Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 221 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 33917/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difEnde, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Bia:ca NOMENOME RAGIONE_SOCIALE, Regione RAGIONE_SOCIALE,
ZinD COGNOME NOME,
– intimati –
2022. 18
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenz n. 680/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositat 1’8/10/2018;
udita la relazione del1i causa svolta nella camera di cpnsic lio del 7/4/2022 Cons. NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8/10/2018 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE Calabr parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. NOME COGNOME conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 28/9 ha ascritto la responsabilità del sinistro avvenuto il 27/1/1994 ( l’«imbarcazione Blue Dream, di proprietà del sig. NOME COGNOME, ormeggi a fianco della RAGIONE_SOCIALE nella darsena del porto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrata in collisione con la stessa, provocando danni rilevanti» ) concorso di quest’ultimo e della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la chiamata in manleva società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI D’ELLA DECISIONE
Con il 10 motivo il ricorrente denunzia «violazione e applicazione» degli artt. 2055 c.c , 112 clic., in riferimento all co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia «di fatto rigettato la d condanna in solido al risarcimento dei danni delle parti odierne re violando «l’art. 2055 c.c. ritenendo la responsabilità parziaria al la responsabilità solidale degli appellati, per come richiesto, e se motivare la disapplicazione del principio di solidarietà».
Lamenta che «la sentenza è in ogni caso errata per vizio di extr petizione ex art. 112 c.p.c. … che gli impone di circoscrivere la decis relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un c fatto. La prospettazione della parte vincola pertanto il giudice a trarre, d esposti, soltanto l’effetto giuridico domandato, senza introdurne … div ulteriori, così modificando i termini della controversia».
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Ai sensi dell’art. 2055 c.c. se il fatta dannoso è imputabile a più per tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ( 1° comma ). Col che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascun degli altri, nella mi determinata dalla gra»tà della rispettiva colpa e dall’entità delle consegue che ne sono derivate ( 2° comma ).
La norma è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei sogg responsabili, senza doverli perseguire tu .:ti pro quota (v. già Cass., 4/3/1993, n. 2605).
Per l’insorgenza cella responsabilità solidale dei danneggianti ( solidar passiva ) si è da questa Corte posto in rilievo essere necessario e suffici che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesi siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabil ciascuna di tali persone e quand’anche siano configurabili titoli di responsabi contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dan considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identità delle norme giuridiche da ess
violate ( v. Cass., 17/1/2019, n. 1070; Cass., 6/12/2017, n. 29218; Cas 13/1/2015, n. 286; Cass., 22/11/2010, n. 23581; Cass., 16/12/2005, n. 27713; Cass., 28/7/2000, n. 9902 ).
Orbene, il suind:cato principio è stato dalla corte di merito in disatteso nell’impugnata sentenza.
All’esito del giudizio di merito la responsabilità del sinistro avve 27/1/1994, allorquando l’«innbarcazione Blue Dream, di proprietà del sig. NOME COGNOME, ormeggiata a fianco della RAGIONE_SOCIALE nella darsena del porto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era entrata in collisione con la stessa, provocando dan rilevanti», è stata ascritta al paritario concorso di quest’ul:imo e dell RAGIONE_SOCIALE ( avendo la corte di merit riformato la pronunzia del giudice di prime cure, che aveva ritenu quest’ultima esclusiva responsabile ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ stata viceversa esclusa già dal giudice di prime cure la responsabil della Regione RAGIONE_SOCIALE, quale ente proprietario della darsena ( atteso ch come affermato già dal giudice di prime cure, la «RAGIONE_SOCIALE Sez RAGIONE_SOCIALE, era tenuta a rispondere del danno poiché, nell’accettare concessione per l’esercizio della darsena, avrebbe dovuto verificare l’idone
celle strutture e porre in essere tu:te le iniziative necessarie a gara rispet:o delle prescrizioni impartite dall’autorità ma -ittima, tra cui quella impartita dal comandante della RAGIONE_SOCIALE con l’ordiranza n. 11/85 … al fine di impedire il verificarsi di danni alle imb ormeggiate, pur restando le stesse nella disponibilità ed in affidamento a utenti» ).
Esclusione poi confermata dalla corte di merito ne l’irnpugnata sentenza.
E’ rimasta altresì esclusa la responsabilità dell’odierno ricorren cuanto «nonostante 1(cledotte irregolarità ( invero non provate, al di là nisur3 superiore a mt. 12 ), la RAGIONE_SOCIALE è rimasta regolarmente ormeggiata e non ha causato danni ad alcuno».
Orbene, nel liquidare la somma di euro 15.964,70 ( con rivalutazione e interessi ) a titolo di risarcimento del dainno dovuta al COGNOME, anz condannare tutti i responsabili al relativo pagamento in via solid erroneamente la corte di merito ha condannato lo NOME COGNOME e la chiamata in garanzia società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) al pagament solido, del solo 50% del suindicato ammontare, e ha ndicato la RAGIONE_SOCIALE come tenuta al pagamento della restante misura del 50%», come se si trattasse di una responsabilit meramente parziaria.
Con il 2° motivo il ricorrente denunzia «violazione o fa applicazione» degli artt. 1917, 2043 c.c., 32, 106, 323, 329 c.p.c riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che, non tenendo conto della «specifica impugnazione del capo di rigetto della sentenza di primo grado della domanda cli rigetto» né de pronunzia Cass., Sez. Un., n. 24707 del 2015 (ove si è «s:atuito che differenza tra la garanzia propria ed impropria è solo merament descrittiva»), la corte di merito non abbia condannato -in solido con la RAGIONE_SOCIALE– rche la RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti vi è stata nella specie autom esten3ione della domanda.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha posto in rilievo che, ment RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE sono state «evocate in giudizio al fine ch accertare la loro responsabil alternativa rispetto a quella ascritta all’originario convenute , AVV_NOTAIO», e «nei loro confronti si è verificato l’effetto estensi io automatico della domanda, in quanto tali terzi sono stati individuati quali sog responsabili, in via alternativa al soggetto ab origine ritenuto responsabile, cioè il convenuto NOME COGNOME», il «medesimo effetto non può dirsi verific nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, evocata in giudizio sol quale assicuratore della RAGIONE_SOCIALE, e nei cui confronti l’attore non proposto, nel giudizio di prime cure, alcuna domanda risarcitoria e alcu domanda di condanna al risarcimento dei danni», invero «p -oposta per la
prima volta con l’atto di appello, avente ad oggetto l’accertamento de tenutezza di essa appellata per il risarcimento dei danni e la sua condanna ( solido ) con gli altri appellati ) al pagamento del dovuto», sicché non considerarsi «estesa anche per la RAGIONE_SOCIALE la domanda originaria di risarcimento danni a seguito della chiamata in garanzia».
Domanda originaria di risarcimento danni che l’odierno ricorrente invero nemmeno debitamente -iporta nel ricorso, in violazione del requisito a pe d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
All’accoglimento del 1° motivo nei suindicati termini, rigettato consegue la cassazione il relazione dell’impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può e art. 384, 2° cc., c.p.c. essere decisa nel merito con la condanna dello Z COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e della socie RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) al pagamento in via soli dell’importo liquidato nell’impugnata sentenza in favore del COGNOME; e con conferma della liquidazione delle spese per il giudizio di gravame disposta da corte di merito nell’impugnata sentenza. Fermo il resto.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disp l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizic di cassazione, eccezione di quelle relat ve al rapporto tra il COGNOME e la soietà RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE), che possono compensarsi per la metà, mentre per l restante metà vanno poste -liquidate come in dispositivp- a carico del soccombente società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) e in favore primo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 10 motivo di ricorso, rigetta il 2°. Cassa in relazione motivo accolto l’impugnata sentenza, e, decidendo la causa nel merito, condanna lo NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) al pagamento, solidale, dell’importo liquidato nell’impugnata sentenza in favore del COGNOME confermando la liquidazione delle spese per il giudizio di gravame liquida dalla corte di merito nell’impugnata sentenza. Fermo il resto. Condanna l società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) al pagamento della metà d spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00, cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del COGNOME. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra il COGNOME e le altre parti.
Roma, 7/4/2022