SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3982 2025 – N. R.G. 00007689 2021 DEPOSITO MINUTA 02 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7689/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7689/2021 R.G. promossa da:
c.f.
, con l’avv. COGNOME
attore,
contro
(c.f. ), con l’avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, P.
convenuto,
(c.f.
), con l’avv.
COGNOME,
(P.I.
),
, con l’avv. NOME
COGNOME
C.F.
P.
P.
terzi chiamati,
In punto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
CONCLUSIONI
Conclusioni dell’att rice: come da foglio depositato in data 19.3.2025.
Conclusioni convenuto : come da foglio depositato in data 24.2.2025.
Conclusioni del terzo chiamato
: come
da foglio depositato in data 14.3.2025.
Conclusioni del terzo chiamato
: come da
foglio depositato in data 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il
, chiedendone la condanna ex art. 2048 c.c. al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in data 13.2.2019, alle ore 9.30 circa, quando si trovava sulla pista da sci di fondo denominata ‘ Enego Marcesina ‘ nei pressi dell ‘omonima scuola di sci allorché -messi da pochi secondi gli sci ai piedi e allorquando ella non si era ancora propriamente avviata nel percorso -è stata investita da un ragazzo minore il quale, anch’e gli con gli sci da fondo ai piedi, l ‘ ha urtata e l ‘ha fatta cadere a terra, provocandole lesioni.
Si sono costituite in giudizio il
contestando la fondatezza della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti e comunque chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di
e
per essere, in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea, garantito e manlevato dalle stesse.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si sono costituite in giudizio le Compagnie assicurative, chiedendo, per quanto riguarda , il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, nell ‘ eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, di liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno, e per quanto
attiene a Compagnia di Assicurazioni : ‘ 1) In via del tutto preliminare, accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva per l’inoperatività della polizza stipulata dall di con la , stante la copertura dei rischi esclusivamente per ‘Rimborso e spese mediche e assistenza sostenute dall’Assicurato’ per i viaggi d’istruzione. 2) In caso di positivo accertamento del danno ed accoglimento della richiesta di garanzia formulata dal , in persona dell’Avvocatura dello Stato, accertare e dichiarare come unica legittimata al risarcimento del danno, la Compagnia stente il rapporto assicurativo derivante dal contratto ‘ che prevedeva la copertura dell’Istituto scolastico per la Responsabilità Civile ed infortuni, comprese le eventuali spese mediche derivanti da eventi dannosi. 3) Conseguentemente, in caso di dichiarazione di disponibilità da parte Legale rappresentante p.t. della , e dove la stessa dovesse dichiararsi obbligata unica nella prosecuzione del giudizio nel procedimento per cui è causa, dichiarare l’estromissione della , ut supra rappresentate difesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 cpc. 4) Nel merito, rigettare la domanda attrice, stante l’assoluta infondatezza del petitum, della causa petendi comunque sfornita di ogni valida ed efficace prova. 5) Per l’effetto e per tutte le ragioni richiamate rigettare la richiesta di manleva eseguita con l’atto di chiamata in garanzia da parte del come rappresentato e difeso nei confronti della . 6) Nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità della , limitare la stessa esclusivamente in ordine alle spese mediche documentate. 7) Per l’effetto, condannare, le altre parti costituite o il , ognuna in base al proprio titolo, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari in favore della .
La causa è stata istruita documentalmente, tramite l’assunzione di testi e con C.T.U. medico -legale sulla persona dell’attrice e, conclusa l’istruttori a, a ll’udienza del 20 marzo 2025 , le parti hanno precisato le rispettive conclusioni di merito sotto riportate ed il Giudice ha
trattenuto la causa in decisione concedendo loro i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all’art. 190 c.p.c.
Conclusioni dell’att rice: ‘ Piaccia all’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Venezia, contrariis rejectis, – accertato che il sinistro di cui è causa verificatosi il giorno 13.02.2019 sulla pista da sci di fondo denominata Enego Marcesina, è stato determinato da negligenza, imperizia ed imprudenza di un alunno minore appartenente all’Istituto Comprensivo n. 2 corrente in , che inforcati gli sci da fondo, presa velocità e senza alcun controllo, urtava posteriormente la Sig.ra tanto da sbalzarla in aria e poi farla poi cadere rovinosamente a terra; – accertato che la dinamica del sinistro si verificava perché, come è emerso dalle prove orali raccolte, il minore sfuggiva al controllo della docente di educazione fisica che nel momento del sinistro appariva essere l’unica responsabile sulla pista da sci da fondo della scolaresca come è emerso altresì dalle prove orali espletate; accertato che l’attrice a seguito del sinistro subiva lesioni personali gravi, tanto da riportare la frattura del coccige con persistenti dolori derivanti dalla lesione stessa; – accertato che dalla relazione medico legale redatta dal Dott. si quantificavano postumi invalidanti nella misura dell’8% e che i giorni di invalidità temporanea venivano indicati complessivamente in 95 ; – accertato che dalla espletata CTU effettuata dalla Dott. per le lesioni invalidanti di natura permanente veniva riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura di 4/5% (danno biologico); – accertato che la CTU individuava la i.t.p. al 75% in 30 giorni, al 50% in 30 giorni ed al 25% in 30 giorni, riconoscendo congruo solo l’importo di E. 1.051,20 per spese mediche; – accertato che la CTU indicava anche il livello di sofferenza medio per i primi 30 giorni, medio lieve fino alla stabilizzazione dei posti e lieve a postumi stabilizzati, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice come indicati e descritti nell’elaborato peritale d’ufficio, sopra ricordato, quale danno biologico riconosciuto come danno non patrimoniale, spese mediche accertate, quantificabili come segue: età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni; Percentuale di invalidità permanente 5%; Punto danno biologico € 1.741,60; Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40; Punto danno non patrimoniale € 2.177,00; Punto base I.T.T.
€ 115,00; Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 75%; Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 50%; 3 Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 25%; Danno non patrimoniale 5% personalizzato € 10.896,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50; Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00; Spese mediche € 1.051,20; e pertanto per un totale generale, considerata e valutata la personalizzazione, di € 17.122,20, oltre al danno da vacanza rovinata da liquidare in via equitativa, alla rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, alle spese di CTU, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per tutti i danni subiti dall’attrice, vinti i compensi professionali, spese forfettarie, spese sostenute tutte, iva e cap, se dovuti, come per legge .’
Conclusioni convenuto : ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in quanto ente soppresso a seguito del d.l. n. 1/2020; b) nel merito rigettare la domanda di parti attori, perché infondata in fatto e in diritto per quanto detto in narrativa; c) nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese di parte attrice, condannare e di
a tenere indenne l’Amministrazione Scolastica da qualsiasi conseguenza pregiudizievole in forza di quanto stabilito nel contratto di assicurazione, nonché di rimborsare le spese sostenute della P.A. statale nel presente giudizio ex art. 1917 comma 3 c.c.; d) con vittoria di spese e di onorari ‘ .
Conclusioni del terzo chiamato ‘ 1) In via del tutto preliminare, accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva per l’inoperatività della polizza stipulata dall’ n. 2 di con la , stante la copertura dei rischi esclusivamente per ‘Rimborso e spese mediche e assistenza sostenute dall’Assicurato’ per i viaggi d’istruzione. 2) In caso di positivo accertamento del danno ed accoglimento P
della richiesta di garanzia formulata dal , in persona dell’Avvocatura dello Stato, accertare e dichiarare come unica legittimata al risarcimento del danno, la Compagnia
stente il rapporto assicurativo derivante dal contratto
‘
che prevedeva la copertura dell’Istituto scolastico per la Responsabilità Civile ed
infortuni, comprese le eventuali spese mediche derivanti da eventi dannosi. 3) Conseguentemente, in caso di dichiarazione di disponibilità da parte Legale rappresentante p.t. della
, e dove la stessa dovesse dichiararsi obbligata unica nella prosecuzione del giudizio nel procedimento per cui è causa, dichiarare l’estromissione della
, ut
supra rappresentate difesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 cpc. 4) Nel merito, rigettare la domanda attrice, stante l’assoluta infondatezza del petitum, della causa petendi comunque sfornita di ogni valida ed
efficace prova. 5) Per l’effetto e per tutte le ragioni richiamate rigettare la richiesta di manleva eseguita con l’atto di chiamata in garanzia da parte del
come rappresentato e difeso nei confronti della
. 6) Nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità della
, limitare la stessa esclusivamente in ordine alle spese mediche documentate. 7) Per l’effetto, condannare, le altre parti costituite o il
, ognuna in base al proprio titolo, al pagamento di
tutte le spese, diritti ed onorari in favore della
‘
.
Conclusioni del terzo chiamato
:
‘
Voglia
l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in atti, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell’espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell’ assicurato con
. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa,
(oltre oneri fiscali come per legge) oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ‘ .
Innanzitutto, il , in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del dato che, a seguito del d.l. n. 1/2020, il è stato sostituto dai neocostituiti e , per cui l’Avvocatura distret tuale si è costituita nel presente giudizio unicamente per il che, sebbene non indicato puntualmente dall’attore, è l’unico ente dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio avente ad oggetto l’asserita responsabilità dell per il danno occorso all’odierna attrice .
L’eccezione appare nella sostanza inconferente, dato che, in disparte ogni valutazione sulla questione della successione tra il ed il , la carenza di legittimazione passiva dell’organo dello Stato convenuto in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità.
Essa è stata eccepita tempestivamente dall ‘ Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione dell ‘ organo legittimato e la medesima difesa erariale si è costituita per l’Amministrazione legittimata, il , sanando ogni difetto di costituzione e restando perciò preclusa la possibilità di far valere in seguito l ‘ irrituale costituzione del rapporto processuale.
Ciò posto, la vicenda riguarda il sinistro occorso all ‘ attrice, che sarebbe stata urtata da un alunno dell’Istituto Comprensivo INDIRIZZO di sulle piste di sci da fondo
‘ NOME COGNOME ‘, durante un ‘ uscita didattica.
Occorre premettere, in punto di diritto, che la giurisprudenza, in materia di responsabilità degli insegnanti e dell ‘ istituto scolastico per il danno cagionato dall ‘ allievo durante l’esecuzione della prestazione didattica e formativa, distingue tra il caso in cui il minore cagioni danni a terzi da quello di autolesione, ravvisando nel primo caso l’applicabilità della responsabilità aquiliana ex art. 2048 co. 2 c.c. e nel secondo caso di quella contrattuale.
In particolare, nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a terzi, la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità dell’insegnante si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli allievi (Cass. n. 8390/1995), che va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 11453/2003; n. 12424/98), con possibilità dell’insegnante di fornire la prova liberatoria.
Più specificamente, per superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. n. 9542 del 22/04/2009; n. 2657/2003).
Inoltre, il danneggiato deve dimostrare che la lesione è avvenuta nelle circostanze di luogo e di tempo in cui l’alunno era sotto la vigilanza del personale scolastico.
E ‘ ravvisabile un inadempimento del personale scolastico all ‘ obbligo di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l’alunno permanga nella sfera di controllo del personale scolastico.
Dunque, mentre il danneggiato deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto storico e la circostanza che esso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto –
ossia nell’arco temporale e nel luogo ove l’alunno si trovava per l’attività scolastica incombe sull’istituto scolastico l’onere di dimostrare che l’incidente è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.
Può escludersi responsabilità in capo alla direzione scolastica solo laddove essa dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi.
Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione del giudicante, si deve anzitutto verificare se il fatto storico, così come narrato da parte attrice abbia avuto conferma processuale.
Il Ministero convenuto ha dedotto che, nell’ambito della ‘Settimana dello Sport’, istituita dalla Regione Veneto, gli insegnanti di educazione f isica dell’I.C.2 di hanno proposto di effettuare anche una ‘passeggiata con gli sci da fondo’ riservata alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado ‘Bellavitis 2.0′ dell’ I.C. n. 2 di e il giorno 13 febbraio 2019 è stata realizzata l’attività .
I 55 alunni sono partiti alle ore 8.00 in pullman, con quattro docenti accompagnatori. Arrivati al Centro Fondo di Enego alle 9.30 circa, gli alunni hanno indossato il materiale noleggiato (scarponcini, sci e bastoncini) e hanno ascoltato l’intervento concordato con i responsabili del Centro e la passeggiata è iniziata dopo le ore 10.00. Gli alunni in colonna ed intervallati dagli insegnanti accompagnatori, si sono incamminati lungo le piste tracciate. Circa alla modalità dell’accadimento, il Ministero ha narrato: ‘ Durante il percorso di andata, circa a metà strada, un alunno -come riportato dalla docente nella sua relazione – ha urtato in modo del tutto casuale, involontario ed imprevedibile, una persona che si trovava all’interno della pista da sci che stava procedendo lungo il tracciato della pista e andava nello stesso senso di marcia. L’alunno toccava da dietro la Signora ed entrambi sono caduti sulla neve ‘ .
Ciò trova riscontro nella relazione dalla docente Prof.ssa (Allegato nr. 5 al RAPPORTO).
Pertanto, è già il convenuto ad allegare nel suo atto di costituzione, che è stato l’alunno ad urtare l’attrice , provenendo da tergo e facendola cadere.
Ciò appare sufficiente a confermare l’accadimento storico , smentendo le ipotesi di ricostruzioni alternative indicate dalla Compagnia di Assicurazione sulla possibile caduta in via autonoma dell’attrice.
A conferma comunque dell’accaduto, la teste all’udienza del 7.5.2024 ha riferito: ‘ Quando sono arrivata il ragazzino era costernato e spaventato e la sig.ra mi ha detto che bisognava stare più attenti ai ragazzini. Il ragazzo mi ha detto che le era andato addosso. ‘.
Pertanto, si ritiene che le allegazioni di parte attrice in ordine all’accadimento storico abbiano trovato conferma processuale.
Quanto alla prova liberatoria da parte del di avere adeguatamente vigilato sul minore dimostrando l’adozione di tutte le misure idonee, sia sotto il profilo organizzativo, che disciplinare ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che ha prodotto il danno subito dal soggetto terzo, essa non è stata raggiunta.
Molteplici appaiono, invero, le criticità sia sotto il profilo organizzativo, che della concreta vigilanza degli alunni.
È emerso, infatti, dall’istruttoria che il gruppo di ragazzi era consistente (55 alunni) e che molti di loro era inesperto rispetto alla pratica dello sci di fondo.
Il teste ha riferito sul punto: ‘ Qualcuno aveva avuto esperienza con lo sci da discesa, alcuni con il fondo alcuni non avevano mai provato lo sci ‘ e la teste ha specificato: ‘ Nelle giornate precedenti facevamo lezioni in classe per illustrare l’attività e le situazioni tecniche su come usare gli sci. Generalmente lo sci di fondo non è praticato a questa età per cui erano inesperti di questa pratica ‘.
La preparazione era stata, pertanto, teorica e anche l’intervento concordato dagli insegnanti con i responsabili del Centro Fondo di Enego ha avuto la stessa natura.
La teste ha ricordato in proposito: ‘ Hanno detto come agganciarsi gli sci e su come si transita sulle scie tracciate dal centro Fondo ‘ .
Pertanto, non era stata programmata alcuna attività preparatoria pratica prima d’intraprendere la passeggiata , che consentisse ai ragazzi di familiarizzare con gli sci e di far loro sperimentare come rallentare e fermarsi e ciò costituisce una grave imprudenza, soprattutto perché gli insegnanti erano a conoscenza che molti alunni non avevano alcuna esperienza dello sci.
Anche il numero degli insegnanti in rapporto agli alunni appare ex ante poco adeguato ad assicurare un’adeguata vigilanza e ciò per la particolarità della disciplina , della morfologia del luogo dell’attività e del modo di procedere incolonnati che, prevedibilmente, avrebbe creato una lunga colonna difficilmente controllabile dagli insegnanti.
Ed è ciò che è accaduto in concreto, dato che il Prof. non ha visto nulla, mentre la Prof. ha dichiarato: ‘ Il centro Marcesina, dopo un rettilineo ha delle curve per cui non si può avere la visione completa della colonna. Nella specie non ho visto quello che è successo ‘ , per cui risulta evidente il difetto di vigilanza da parte del personale scolastico.
Pertanto, il non ha fornito la prova liberatoria di cui era onerato ed è accertata la sua responsabilità per il sinistro subito dalla sig.ra
Passando alla valutazione del danno subito dall’attrice, deve essere preso in considerazione il danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e, in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell’integrità psico -fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medicolegale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi
giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, ‘ con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medicolegale, sia a quelle relative all’incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ‘, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione della C.T.U. dott.ssa risulta che l’attrice, a seguito del sinistro, ha riportato come conseguenza lesiva un trauma lombo-sacro-coccigeo con frattura del coccige.
Sotto il profilo del danno biologico, la C.T.U. ha ritenuto sussistente un periodo di danno biologico temporaneo pari a 30 (trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e 30 (trenta) giorni al 25% ed una riduzione permanente dell’integrità psico -fisica di natura iatrogena nella misura del 4-5%, con un grado di sofferenza medio per i primi 30 giorni, medio-lieve fino alla stabilizzazione dei postumi e lieve a postumi stabilizzati (p. 6, Relazione).
Pertanto, secondo quanto indicato dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, il danno biologico permanente dell’integrità psico -fisica va liquidato, considerando i punti percentuali di invalidità subita dall’attrice ( 4-5 %), l’età della stessa al momento di stabilizzazione dell’invalidità permanente (anni 57), nella somma di € 5.400,00 (punto base I.T.T. €120 per tutto il periodo) per l’invalidità temporanea , ed € 6.896,50 per il danno permanente , per complessivi € 12.296,50.
P er quanto attiene, poi, all’aspetto cosiddetto ‘dinamico -relazionale’, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all’entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell’integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell’esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico, perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004, n. 3868; Cass. 20.4.2007, n. 9514, e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che ‘ La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Non, dunque, che il danno alla salute ‘comprenda’ pregiudizi dinamico -relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno ‘dinamico -relazionale’. Se non avesse conseguenze ‘dinamico -relazionali’, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile ‘ (Cass. 7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell’ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso
concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza ‘normale’ del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. ‘personalizzazione’, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti ‘dinamico -relazionali’, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.
Nel caso di specie, l’attrice ha allegato che, a seguito del sinistro, ha subito un danno non patrimoniale da ‘vacanza rovinata’.
L’allegazione che l’attrice fosse in vacanza e che il sinistro sia avv enuto il primo giorno di essa non è stata contestata dalle controparti, e tale conseguenza appare effettivamente peculiare ed incidente su tale specifico aspetto relazionale, quale mancato conseguimento di un’occasione per ristabilire le forze psico -fisiche di riserva, per cui a tale titolo può essere riconosciuta una personalizzazione nella misura del 5%.
Con riguardo al danno morale subiettivo -considerato che la CTU ha indicato un livello di sofferenza patito dall’attrice medio per i primi 30 giorni, medio-lieve fino alla stabilizzazione dei postumi e lieve a postumi stabilizzati -è possibile convenire nella valutazione già operata dalle Tabelle di Milano che per siffatta classe d’invalidità permanete e di età prevede un incremento percentuale del punto per sofferenza, sulla base di elementi presuntivi, del 25%, percentuale già considerata nel computo sopra operato.
Il danno non patrimoniale liquidabile all’attrice è complessivamente di € 12.991,33.
Passando ad esaminare le restanti voci di danno, quanto alle spese mediche allegate da parte attrice, la CTU ha ritenuto documentate in atti e meritevoli di rimborso le spese sostenute per complessivi € 1.051,20 (p. 6, Relazione).
Tale somma va rivalutata alla data attuale secondo un indice medio di rivalutazione in € 1.241,47 (coeff. 1,181).
La somma complessivamente liquidabile all’attrice già a valori attuali è di complessivi € 14.152,80.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l’esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l’orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995, Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l’interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante
dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l’interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori di febbraio 2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l’interesse è dovuto dalla data dell’esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Il convenuto ha proposto domanda subordinata, nell’ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, anche solo parziale, di condannarsi
e
a tenerlo
indenne di tutto quanto fosse costretto a pagare a titolo di risarcimento all’attore.
Con riferimento a
,
la
domanda va accolta.
La Compagnia nel costituirsi non ha contestato il rapporto assicurativo, né ha sollevato eccezioni di polizza, per cui essa deve essere condannata a manlevare il dalle conseguenze del presente giudizio.
Con riferimento a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la domanda del va, invece, rigettata.
Sin dal proprio atto di costituzione la Compagnia, pur non contestando la sussistenza del contratto di assicurazione n. 200909441/Ambiente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza delle condizioni di copertura di polizza per il caso specifico.
Tale eccezione, che deve essere letta come eccezione di carenza del diritto sostanziale azionato dalla parte convenuta, è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda di garanzia del , ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero, la lettera B n. 3 pag. 1/24 della polizza stabilisce che: ‘ Il presente contratto di assicurazioni prevede un rimborso per le spese sostenute accertate e documentate e sostenute dall durante il viaggio, per cure od interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. Per maggiori informazioni in merito al contenuto delle coperture assicurative si rimanda all’art. 28 oggetto dell’assicurazione ‘.
L a polizza stipulata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di con la
aveva ad oggetto ex art. 28: ‘ rimborso spese mediche accertate e documentate sostenute durante il viaggio, per cure od interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, manifestatasi durante il periodo di validità della garanzia. la presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’assicurato in viaggio in Italia e all’estero ‘.
Pertanto, i presupposti dell ‘ efficacia di copertura assicurativa della polizza sono la presenza di una ‘malattia’ insorta durante un viaggio scolastico esclusivamente in favore degli assicurati, ossia gli alunni, gli insegnanti e gli operatori scolastici, non certo i terzi, come nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum ) e non di quello indicato nell’atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum : cfr. Cass. S.U. 11.9.2007
n. 19014), e con riferimento all’attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta -soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 7689/2021 R.G. promossa da
Accerta la responsabilità del convenuto , in persona del Ministro pro tempore , per il fatto illecito di cui in premessa e per l’effetto lo condanna a corrispondere a la somma di € 14.152,80, oltre interessi calcolati come in motivazione.
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore , alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’att rice , che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso (di cui € 919 ,00 per la fase di studio; € 777 ,00 per la fase introduttiva; € 1.680,00 per la fase istruttoria; € 1.701 ,00 per la fase decisoria), € 264,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Pone definitivamente le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice a carico della parte convenuta.
4. Accoglie la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della e, per l’effetto, condanna quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore , a tenere indenne il da qualsiasi pregiudizio derivante dalla presente statuizione, nei limiti di polizza, compensando le spese di lite tra il convenuto e la terza
chiamata.
5. Rigetta la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della e, per l’effetto, condanna il , alla rifusione delle spese di lite sostenute 919,00 per la 1.701,00
, in persona del pro tempore dalla Compagnia , che liquida in complessivi € 5.077 ,00 per compenso (di cui € fase di studio; € 777 ,00 per la fase introduttiva; € 1.680 ,00 per la fase istruttoria; € per la fase decisoria), oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%. Venezia, 30/07/2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME