Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3522 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28017-2017 proposto da
COGNOME CLEOPATRA, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di sostegno NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del primo difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
R.G.N. 28017/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/10/2023
giurisdizione Restituzione RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale indebitamente percepito
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 778 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 16 agosto 2017 (R.G.N. 684/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 778 del 2017, depositata il 16 agosto 2017, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e , in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha accertato la ripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 9.649,50, che la NOME ha percepito a titolo di assegno sociale per gli anni 2012 e 2013.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’azione di recupero intrapresa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguarda soltanto le annualità del 2012 e del 2013 e che non è controverso il carattere indebito RAGIONE_SOCIALE‘erogazione, alla luce del superamento dei limiti di reddito, determinato dal concorrere RAGIONE_SOCIALEa pensione di reversibilità.
I giudici d’appello ravvisano le condizioni per la ripetibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha adottato alcun provvedimento formale di attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘assegno e ha disposto il recupero in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali, dopo l’erogazione provvisoria dispost a ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335.
-La NOME NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, con ricorso notificato il 20 novembre 2017 e affidato a otto motivi.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso notificato, senza notificare controricorso.
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
6. -Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e imputa alla Corte di merito di aver omesso l’esame RAGIONE_SOCIALEe eccezioni d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello , incentrate sulla genericità dei motivi di gravame e sulla proposizione di eccezioni nuove.
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 RAGIONE_SOCIALEa legge 9 marzo 1989, n. 88, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa le gge 30 dicembre 1991, n. 412.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel considerare ripetibili le somme corrisposte a titolo di assegno sociale, sol perché difetta un provvedimento definitivo, requisito che la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge non contempla e che si pone in contrasto con la Carta fondamentale (art. 38 Cost.).
3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 88 del 1989 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412 del 1991 e lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnat a, nella parte in cui ha subordinato l’irripetibilità a un provvedimento formale e definitivo, comunicato all’interessato.
4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente allega l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
Tale fatto, in particolare, verterebbe sulla natura definitiva, per facta concludentia , RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno.
5. -Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 88 del 1989 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412 del 1991.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ammesso il recupero RAGIONE_SOCIALE‘indebito entro un termine più ampio rispetto a quello sancito dalla legge e per aver ancorato tale termine alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, benché la situazione reddituale fosse già nota all’RAGIONE_SOCIALE.
-Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.
Tale fatto riguarderebbe la consapevolezza, in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa situazione reddituale RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria RAGIONE_SOCIALE‘assegno, ancor prima RAGIONE_SOCIALEa formale presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
-Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.
La sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il termine annuale per la verifica decorre dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, risalente al giugno 2012.
-Con l’ottavo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e addebita alla sentenza d’appello di aver considerato tempestiva l’azione di recupero del novembre 2013, a dispetto RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza del termine di legge (luglio).
-La disamina dei motivi di ricorso non è preclusa dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento interruttivo RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, notificazione eseguita alla controparte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 300 cod. proc. civ. e corredata dall’istanza d’interrompere il giudizio.
Questa Corte è ferma nell’escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio. Una volta che il contraddittorio si sia instaurato, il decesso del ricorrente, dichiarato dal suo difensore, non dispiega alcuna efficacia interruttiva riguardo al giudizio pendente dinanzi a questa Corte (Cass., S.U., 21 giugno 2007, n. 14385).
-Ha priorità logica l’esame del primo motivo, che lamenta l’omessa pronuncia sulle eccezioni d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello .
10.1. -La censura non coglie nel segno.
10.2. -L’atto di gravame, che il motivo di ricorso, alle pagine 11 e 12, ripercorre nei suoi snodi argomentativi salienti, contrappone al ragionamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata puntuali elementi di diritto idonei a confutarla. Né del resto sono necessari, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, l’ impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione rispetto a quella di primo grado . L’appello, invero, serba intatta la sua natura di revisio prioris instantiae e si differenzia dalle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).
Gli elementi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE , proprio perché involgono questioni eminentemente giuridiche in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta esegesi, non sottendono neppure eccezioni nuove, precluse alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 437 , secondo comma, cod. proc. civ.
-Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo, il quinto e l’ottavo mezzo.
11.1. -Le doglianze si rivelano complessivamente infondate, per le medesime ragioni, di seguito esposte.
11.2. -La ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata s’incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s’inquadra nel momento successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello) .
È immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall’interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa concatenazione RAGIONE_SOCIALEe fasi del procedimento, prefigurata dalla legge.
L’art. 3, comma 6, quarto periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l’ assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio RAGIONE_SOCIALE ‘ anno successivo, sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell’assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev’essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d ‘ indigenza RAGIONE_SOCIALE ‘ assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529).
È l’interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell’ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.
Secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l’azione di recupero s’innesta nella fase successiva alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata.
In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, l a mera erogazione provvisoria RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale, disposta in virtù
RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘assistit o che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione concessa , finché il procedimento non si completi con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno RAGIONE_SOCIALE‘assistito e ad attivare le indispensabili verifiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha valorizzato la scansione cronologica RAGIONE_SOCIALE‘azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell ‘i ntangibilità di un’erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche.
-La quarta, la sesta e la settima doglianza, che adombrano, sotto svariati profili, l’omesso esame di fatti decisivi, possono essere scrutinate in una prospettiva unitaria.
12.1. -Le critiche si palesano inammissibili, in quanto irritualmente articolate.
12.2. -Il carattere definitivo del provvedimento di liquidazione (quarto motivo), la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione di recupero (sesto e settimo motivo) investono valutazioni giuridiche e non rappresentano fatti in senso naturalistico, riconducibili al rigoroso paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei termini definiti dal codice di rito e illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Peraltro, tali motivi, dietro le sembianze RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame d i un fatto decisivo per il giudizio, sottendono questioni ermeneutiche e si prefiggono di dimostrare che l’erogazione provvisoria sia in realtà ab origine definitiva. Per le peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda, non avrebbe dunque
ragion d’essere il meccanismo bifasico che presiede all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale .
Tuttavia, è proprio tale meccanismo, coerente con le tassative prescrizioni di legge e analizzato dalla Corte di merito in tutte le circostanze di fatto rilevanti, a fondare la decisione impugnata e a corroborarne la conformità a diritto.
-Dai rilievi svolti consegue, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso.
-Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto la parte evocata in causa non ha svolto in questa sede sostanziale attività difensiva e si è limitata a depositare procura in calce al ricorso notificato.
-Il rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione