Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5214 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5214 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13485-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 346/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/12/2019 R.G.N. 200/2018;
Oggetto
Contributi
subfornitura
R.G.N. 13485/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha rigettato i distinti gravami proposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mediante separati ricorsi, successivamente riuniti, avverso le sentenze nn. 430 e 431/2017, con le quali il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto le domande proposte dalla società di annullamento di due verbali ispettivi, e precisamente: a) del verbale di accertamento ispettivo nNUMERO_DOCUMENTO del 27 maggio 2015, in forza del quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, basandosi su di un precedente accertamento della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a carico dell’impresa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva ingiunto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei contributi previdenziali non versati dalla citata ditta nel periodo da settembre 2012 a dicembre 2014, in quanto ritenuta solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 in virtù del contratto di appalto intercorso con la menzionata ditta; b) del verbale di accertamento ispettivo n. NUMERO_DOCUMENTO del 29 maggio 2015, redatto a seguito all’accert amento eseguito a carico della ditta ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per omissioni contributive relative al periodo dal 3 settembre 2013 al 31 dicembre 2014, il cui versamento era stato richiesto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sempre perché ritenuta responsabile in sol ido in base al disposto dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Il rigetto degli appelli costituisce l’esito di un percorso motivazionale basato essenzialmente su due passaggi argomentativi.
2.1. La Corte territoriale ha innanzitutto disatteso il motivo di gravame con cui la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’applicabilità dell’art. 29 cit. nei propri confronti perché a suo dire -i
rapporti intercorsi con le due ditte in questione erano di subfornitura e la menzionata disposizione non poteva essere applicata oltre i limiti tassativi in essa previsti.
La Corte ha rilevato che, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, doveva essere comunque affermata la responsabilità solidale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispetto all’inadempimento delle ditte, sicché appariva superata l’esigenza di un’a pprofondita indagine circa la natura del rapporto contrattuale intercorso tra la società e le due aziende in questione.
2.2. Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l’irrilevanza, rispetto al sorgere in capo alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della responsabilità solidale per il debito contributivo delle aziende subfornitrici, della diligenza del suo operato. In particolare, ha ritenuto ininfluente il fatto che la società aveva chiesto ed ottenuto il rilascio del DURC relativo alle due ditte in questione, da cui non risultavano irregolarità, e che essa mai avrebbe potuto conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi nei confronti delle aziende medesime.
Avverso la citata pronuncia la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 2116, primo comma, c.c., e 4, 5 e 9 della l. n. 192 del 1998, per avere la Corte d’appello affermato che la disciplina della responsabilità solidale
dell’appaltante ex art . 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 è applicabile anche al caso di specie, nonostante il rapporto intercorrente con le ditte inadempienti fosse di subfornitura e non di appalto. La ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata di aver frainteso il senso della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 cit. sollevata dalla Corte d’appello di Venezia. A giudizio della ricorrente, il principio enunciato nella citata sentenza interpretativa di rigetto -che si riferiva soltanto alla situazione soggettiva dei lavoratori e non a quella dell’ente previdenziale non è estensibile al caso in esame. Nella specie, difatti, non è necessario il rafforzamento dell’obbligazione contributiva in rapporto alle posizioni dei lavoratori rispetto ai quali non sono stati versati i contributi giacché, grazie all’automaticità delle prestazioni, è comunque fatto salvo il loro d iritto all’accredito assicurativo.
Il motivo non è fondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo interpretativo fatto proprio da questa Corte -ed al quale il Collegio intende dare continuità -in tema di ambito soggettivo di applicazione della responsabilità solidale del committente per gli inadempimenti dell’appaltatore.
2.1. In base all’art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’a ppalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, ad esclusione di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo la parte inadempiente.
La responsabilità solidale del committente sorge nell’ipotesi tanto di appalto quanto di subfornitura, secondo la lettura privilegiata dalla sentenza n. 254 del 2017 pronunciata dalla Corte costituzionale e sorretta dai seguenti rilievi: «la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente -che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un ‘normale’ appalto» (v. il punto 5 del ‘Considerato in diritto’). 2.2. Questa Corte, in linea con le indicazioni rinvenibili dalla citata pronuncia della Consulta, ha puntualizzato che il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiv a e costituzionalmente orientata dell’art. 29 cit. che, lungi dall’essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicuran do in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (v. Cass. n. 25172 del 2019; nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 6299 del 2020 e, più di recente, Cass. n. 28528 del 2024).
Si è anche osservato (cfr. Cass. n. 21388 del 2023, ai punti 14 e 15 delle ‘Ragioni della decisione’) che, come messo in risalto dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come ‘sottotipo’ dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Tuttavia, anche nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come tipo negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipendenti del subfornitore, giacché il contratto di subfornitura realizza comunque una forma ‘non paritetica’ di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore. Dunque, si è in presenza di una fattispecie peculiare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 29 e l’estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore.
2.3. Il ricorso in esame non offre validi argomenti per discostarsi dal fermo indirizzo interpretativo appena ricordato. In particolare, non può condividersi l’assunto secondo cui non è consentita l’estensione della responsabilità solidale prevista in tema di appalto anche alla fattispecie della subfornitura perché, in relazione a quest’ultima, non è ravvisabile alcuna esigenza di rafforzamento delle posizioni dei lavoratori, comunque sufficientemente tutelati dal principio di automaticità delle prestazioni. In proposito, è necessario sottolineare come l’estensione della responsabilità solidale del committente all’ipotesi della subfornitura costituisca l’esito interpretativo costituzionalmente necessitato al fine di scongiurare il possibile contrasto con l’art . 3 Cost. della disposizione che tale corresponsabilità sancisce. Ciò
in quanto, come si evidenzia nella più volte citata sentenza della Corte cost. n. 254 del 2017, sarebbe irragionevole che i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia ex lege di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e di un subappaltatore.
In quest’ottica appare evidente che l’argomento sotteso al motivo di doglianza in esame non è decisivo. L’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 29 cit., difatti, prescinde dal livello di adeguatezza della tutela delle posizioni assicurative dei dipendenti del subfornitore, ma si correla all’indefettibile esigenza di estendere a tutti i livelli di decentramento produttivo la medesima tutela legale dell’obbligazione contributiva.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento agli artt. 1199, 1292 e 1311 c.c., nonché agli artt. 1175, 1176, 1944 e 1957 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e/o 5), c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che il DURC non ha valore di negozio giuridico e che il suo rilascio non può avere alcun effetto liberatorio della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nella censura si sottolinea che la responsabilità della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha natura solidale e si deducono una pluralità di circostanze (come: la mancata notifica alla società dell’inizio del procedimento di accertamento; il rilascio di DURC attestanti la regolarità contributiva delle aziende ispezionate anche in epoca successiva alla conclusione dell’accertamento; la natura di certificazione o attestazione del DURC, atto equivalente ad una quietanza), la cui omessa considerazione da parte della Corte d’appello avrebbe determinato un vero e proprio travisamento dei fatti.
Il motivo è inammissibile.
4.1. La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, rispetto all’insorgenza in capo alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della responsabilità solidale per il debito contributivo delle ditte subfornitrici, la diligenza con cui essa aveva operato, argomentando il proprio convincimento sulla scorta di due considerazioni: a) in termini generali, ha sostenuto che la responsabilità della parte committente per il versamento dei contributi omessi da parte delle subfornitrici è di natura oggettiva o ‘di posizione’; b) nello specifico, ha comunque rilevato che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era stata diligente, in quanto il rilascio di DURC regolare non equivale a confessione dell’effettiva regolarità della posizione contributiva dell’azienda cui si riferisce e, comunque, non esonera la parte committente dall’onere di acquisire idonee garanzie circa la solidità economica e la solvibilità di una ditta.
4.2. La doglianza in esame attiene esclusivamente al secondo profilo argomentativo della motivazione. Essa, infatti, è diretta a sostenere che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha operato con diligenza, avendo chiesto e ottenuto il rilascio di DURC attestante la regolarità contributiva delle aziende subfornitrici, e che tale documento, per il suo valore intrinseco e per le specifiche circostanze in cui è stato emesso, aveva esonerato la società da responsabilità verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le omissioni contributive delle ditte subfornitric i. Il primo profilo, invece, non è specificamente censurato dalla ricorrente, la quale non si è in alcun modo confrontata con tale autonoma ratio decidendi , peraltro dotata di potenzialmente assorbente rispetto alla seconda perché esclude, già in astratto, la necessità di ogni indagine circa la diligenza con cui ha operato la parte committente.
Tale constatazione rende inammissibile la censura in esame. Occorre fare applicazione, difatti, del consolidato principio per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte
ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Cass. n. 18641 del 2017 e Cass. n. 22753 del 2011; cfr. anche, secondo una diversa impostazione, Cass. n. 13880 del 2020, secondo cui l’ inammissibilità deriverebbe non dalla carenza di interesse, ma dall’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata).
4.3. Deve comunque aggiungersi che, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità solidale del committente ex art . 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della n orma stessa e l’inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti (v. Cass. n. 24609 del 2023; nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 24981 del 2022, in motivazione).
Tramite il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi, dell’art. 2, comma 1, della l. n. 266 del 2002, dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 494 del 1996, dell’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 e dell’art. 1294 c.c., perché la Corte territoriale, pur avendo ritenuto estensibile al committente di subfornitura la solidarietà prevista per l’appaltante dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,
non ha applicato la disciplina generale sull’onere dell’appaltante di richiedere il DURC.
Il motivo è infondato.
6.1. Innanzitutto, va riaffermato che è ininfluente la circostanza che il DURC, anche se emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva all’accertamento ispettivo, attestava la regolarità dei versamenti contributivi delle aziende subfornitrici. Come chiarito in precedenza, difatti, la responsabilità solidale della parte committente sorge ex lege indipendentemente dal dolo o dalla colpa ravvisabile nella sua condotta (cfr. nuovamente i precedenti sopra menzionati).
6.2. Non può fondatamente sostenersi che, una volta ritenuta la responsabilità solidale prevista per l’appalto anche nel caso di subfornitura, la Corte territoriale avrebbe dovuto estendere alla committente le disposizioni generali sull’onere dell’appaltante d i chiedere il NUMERO_DOCUMENTO.
Si è già osservato che l’estensione della responsabilità solidale anche alla subfornitura è il portato di un’interpretazione costituzionalmente adeguata della specifica norma diretta a rafforzare la protezione dei lavoratori sul piano retributivo e contributivo. È arbitrario, quindi, affermare che tale estensione debba necessariamente portare all’applicazione nei riguardi del committente di subfornitura delle disposizioni concernenti l’appalto, ivi comprese quelle che impongono -in particolare, nel settore degli appalti pubblici -l’onere di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento (art. 2, comma 1, del d.l. n. 210 del 2002, conv. in l. n. 266 del 2002). Ed infatti, è soltanto nello specifico settore degli appalti pubblici, cui è estranea la presente controversia, che è stata ravvisata l’esigenza di un costante monitoraggio dell’osservanza del regolare adempimento degli
obblighi retributivi e contributivi, a testimonianza di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (cfr., in questo senso, Cass. n. 30100 del 2022, in motivazione).
6.3. Né può sostenersi che l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale determini una sorta di ‘asimmetria’ delle posizioni a vantaggio dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che finirebbe per essere ‘deresponsabilizzato’) e a discapito della parte committente.
Innanzitutto, il coobbligato chiamato a corrispondere le retribuzioni oppure a versare la contribuzione conserva sempre la possibilità di rivalersi nei confronti dell’obbligato principale inadempiente. Questa Corte ha chiarito, in proposito, che l’obbligaz ione di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la ‘responsabilità di garanzia’ del coobbligato committente ex art . 29, comma 2, cit. Ne consegue che il coobbligato medesimo, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo pagato (v. Cass. n. 16075 del 2024).
Inoltre, deve ribadirsi che la disposizione contenuta nell’art. 29, comma 2, cit., si traduce in un’obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sul vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale
imprenditore (in questi termini, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, in motivazione).
La doglianza in esame, quindi, finisce per risolversi in una critica alla legge ed alla sua ratio , intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (v. Cass. n. 31768 del 2018).
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrente.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME