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Responsabilità scolastica per gita: la condanna

Una donna, infortunatasi a seguito di una collisione con uno studente durante una gita scolastica sulla neve, ha citato in giudizio l’istituto. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità scolastica per ‘culpa in vigilando’, condannando il Ministero al risarcimento dei danni. La decisione si fonda sulla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, come un numero sufficiente di accompagnatori e una preparazione pratica per gli alunni inesperti, per un’attività potenzialmente pericolosa.

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Pubblicato il 1 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Responsabilità Scolastica: Condanna per Incidente in Gita sulla Neve

La responsabilità scolastica per i danni causati dagli alunni a terzi è un tema di grande attualità, che impone agli istituti un preciso dovere di vigilanza. Una recente sentenza del Tribunale di Venezia ha riaffermato questo principio, condannando il Ministero dell’Istruzione a risarcire una donna investita da uno studente durante una gita scolastica sulla neve. La decisione evidenzia come una preparazione inadeguata e una supervisione insufficiente possano configurare una chiara colpa a carico della scuola.

I Fatti del Caso

Durante una giornata dedicata allo sci di fondo, organizzata da un istituto comprensivo nell’ambito della “Settimana dello Sport”, una sciatrice si trovava su una pista quando è stata urtata e fatta cadere da uno studente minorenne che partecipava alla gita. L’incidente ha causato alla donna lesioni personali significative, tra cui la frattura del coccige.

La vittima ha quindi intentato una causa contro il Ministero dell’Istruzione, sostenendo che l’incidente fosse stato causato da negligenza, imperizia e imprudenza dell’alunno, e di conseguenza da un difetto di vigilanza da parte degli insegnanti presenti. La scuola si è difesa sostenendo di aver adottato tutte le misure necessarie e ha chiamato in causa le proprie compagnie assicurative.

La Decisione del Tribunale e la Responsabilità Scolastica

Il Tribunale ha accolto la domanda della danneggiata, affermando la responsabilità scolastica dell’istituto per l’accaduto. Secondo la legge (art. 2048 c.c.), gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Si tratta di una responsabilità presunta: non è il danneggiato a dover provare la colpa dell’insegnante, ma è la scuola a dover fornire la cosiddetta “prova liberatoria”.

Per essere esonerata, la scuola avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, avendo adottato in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo. In questo caso, il giudice ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita.

Le Motivazioni: Perché la Vigilanza Era Insufficiente?

La sentenza ha individuato diverse criticità nell’organizzazione della gita che hanno portato alla condanna. Questi elementi sono fondamentali per comprendere i contorni della responsabilità scolastica:

1. Numero di Accompagnatori Inadeguato: Il gruppo era composto da 55 alunni, supervisionati da soli quattro docenti. Tale rapporto è stato giudicato insufficiente per un’attività come lo sci di fondo, che richiede un controllo costante, specialmente con un gruppo così numeroso e disposto in una lunga colonna lungo la pista.
2. Inesperienza degli Alunni: Molti degli studenti non avevano alcuna esperienza pregressa con gli sci. Gli stessi insegnanti erano a conoscenza di questa circostanza.
3. Mancanza di Preparazione Pratica: La preparazione fornita dalla scuola si era limitata a lezioni teoriche in classe. Non era stata organizzata alcuna attività pratica preliminare per consentire ai ragazzi di familiarizzare con l’attrezzatura e le tecniche di base, come frenare e controllare la velocità. Questa omissione è stata considerata una grave imprudenza.
4. Impossibilità di Controllo Visivo: Le testimonianze degli stessi docenti hanno confermato che, a causa della conformazione del percorso, era impossibile avere una visione completa e costante dell’intera colonna di studenti, rendendo di fatto inefficace la vigilanza.

Il Tribunale ha concluso che l’istituto scolastico non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le cautele necessarie. La combinazione di un gruppo numeroso, l’inesperienza diffusa, la carenza di preparazione pratica e un numero esiguo di supervisori ha creato le condizioni perfette per l’incidente.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Scuole

Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: l’obbligo di vigilanza della scuola non è una mera formalità, ma richiede un’organizzazione concreta e adeguata alla specificità dell’attività proposta. Quando si organizzano gite o attività esterne, specialmente se comportano rischi intrinseci come quelle sportive, gli istituti devono essere in grado di dimostrare di aver pianificato ogni dettaglio per garantire la sicurezza degli alunni e dei terzi.

Ciò significa valutare attentamente il rapporto numerico tra docenti e studenti, assicurare una preparazione pratica e non solo teorica, e scegliere luoghi e modalità che consentano un controllo effettivo e costante. In mancanza di tali accorgimenti, la responsabilità scolastica per eventuali danni diventa una conseguenza quasi inevitabile.

Chi è responsabile se un alunno causa un danno a terzi durante una gita scolastica?
Secondo la sentenza, la responsabilità ricade sull’istituto scolastico e, di conseguenza, sul Ministero dell’Istruzione. La legge presume la colpa degli insegnanti per il fatto illecito commesso dall’allievo sotto la loro sorveglianza, a meno che la scuola non riesca a fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento.

Cosa deve dimostrare la scuola per non essere considerata responsabile?
La scuola deve fornire la cosiddetta “prova liberatoria”, dimostrando di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari necessarie a evitare il danno. Nel caso specifico, avrebbe dovuto provare che il numero di insegnanti era adeguato, che gli alunni erano stati preparati anche a livello pratico e che l’organizzazione permetteva un controllo efficace.

La sola preparazione teorica è sufficiente per attività pratiche come lo sci?
No. La sentenza ha stabilito che, per un’attività con rischi intrinseci come lo sci, le sole lezioni teoriche in classe sono insufficienti. La mancata organizzazione di un’attività pratica preliminare è stata considerata una grave imprudenza e uno degli elementi chiave per affermare la responsabilità scolastica.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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