Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2913 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25195/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1624/2024 depositata il 19/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 1624/2024 della Corte d’appello di Venezia che decideva sul gravame promosso contro la società RAGIONE_SOCIALE in relazione a un credito derivante da forniture idriche non pagate, già oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Padova.
2.NOME COGNOME già legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/23 emesso dal Tribunale di Padova con il quale le veniva ingiunto, in solido con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui ella era la legale rappresentante, il pagamento della somma di euro 11.147,93 oltre accessori e spese, a titolo di fatture insolute per la fornitura e somministrazione di acqua ad uso non domestico, rilevando l’intervenuta decadenza del credito ed un consumo anomalo da perdita occulta. Il tribunale qualificata l’obbligazione della COGNOME COGNOME come solidale ed accessoria, assimilabile alla fideiussione – con applicazione in via estensiva delle disposizioni di cui agli articoli 1944 e 1957 cod. civ. pur ritenendo astrattamente applicabile l’eccezione preliminare di decadenza spiegata dall’opponente, affermava che la dichiarazione del 14.4.2018 costituiva un riconoscimento di debito ex artt.1988 e 2966 comma 2, cod. civ. e perciò revocava il decreto ingiuntivo opposto ma condannava la COGNOME COGNOME al pagamento del minor importo di euro 4597. Il tribunale rigettava altresì la domanda ex articolo 96 cod. proc. civ., compensando integralmente le spese di lite ai sensi dell’articolo 92 comma 2, cod. proc. civ. .
A seguito dell’impugnazione proposta dalla COGNOME COGNOME, la Corte territoriale ricostruiva in fatto la vicenda contrattuale a partire dall’emissione della fattura nel 2017 di € 13.703,88, poi ricalcolata in euro 8.303,73 a seguito della rilevata perdita d’acqua, secondo il regolamento del servizio idrico. In data 14 aprile 2018, la COGNOME COGNOME -nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE inviava alla società
una richiesta di riduzione dell’importo a € 4.567,96 e rateizzazione in 10 rate, ma la società RAGIONE_SOCIALE accoglieva solo la rateizzazione, emetteva 8 rate e la COGNOME COGNOME ne pagava solo le prime due, risultando poi morosa fino alla chiusura della fornitura.
4.Il tenore letterale della dichiarazione resa in data 14.4.208 era il seguente ‘ La sottoscritta NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE codice cliente numero 50049234 (…), chiede con la presente in merito agli incontri avuti di avere la riduzione di 1/3 dell’elevato consumo elencato in bolletta di euro 13.703,88 riducendolo ad euro 4.560,96 con pagamento di 10 rate di circa 500 € in relazione al difficile andamento economico’ .
5. Ciò posto la Corte territoriale riteneva infondata la doglianza dell’appellante circa l’effetto ricollegato alla dichiarazione del 14.4.2018 che, in quanto riconoscimento di debitore ed impegno del debitore ai sensi dell’art. 2966, comma 2 cod. civ., ha consentito di superare la decadenza sancita dall’art. 1957 cod. civ., seppure per il minore importo del debito riconosciuto nella medesima dichiarazione. In realtà, la corte di merito argomentava che detta dichiarazione in quanto proveniente direttamente dalla legale rappresentate dell’RAGIONE_SOCIALE aveva efficacia anche nei confronti della COGNOME COGNOME in proprio, poiché l’art. 38 cod.civ. attribuisce ai legali rappresentanti delle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni assunte in nome dell’ente ed è assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ..
6.L’efficacia del riconoscimento comportava dunque, ai sensi dell’art. 2966, comma 2, cod.civ., l’impedimento della decadenza maturata sul credito.
La Corte confermava altresì il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. escludendo la temerarietà e pure respingeva la doglianza in ordine alla compensazione delle spese.
La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla COGNOME COGNOME con ricorso notificato il 18.11.2024 ed affidato a quattro motivi.
9.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
10.Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1388 cod.civ., per aver la Corte d’appello affermato che la dichiarazione del 14/04/2018 sottoscritta dalla COGNOME COGNOME, in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, costituisce un atto compiuto dalla stessa ed efficace nei propri confronti anziché dell’RAGIONE_SOCIALE rappresentata.
11.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., perché la corte di merito ha affermato che la suddetta dichiarazione costituisce un riconoscimento di debito avente per oggetto l’obbligazione solidale sorta a carico della COGNOME COGNOME per aver formulato quella dichiarazione in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente censura la qualificazione giuridica della suddetta dichiarazione compiuta dalla corte di merito evidenziando che il riconoscimento di debito presuppone l’esistenza dell’obbligazione oggetto della dichiarazione ricognitiva e che il riconoscimento riferito ad un’obbligazione inesistente o meglio non ancora esistente deve ritenersi viziato da nullità per mancanza di causa.
12.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché sono strettamente connessi.
13.Le doglianze sono infondate.
13.1. E’ noto che la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’RAGIONE_SOCIALE stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione,
e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (cfr. Cass. 11759/2002; id.12508/2015).
13.2.Nel caso di specie la disposizione rilevante è costituita dal secondo comma dell’art. 38 cod. civ. dal quale scaturisce la responsabilità solidale della sig.ra COGNOME non perché ‘ è come se agisse in proprio’ ma perché l’obbligazione sorge ex lege per il fatto che ella è la legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE in oggetto.
13.3.Ne deriva che la motivazione della Corte d’appello va corretta sul punto, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ. nel senso che la dichiarazione resa dalla sig.ra COGNOME in nome e per conto della società ha ricadute anche su di lei non in quanto riconoscimento di debito fatto in proprio ma in ragione dell’art. 38, comma 2 cod. proc. civ. .
14. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2966 cod.civ., perché la corte territoriale ha affermato che la suddetta dichiarazione costituisce un riconoscimento di debito idoneo ad impedire la decadenza dal potere di far valere il diritto di garanzia in relazione all’obbligazione solidale asseritamente sorta a carico della stessa COGNOME COGNOME. La ricorrente censura la decisione che individua nella suddetta dichiarazione, al tempo stesso, un atto dal quale sorge l’obbligazione personale e solidale del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta ed un riconoscimento impeditivo della decadenza dal diritto di far valere il diritto di garanzia corrispondente all’obbligazione sorta a carico di quel soggetto ai sensi dell’art. 1957 c.c.
114.1. La censura è infondata.
14.2.In materia di cause che, a norma dell’art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza, se non è espresso, può essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l’ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. A tal fine, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, non valgono, di per sé, ad impedire la decadenza.
14.3. Invero, occorre ribadire che la responsabilità che grava sul legale rappresentante di un’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. civ., non si configura come responsabilità personale per obbligazione propria, ma come effetto diretto dell’azione svolta in nome e per conto dell’ente. Tale responsabilità, per sua natura, non può essere confusa con quella derivante da un riconoscimento di debito personale, ma va intesa come garanzia legale accessoria, volta a tutelare il creditore nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e dei soggetti che hanno agito per essa. Ciò trova conferma nella giurisprudenza consolidata, la quale ha chiarito che il riconoscimento di debito rileva solo se riferito ad un’obbligazione già esistente, mentre, nel caso di specie, l’assunzione della responsabilità solidale è conseguenza diretta della norma e non di una volontà negoziale della rappresentante.
14.4.Nel caso di specie però la dichiarazione resa dalla sig.ra COGNOME quale legale rappresentante con il contestuale impegno non va considerata, come sopra chiarito, un riconoscimento in proprio ma un’obbligazione assunta per la società e retta dalla disposizione dell’art. 38, comma 2 cod. civ.. Conseguentemente essa è idonea a produrre l’effetto di cui all’art. 2966 comma 2 cod. civ., in quanto, per la parte relativa al minor importo di euro4.567,98, configura un riconoscimento ex
lege del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 92, 2° comma e 91 cod.proc.civ., perché la corte d’appello ha confermato la decisione di compensazione delle spese fondata sulla soccombenza reciproca nel caso di accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo ed ha condannato la COGNOME COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio d’appello.
15.1. La censura è inammissibile perché nonostante il motivo di impugnazione deduca formalmente violazione e falsa applicazione di norme regolatrici l’art. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.- in realtà non risulta articolata una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635).
In conclusione dunque il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
La Presidente
NOME COGNOME