Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35025 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7016/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4638/2019 depositata il 03/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale il RAGIONE_SOCIALE Palestro le contestava, quale obbligata in solido con NOME COGNOME, la violazione dell’art.5, comma 1 ter della LR 21.10.2013 n.8 per l’installazione nei locali di apparecchi di gioco d’azzardo in violazione RAGIONE_SOCIALE distanze previste dalla delibera di Giunta Regionale del 24.1.2014.
Nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di Palestro, l’opposizione venne rigettata dal giudice di Pace e la decisione venne confermata dal Tribunale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.6 della L. 689/81, dell’art. 5, comma 1 ter , lett. b e dell’art.10 della L.R. n.8 del 2013, come modificati dall’art.1, comma 1, lett. e) e j) della L.R. 6 maggio 2015, n11, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto sussistente l’obbligo solidale in capo alla RAGIONE_SOCIALE , sebbene la Legge Regionale N.8 del 2013 indichi quale soggetto destinatario della sanzione il solo esercente, senza indicare nè il gestore, né il concessionario.
Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dai giudici di merito, nonostante l’art.5, comma 1 ter lett. b) della Legge Regionale preveda che il soggetto destinatario della sanzione sia l’esercente, non è, tuttavia, esclusa l’operatività dell’art.6 della L.689/91, quale norma generale
secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Si tratta di un principio di applicazione generale nell’ambito degli illeciti amministrativi, avente la finalità di interesse pubblico alla deterrenza generale di colui che interagisce con il soggetto trasgressore; nella specie, la RAGIONE_SOCIALE, che era proprietaria RAGIONE_SOCIALE apparecchiature fornite in noleggio e le aveva installate in violazione della normativa regionale sulle distanze da alcuni luoghi protetti, ha consentito al trasgressore di perpetrare l’illecito sanzionato.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.3 della L.241/90 e dell’art.18 L.689/81 per avere la Corte d’appello richiamato per relationem la motivazione del primo giudice, che aveva affermato la responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE, senza indicare alcun riferimento normativo a supporto di tale responsabilità. L’assenza di motivazione del provvedimento amministrativo sarebbe altresì in contrasto con l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
Il motivo è infondato sotto diversi profili.
L’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem”
dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16316; Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come la motivazione del provvedimento richiamasse atti del procedimento amministrativo, e segnatamente il verbale di contestazione ed il verbale di ispezione, da cui risultava la presenza, nel bar di NOME di diversi giochi d’azzardo di proprietà della società ricorrente, che ne aveva curato l’installazione (pag.8 -9 della sentenza impugnata).
Del tutta priva di fondamento è la medesima censura sotto il profilo della motivazione per relationem della decisione della Corte d’appello in quanto il giudice del gravame, nel confermare la decisione di primo grado, ha svolto un’ampia ed autonoma valutazione, esaminando funditus il motivo di appello.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.6, comma 11 del D. Lgs n.150 del 2011 e dell’art.18, comma 7 della L. n.689/81, per avere la Corte d’appello esteso la portata applicativa dell’ordinanza ingiunzione alla RAGIONE_SOCIALE nonostante fosse stata emessa unicamente nei confronti di NOME COGNOME e non della società, che non era indicata nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, né tale omissione sarebbe riconducibile ad un errore materiale. Inoltre, non rientrerebbe tra i poteri del giudice modificare o integrare il contenuto dell’ordinanza ingiunzione.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, l’ordinanza ingiunzione andava letta nel suo complesso e non limitatamente alla
parte del dispositivo che non riportava il nominativo della RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che dall’interpretazione del contenuto dell’ordinanza -che non è oggetto di censura in questa sede -il giudice d’appello ha ritenuto che l’omessa indicazione della società quale obbligata in solido era frutto di errore materiale
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 1 ter, lett.b e dell’art.10, comma 1, della Legge Regionale n.8 del 2013 e della Legge Regionale n.11 del 2015 per omessa contestazione alla ricorrente dell’art.5 LR n.8 del 2013
Il motivo è infondato.
RAGIONE_SOCIALE è obbligata in solido ex art 6 L.689/81 e, secondo l’accertamento della Corte d’appello, il verbale di contestazione era stato ritualmente notificato al legale rappresentante della società.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.5, comma 1 ter, lett.b e dell’art.10, comma 1, lettere e) e j) della Legge Regionale n.11 del 2015, per omessa pronuncia in merito alla mancata contestazione della condotta prevista dall’art.5, comma 1 della L.R. n.8 del 2013, essendo stato, invece, contestato l’art.10 della L.R. n.8/2013 e l’art.5, comma 1 ter della L.R. n.8 del 2013.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Oltre ad essere dedotta la violazione di legge e non il vizio di omessa pronuncia, il motivo è generico perché non allega gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, idonei a confutare l’accertamento della Corte d’appello in ordine all’avvenuta contestazione della violazione alla società.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.5 comma 1 ter della Legge Regionale n.8 del 2013 , con riferimento agli artt.3 e 41 Cost ed all’art.12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il termine concessionario, riferendolo alla figura del noleggiatore, in violazione dell’art.12 RAGIONE_SOCIALE preleggi. Posto che l’art.5, comma 1 ter, lett.b) equipara alla nuova installazione, vietata dal comma primo, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non sia stato stipulato un nuovo contratto che ricada nell’ambito di applicazione della norma.
Il motivo è inammissibile.
L’art.5 della L.R. n.8 del 2013, dopo aver previsto il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri da luoghi protetti, precisa che per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’art.1 ter equipara alla nuova installazione:
il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
La Corte d’appello ha accertato che nel 2016 era stato stipulato un nuovo contratto tra concessionario ed esercente che comprendeva non solo l’autorizzazione al collegamento telematico ma anche l’installazione e la messa a disposizione degli apparecchi per il loro utilizzo nei locali dell’esercente.
Tale contratto non era intercorso solo tra il gestore e l’esercente ma si sostituiva al precedente contratto del 2012, integrando la fattispecie prevista dall’art., comma 1 ter, lett.b) della Legge Regionale n.8 del 2013.
A fronte di tale accertamento, il motivo è, per un verso, privo di specificità e, sotto altro profilo, infondato in relazione alla regula iuris correttamente applicata dalla Corte d’appello con riferimento alla stipulazione di un nuovo contratto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione