Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31316 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 24804-2021 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchØ contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 592/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 25 marzo 2021, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe indicato di condanna al pagamento di differenze retributive maturate nei confronti della propria datrice RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti della committente RAGIONE_SOCIALE, in ragione del contratto d’appalto intercorso tra le due società: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta anche nei confronti della seconda, ai sensi dell’art. 29 d .lgs. 276/2003, in ragione della sua natura giuridica di società per
azioni, operante con criterio di imprenditorialità;
2. contrariamente al Tribunale, in esito alla tempestiva riassunzione del giudizio, interrotto per la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, da parte di RAGIONE_SOCIALE e nel quale il fallimento Ł rimasto contumace, la Corte territoriale ha negato l’applicab ilità del regime di solidarietà previsto dalla suddetta norma alla società, per la sua natura pubblica (quanto alla genesi, per atto normativo e non negoziale, all’agire e all’esercizio di poteri autoritativi) rispetto alla quale ha ritenuto ininfluente il trasferimento della partecipazione azionaria dal RAGIONE_SOCIALE al gruppo RAGIONE_SOCIALE -espressamente esclusa per le amministrazioni pubbliche dall’art. 1, secondo comma d.lgs. 276/2003 e ribadita dall’art. 9 d.l. 76/2013 conv. con legge n. 99/2013;
3. con atto notificato il 23 settembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma d.lgs. 165/2001 e 9 d.l. 76/2013 conv. con legge n. 99/2013, per erronea esclusione del regime di solidarietà, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, sicco me organismo di diritto pubblico, non rientrante nella tassativa nozione di pubblica amministrazione stabilita dall’art. 1, secondo comma d.lgs. 165/2001, per cui soltanto Ł stata espressamente negata l’applicabilità del suindicato regime (unico motivo);
2. esso Ł fondato;
3. la responsabilità solidale del committente, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie RAGIONE_SOCIALE), senza che ad essi trovi applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall’art. 1, secondo comma d.lgs. 165/2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui Ł rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa
piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell’appalto (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30100); 4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’11