Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28386 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5921/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende -ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore
Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato
–
Dipendente
Agenzia
Entrate
–
Sospensione
cautelare
–
Restitutio in
integrum – Presupposti
R.G.N. 5921/2019
Ud. 24/10/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5790/2018 depositata il 08/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 5790/2018, pubblicata in data 8 novembre 2018, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione di NOME, ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 21525/2013, la quale aveva riconosciuto all’appellato il diritto alla restitutio in integrum .
A NOME COGNOME – già sottoposto a misura cautelare della sospensione per effetto dell’apertura di un procedimento penale e successivamente condannato a sei mesi di reclusione, essendo stato ritenuto colpevole di uno solo dei reati ascritti -era stata infatti applicata, a seguito della riattivazione del procedimento disciplinare, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci.
La Corte territoriale, disattendendo le deduzioni dell’appellante, ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l’art. 70, comma 9, CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non il previgente art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri, quadriennio 1994-1997, poiché il procedimento disciplinare era stato riattivato nel 2007, e quindi nella vigenza della prima previsione contrattuale, ed ha concluso che, alla luce della lettera dell’art. 70, comma 9, all’appellato spettasse la restitutio in integrum essendosi il procedimento disciplinare concluso con una sanzione diversa dal licenziamento.
La Corte d’appello, peraltro, ha osservato che ad identiche conclusioni si sarebbe dovuto pervenire qualora si fosse ritenuto applicabile l’art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri, quadriennio 1994-1997, dal momento che lo stesso non prevedeva la specifica ipotesi di sentenza penale di condanna seguita da sanzione conservativa e che quindi doveva essere interpretato nel senso di escludere la restitutio in integrum unicamente nei casi in cui il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione del licenziamento o della destituzione.
La Corte d’appello, infine, ha anche disatteso il motivo di gravame col quale veniva dedotta la necessità di escludere dal conguaglio il periodo di condanna penale a sei mesi di reclusione e di un anno di interdizione dai pubblici uffici.
La Corte, infatti, ha rilevato che la pena inflitta -in quanto oggetto di sospensione – non aveva comportato alcuna variazione nel rapporto di lavoro, non determinandone interruzione o sospensione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ‘error in procedendo. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (…) nullità della sentenza. mancanza della
motivazione ovvero motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.’ .
Il motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha affermato l’applicazione del l’art. 70, comma 9, CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non dell’art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri, quadriennio 1994-1997, deducendo il carattere apparente ed apodittico della motivazione sul punto.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 e 27 CCNL Comparto Ministeri 1995.
La ricorrente contesta l’applicabilità ratione temporis dell’art. 70, comma 9, CCNL RAGIONE_SOCIALE, argomentando che la sospensione disposta nei confronti del controricorrente ricadeva nel lasso temporale dell’art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri, quadriennio 1994 -1997, essendosi verificati tutti i fatti contestati nella vigenza di tale previsione contrattuale, non potendosi invece applicare retroattivamente la nuova previsione di contrattazione collettiva.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 e 27 CCNL Comparto Ministeri 1995 anche con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c.
Il ricorso richiama la previsione transitoria di cui all’ art. 71 CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 -a mente della quale i procedimenti in corso alla data di stipula del contratto collettivo devono essere portati a termine secondo le procedure vigenti alla data di inizio -ed argomenta conseguentemente, che la Corte d’appell o sarebbe incorsa in una violazione delle norme in tema di interpretazione di contratti, omettendo sia di tener contro della previsione transitoria sia di
individuare il contratto collettivo applicabile sulla scorta del momento iniziale del procedimento disciplinare.
Da ciò deduce che, dovendo trovare applicazione l’art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri, quadriennio 1994-1997, il diritto alla restitutio in integrum risultava sussistente esclusivamente nei casi di assoluzione o proscioglimento con formula piena.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 CCNL Comparto Ministeri 1995.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe operato una non corretta applicazione della previsione di contrattazione collettiva, estendendo il diritto alla restitutio in integrum al di fuori dell’ipotesi di assoluzione piena in sede penale, e sostiene per contro che alla previsione si debba dare un’ interpretazione rigorosamente letterale.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 1218 c.c.
Secondo la ricorrente l’eventuale lacuna nella contrattazione collettiva avrebbe dovuto essere colmata dalla Corte d’appello facendo applicazione delle previsioni sul contratto in generale, e quindi valutando le ragioni alla base del provvedimento di sospensione cautelare e la sussistenza di elementi di disvalore nella condotta del controricorrente.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘error in procedendo. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 1218 c.c. con riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza della motivazione’ .
La decisione viene censurata in quanto avrebbe omesso di motivare in ordine ad una serie di deduzioni che erano state svolte in sede di gravame, in particolare con riferimento alla gravità delle condotte attribuite al controricorrente.
1.7. Il settimo motivo di ricorso deduce, testualmente, ‘error in judicando. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 1218 c.c. con riferimento all’art. 27, comma 1, del comparto ministeri del 1995, in relazione all’art. 360, co. n. 3 c.p.c. nullità della sentenza per mancanza della mot ivazione’
Si censura la sentenza della Corte partenopea nella parte in cui quest’ultima ha respinto il motivo di gravame col quale veniva dedotta la necessità di escludere il periodo di condanna penale a sei mesi di reclusione e di un anno di interdizione dai pubblici uffici dai periodi soggetti a conguaglio, in quanto la decisione impugnata avrebbe disatteso il gravame omettendo di motivare e non avrebbe in ogni caso considerato che nei periodi in questione veniva meno la sinallagmaticità del rapporto e si giustificava pertanto l’esclusione della restitutio in integrum .
Risulta infondata l’eccezione preliminare formulata nel controricorso e relativa al fatto che la ricorrente sarebbe stata individuata nel giudizio di appello con un codice fiscale e nel presente giudizio -oltre che in quello di primo grado -con un diverso codice.
L’eccezione risulta infondata alla luce del principio espresso da questa Corte -per cui l’omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall’art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all’identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici
oppure ai dati della sede, se si tratti di società (Cass. Sez. U Ordinanza n. 5303 del 28/02/2024).
Nella specie, è sufficiente osservare che non vi è -evidentemente -alcuna incertezza in ordine alla corretta identificazione della ricorrente, la quale risulta individuabile in modo assolutamente univoco.
Ad identiche conclusioni si deve pervenire con riferimento alla deduzione di una erronea indicazione del codice fiscale dello stesso controricorrente, il quale risulta anch’egli univocamente individuato e risulta senza incertezze parte formale del giudizio.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Rammentato, invero, che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134), il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta limitato ai casi in cui l’anomalia motivazionale si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), questa Corte osserva che nessuna di tali carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, venendosi, anzi, a fondare su una duplice ratio decidendi , come si vedrà anche in seguito.
Appare, a questo punto, opportuno procedere all’esame congiunto dei motivi terzo e quarto, dei quali, tuttavia, va rilevata l’infondatezza .
In relazione all’interpretazione dell’art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri, infatti, il contrasto nella giurisprudenza di questa Corte che ha indotto la ricorrente a criticare l’interpretazione seguita dalla decisione impugnata ed anzi a sollecitare la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni Unite, è stato definitivamente superato da questa Corte, la quale ha chiarito che in tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo d’indennità all’impiegato nel periodo della suddetta sospensione deve essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso -espressamente previsto dall’art. 27, comma 7, del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995 – di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche ove la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella “piena” (come poi espressamente statuito dall’art. 15 del CCNL comparto Ministeri del 12 giugno 2003), in quanto, altrimenti, la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro (Cass. Sez. L – Sentenza n. 9304 del 11/04/2017).
Ancora recentemente, questa Corte ha ribadito che la medesima previsione di contrattazione collettiva si deve interpretare estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via
cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, o che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione del lavoratore (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 989 del 10/01/2024).
Questo approdo interpretativo -che ha determinato un esito applicativo convergente tra la previsione di contrattazione collettiva appena richiamata e l’art. 70, CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 trova, del resto, conferma nella disciplina successivamente dettata per il Comparto Ministeri 2003, essendo sufficiente un raffronto tra la formulazione dell’art. 70, CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 e l’art. 15 CCNL Comparto Ministeri 2003.
Diversamente da quanto dedotto nel motivo di ricorso, allora, risulta pienamente corretta l’interpretazione che la Corte territoriale ha operato dell’art. 27, CCNL Comparto Ministeri 1994, nel momento in cui la Corte partenopea -basando la propria decisione su una doppia ratio decidendi -ha concluso che la domanda formulata dall’odierno ricorrente sarebbe risultata fondata sia dando applicazione all’art. 70, CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 sia al l’art. 27, CCNL Comparto Ministeri 1994, conformandosi -in questo secondo caso -ai principi enunciati da questa Corte.
5. Il rigetto del terzo e quarto motivo di ricorso vale, a questo punto, a rendere inammissibile il secondo motivo.
Le censure della ricorrente in ordine alla corretta individuazione sul piano cronologico della norma di contrattazione collettiva applicabile venivano infatti a fondarsi sulla tesi di una concreta diversità di disciplina tra l’art. 70, CCNL RAGIONE_SOCIALE Fiscali 2004 e l’art. 27, CCNL Comparto Ministeri 1995, essendo dedotto un ambito applicativo più ristretto di tale ultima previsione rispetto alla precedente.
Una volta affermata la correttezza dell’interpretazione seguita dalla Corte partenopea in relazione all’art. 27, CCNL Comparto Ministeri 1994, tuttavia, risulta evidente che la ratio decidendi alternativa adottata nella decisione impugnata risulta sufficiente sul piano logico e giuridico a sorreggere la decisione, col conseguente venire meno dell’interesse alla censura formulata con il motivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
I motivi quinto e sesto possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
La decisione impugnata, infatti, risulta pienamente conforme al principio enunciato da questa Corte, a mente del quale, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il diritto del dipendente alla restitutio in integrum , ha natura retributiva, e non risarcitoria, e pertanto sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 7657 del 19/03/2019).
Il principio appena richiamato vale ad evidenziare l’infondatezza delle deduzioni della ricorrente in quanto, da un lato, risulta esclusa -per le ragioni già evidenziate -la sussistenza di una lacuna nella disciplina della contrattazione collettiva e, dall’altro lato, emerge che la
tesi sostenuta nei due motivi di ricorso, ove accolta, verrebbe a trasformare la misura della sospensione facoltativa -la quale ha carattere squisitamente cautelare -in una vera e propria misura sanzionatoria, venendo peraltro a privare parzialmente il lavoratore della remunerazione in misura sproporzionata alla durata effettiva della sanzione inflitta e peraltro venendo a fondare tale effetto afflittivo -come evidenziano gli argomenti spesi nei due motivi di ricorso -non sulla gravità del fatto concretamente accertato – e quindi della conseguente sanzione – ma sulla gravità dei fatti meramente oggetto di contestazione.
Va allora ribadito che la funzione della restitutio in integrum è quella di ripristinare il corretto rapporto di sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e remunerazione, escludendo pertanto solo i periodi nei quali, per effetto dell’irrogazione della sanzione definitiva, il dipendente sia stato legittimamente e concretamente escluso dalla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa e non anche -come invece sostiene la ricorrente -i periodi nei quali al ricorrente sia stato impedito di svolgere la propria prestazione per effetto di una misura cautelare rivelatasi a posteriori sproporzionata rispetto alla sanzione effettiva , giacché in questo secondo caso l’allocazione della perdita economica sul dipendente -e non sul datore che ha assunto l’iniziativa della sospensione -costituirebbe essa stessa patologia del sinallagma e si tradurrebbe in un indiretto -ma ingiustificato -effetto sanzionatorio.
Le considerazioni appena svolte valgono ad evidenziare l’infondatezza anche del settimo motivo .
Se, come illustrato, la restitutio in integrum vale a ripristinare il bilanciamento del sinallagma ‘prestazione lavorativa remunerazione’ e quindi trova un limite unicamente nei periodi di tempo nei quali la
misura cautelare coercitiva penale abbia determinato l’impossibilità per il dipendente di rendere la prestazione, è allora inevitabile concludere che tale limite non possa operare quando, per effetto dell’applicazione della sospensione della pena, la sanzione penale irrogata al dipendente non venga applicata e non si traduca in concreto in un impedimento per il lavoratore a svolgere le proprie mansioni.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione