Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36100 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23675/2021 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE incidentale –
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 258/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 3/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 3/03/2021, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato, riducendolo, l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in solido con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: di seguito, RAGIONE_SOCIALE) per il risarcimento dei danni subiti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a seguito del decesso della madre di questi ultimi, NOME COGNOME, verificatosi in conseguenza dell’allontanamento della COGNOME (persona anziana non autosufficiente) dRAGIONE_SOCIALE struttura socio-assistenziale gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attraverso l’attività dei soci dipendenti della RAGIONE_SOCIALE: allontanamento a cui aveva fatto seguito, a distanza di poche settimane, il successivo ritrovamento della COGNOME, priva di vita, in prossimità dei binari ferroviari nella campagna di Maglie;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato l’importo indicato nella condanna pronunciata dal primo giudice a carico della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in
cui aveva indicato gli elementi probatori concretamente idonei ad attestare il riscontro della responsabilità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, in relazione all’inadeguata sorveglianza e al controllo della COGNOME, nella specie causalmente ricollegabili al relativo allontanamento dRAGIONE_SOCIALE struttura socio-sanitaria e al successivo decesso della stessa;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato la necessità di procedere a una rideterminazione (in diminuzione) dell’entità del danno morale subito dRAGIONE_SOCIALE NOME per effetto del fatto deAVV_NOTAIOo in giudizio: rideterminazione nella specie limitabile RAGIONE_SOCIALE sola posizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non avendo la RAGIONE_SOCIALE (diversamente dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) proposto alcuna censura avverso la liquidazione del risarcimento dei danni riconosciuto dal primo giudice in favore degli originari attori;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la cooperativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 e 2697 c.c. il combinato disposto con l’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’appello proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado sulla
base di un errato governo delle prove documentali e testimoniali complessivamente acquisite al giudizio, e per aver erroneamente interpretato le norme di legge richiamate (segnatamente sotto il profilo della sussunzione della vicenda nel quadro di un contesto normativo non pertinente), non avvedendosi dell’integrale responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine al controllo della circolazione e della sicurezza degli ospiti all’interno e all’esterno della struttura socio-sanitario di sua pertinenza;
con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 e 2697 c.c,, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di valutare un complesso di circostanze di fatto decisive (analiticamente richiamate in ricorso) il cui esame avrebbe conAVV_NOTAIOo ad un diverso esito della lite, liberando la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da ogni responsabilità per le vicende concretamente occorse RAGIONE_SOCIALE NOME;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione sono -inammissibili;
osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la cooperativa RAGIONE_SOCIALE si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la RAGIONE_SOCIALE risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3,
c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della RAGIONE_SOCIALE, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei due motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiern a RAGIONE_SOCIALE deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dRAGIONE_SOCIALE corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dRAGIONE_SOCIALE contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito RAGIONE_SOCIALE parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., in tanto può ritenersi denunciabile per
cassazione, in quanto attenga all’omesso esame di un fatto storico, RAGIONE_SOCIALE o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza della RAGIONE_SOCIALE devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., anche
in combinato disposto con l’art. 331 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la riduzione, a vantaggio del solo RAGIONE_SOCIALE, dell’importo risarcitorio dovuto agli attori, trascurando erroneamente di estenderlo anche a vantaggio della cooperativa odierna RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c. (cfr. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2854 del 12/02/2016, Rv. 638857 – 01);
ciò posto, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia agito per ottenere da più convenuti il risarcimento dei danni in via solidale, dando luogo ad un litisconsorzio facoltativo passivo che, in sede di appello, abbia dato luogo ad un cumulo di cause scindibili, la decisione sull’impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali tra l’attore e ciascuno dei convenuti può condurre, in difetto d’impugnazione, RAGIONE_SOCIALE formazione di cosa giudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d’appello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l’attore ed il convenuto cui quel rapporto si riferisce. Ne consegue che eventuali affermazioni della motivazione della sentenza d’appello fatte per risolvere una questione relativa a tale rapporto, che però riguardino il modo
di essere del rapporto tra l’attore ed un altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di questo dall’attore e devono, conseguentemente essere dichiarate inammissibili, dal momento che la sentenza sul punto non concerne il rapporto processuale con tale diversa controparte (v. Sez. 3, Sentenza n. 13607 del 21/06/2011, Rv. 618523 01);
i principi desumibili dalle statuizioni qui richiamate appaiono tali da rendere dirimente, nel rapporto tra i danneggiati e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la circostanza della mancata impugnazione, da parte di quest’ultima, del quantum relativo RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’importo risarcitorio stabilito dal giudice di primo grado; importo risultato in seguito maggiore di quello che il giudice d’appello ha successivamente individuato per effetto de ll’impugnazione relativa al quantum risarcitorio proposta dal solo RAGIONE_SOCIALE;
l’intervenuta formazione del giudicato interno sul quantum relativo RAGIONE_SOCIALE condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della RAGIONE_SOCIALE odierna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (condanna da quest’ultima non impugnata in sede di gravame) vale, pertanto, a rendere incontestabile l’importo stabilito dal ridetto primo giudice a carico della RAGIONE_SOCIALE medesima;
con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto all’interpretazione della Convenzione attraverso la quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tutte le attività di controllo degli ospiti della struttura socio-sanitaria, con la conseguente esclusiva responsabilità dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE in ordine all’assistenza, RAGIONE_SOCIALE vigilanza e RAGIONE_SOCIALE sicurezza dei residenti; e per avere in ogni caso omesso di rilevare la responsabilità della Coopera-
tiva a titolo di manleva (nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in conformità agli accordi conclusi tra le parti nella richiamata Convenzione tra le stesse intercorsa;
il motivo è infondato;
impregiudicata ogni questione concernente l’avvenuto, effettivo e adeguato assolvimento, da parte dell’odierno istituto RAGIONE_SOCIALE, degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (segnatamente con riguardo all’allegazione dell’intero testo della convenzione invocata con il motivo di impugnazione in esame), osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente deAVV_NOTAIOa con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
nel caso di specie, l’odiern o istituto RAGIONE_SOCIALE si è limitato ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di
un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità RAGIONE_SOCIALE rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto RAGIONE_SOCIALE lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo RAGIONE_SOCIALE ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal RAGIONE_SOCIALE in questa sede di legittimità;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure articolate nel ricorso RAGIONE_SOCIALE e nel ricorso incidentale, dev’essere pronunciato il rigetto di entrambi i ricorsi;
ritiene il Collegio di dover disporre l’integrale compensazione delle spese relative RAGIONE_SOCIALE lite tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ragione della reciprocità della soccombenza;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono tenuti, ciascuno per la propria parte, al rimborso, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso RAGIONE_SOCIALE e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso RAGIONE_SOCIALE e il ricorso incidentale.
Condanna la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rimborso, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, quanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro 7200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge e, quanto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro 7200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara integralmente compensate, tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le spese nel presente giudizio di legittimità
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso RAGIONE_SOCIALE e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 6 novembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME