integrazione salariale», essendo finalizzata alla acquisizione di titoli di volo e dunque da ricomprendersi nella nozione di «periodo neutro», giusta la circolare I.N.P.S. n.94/2011, sottratta all’onere delle comunicazioni preventive.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione «dei criteri ermeneutici» dettati dagli artt. 1362 e 1366 cod. civ., anche con riferimento agli artt.1375 e 1175 cod. civ., «nell’interpretazione della normativa INPS – in particolare circolari n.73 dell’11 luglio 2008 e n.94 dell’8 luglio 2011», in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che il provvedimento di decadenza ex art.8 comma 5 della legge n.160/1988 dal trattamento CIGS è illegittimo perché in violazione del principio del legittimo e ragionevole affidamento del cittadino. Sostiene che la corte territoriale ha errato nell’interpretare la ratio della circolare I.N.P.S. n. 94/2011, dovendosi escludere la sussistenza di obblighi di comunicazione nel caso di attività lavorativa, anche remunerata, svolta con operatore aereo diverso dall’azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità,
finalizzata all’addestramento ed al mantenimento delle abilitazioni di volo.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt.2, 3 e 97 Cost., in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce la violazione del principio del legittimo e ragionevole affidamento del cittadino, oltre che dei principi di correttezza e buona fede.
Con il motivo di ricorso incidentale I.RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt.2033 cod. civ. e 38 del d.P.R. n. 602/1973, con riferimento all’art.8 comma 5 del d.l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che con riferimento al pagamento oggetto di causa IRAGIONE_SOCIALE non assume la veste di sostituto d’imposta, ma di adiectus solutionis causa con riferimento ad un debito altrui.
I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione.
Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis: «Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.»
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo
preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.
Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa.
10. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia.
La corte territoriale, all’esito di un puntuale esame della «Offer of Employment» con RAGIONE_SOCIALE, e delle clausole che ne condizionavano l’offerta (pag.7) ha ritenuto che: «l’addestramento, pertanto, aveva lo scopo di assicurare a RAGIONE_SOCIALE, beneficiario della prestazione di lavoro, lo standard qualitativo e tecnico indispensabile, anche secondo la legislazione del Qatar, al pilotaggio degli aerei della sua flotta, sì da rappresentare un elemento strutturale di una più complessa contrattazione avente ad oggetto il rapporto lavorativo tra le parti» (pag.8); ed anzi che era stato lo stesso appellante ad ammettere che tali attività erano state poste in essere «allo scopo di reperire una nuova occupazione», nella piena consapevolezza che i suoi titoli aeronautici non avessero valore legale in Qatar (pagg.8-9).
Secondo la minuziosa ricostruzione dei fatti da parte della corte territoriale, l’attività svolta dal COGNOME all’estero non era funzionale al solo mantenimento ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo, ma alla conclusione del contratto di lavoro con Qatar Airways, poi effettivamente stipulato al termine del periodo di prova. Dalla motivazione della sentenza impugnata -sopra citataemerge che la «Offer of employment» non fosse un atto giuridico isolato, ma al contrario fosse propedeutica e funzionale alla sua assunzione alle dipendenze di Qatar Airways, come da successiva «Confirmation of Employment».
La corte territoriale si è dunque conformata ai principi di diritto in materia di periodo neutro, e ne ha fatto corretta applicazione al caso in esame. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, nei termini che seguono: «numerosi precedenti di questa Corte (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n.
17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo. Ritiene il Collegio che non vi sono ostacoli per l’applicazione del principio sopra esposto alla materia previdenziale. Quanto alla specifica questione in relazione al rapporto previdenziale pubblico, va ricordato che questa Corte ne ha già fatto applicazione in materia previdenziale con riguardo al regresso dell’Inail: l’o rdinanza n. 26654 del 15/09/2023 ha invero ritenuto che l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro incontra il limite dell’ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all’ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo. L’applicazione all’INPS del medesimo principio non crea problemi peculiari, ed anzi realizza un equo contemporaneamente tra le opposte esigenze, perché il lavoratore restituisce solo ciò che effettivamente ha avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato. Né può assumere rilevanza la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale i rapporti dell’amministrazione con l’erario sono regolati a mezzo di conguagli
periodici, per anno d’imposta, fra quanto dovuto dall’ente e quanto deve essere versato, attesa che la detta circostanza riguarda le modalità di regolazione delle contrapposte partite e resta del tutto estranea all’ammontare dei crediti che confluiscono nella massa dei crediti dell’ente previdenziale» (Cass. Sez. lav. 29/01/2024, n. 2691).
16. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.