SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 955 2026 – N. R.G. 00039950 2020 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
Il Tribunale di Milano -Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di NUMERO_DOCUMENTO promossa da
,
,
e
, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– attori-
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– convenuti –
e di
in persona del rappresentante legale pro tempore difesa dall’AVV_NOTAIO
, rappresentata e
– convenuta –
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni depo-
sitati in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio l , la RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni derivati dalle omissioni diagnostiche e dalle errate prestazioni sanitarie verificatesi in occasione del ricovero di presso l’ i Piancavallo (Verbania) nel periodo 27.12.2017 -16.02.2018, condotte eziologicamente connesse all’evento lesivo RAGIONE_SOCIALE‘amputazione transfermorale destra effettuata presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 28.03.2018.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie domande gli attori esponevano che:
-in data 27.12.2017 affetto da obesità, veniva ricoverato presso la RAGIONE_SOCIALEO. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Piancavallo (Verbania), centro specializzato nelle disfunzioni alimentari;
-la finalità del ricovero era la riduzione del peso corporeo attraverso il controllo del comportamento alimentare e il recupero RAGIONE_SOCIALE‘articolarità, RAGIONE_SOCIALEa stenia e RAGIONE_SOCIALEa funzionalità globale;
-all’atto del ricovero, il sig. presentava già RAGIONE_SOCIALE ulcerazioni non infette degli arti inferiori come evidente dall’esame obiettivo effettuato all’ingresso ‘in via di guarigione’ a sinistra e ‘attiva’ a destra;
-solo in data 03.01.2018, a distanza di una settimana dal ricovero, il paziente veniva visitato dal chirurgo vascolare il quale evidenziava sostanziali differenze tra i due arti (prevalenza del deficit arterioso a destra e prevalenza del deficit venoso a sinistra), prescriveva una terapia locale -senza, tuttavia, precisare la cadenza temporale RAGIONE_SOCIALE successive medicazioni né indicazioni di asepsi -e, infine, consigliava esame AngioTAC RAGIONE_SOCIALE‘addome e degli arti inferiori per studio vascolare accurato, esami eseguiti solo il 09.02.2018 ma giudicati non attendibili per inadeguatezza tecnica RAGIONE_SOCIALE apparecchiature utilizzate;
-successivamente, in data 08.01.2018, il sig. veniva trasferito presso l’RAGIONE_SOCIALE.O. di Neuroriabilitazione e qui il personale in servizio focalizzava l’attenzione sulle lesioni ulcerative degli arti inferiori, evidenziando dolore in aumento e richiedendo una nuova consulenza chirurgico vascolare che veniva effettuata il 10.01.2018;
-detta consulenza evidenziava, ancora una volta, una netta differenza tra i due arti: il sinistro definito in via di guarigione, mentre il destro con lesione pretibiale a fondo non ben deterso e lesione perimalleolare a fondo sanioso;
-malgrado la gravissima situazione, non venivano svolti ulteriori approfondimenti diagnostici finalizzati a definire la giusta strategia terapeutica, giacché il chirurgo vascolare si limitava a prescrivere medicazioni differenziate per i due arti; inoltre, non veniva prescritta terapia antibiotica di copertura a largo spettro nonostante le lesioni si presentassero ‘ non deterse ed a fondo sanioso ‘;
-in data 15.01.2018 la situazione si aggravava poiché il paziente presentava un picco febbrile a 38° C;
-nonostante i medici ricollegassero la febbre alle lesioni cutanee (come riportato in diaria) non impostavano terapia antibiotica;
-solo in data 22.01.2018 veniva eseguito un tampone colturale e prescritta terapia antibiotica con Claritromicina per os;
-in data 24.01.2018 veniva eseguito un nuovo consulto con il chirurgico vascolare che si limitava a confermare la prescrizione di medicazione come già precedentemente impostata;
-nei giorni 26.01.2018 e 28.01.2018 le medicazioni eseguite dal personale infermieristico, come da prescrizione ‘ogni due giorni’, evidenziavano guarigione RAGIONE_SOCIALE lesioni a sinistra ed evolutività RAGIONE_SOCIALEa ulcera pretibiale a destra che richiedeva nuovamente un ‘debridment’ del fondo RAGIONE_SOCIALEa lesione;
-in data 29.01.2018 i risultati RAGIONE_SOCIALE‘esame colturale eseguito sette giorni prima evidenziavano la presenza di Pseudomonas Aeruginosa, sicché veniva modificata terapia antibiotica sulla base RAGIONE_SOCIALE‘antibiogramma (Ciprofloxacina per os);
-nonostante la presenza di un’infezione da germe aggressivo come lo Pseudomonas Aeruginosa, imprudentemente venivano mantenute le medicazioni per quarantotto ore. mentre le buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica richiedono, in detti casi, una periodicità nella medicazione quotidiana nonché un previo intervento di ‘debridment’ profondo da eseguirsi in sala operatoria da personale medico al fine di abbattere al massimo l’infezione locale;
-in data 31.01.2018, nonostante il cambio di terapia antibiotica, il sig. presentava
un nuovo picco febbrile: a quel punto veniva consultato un infettivologo che consigliava la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘antibiotico in corso;
-nei giorni successivi permaneva quello che nella lettera di dimissione viene definito stato di ‘ febbricola con andamento subcontinuo ‘;
-il 07.02.2018 veniva eseguito il quarto videat vascolare nel quale si confermava la terapia locale RAGIONE_SOCIALEa lesione ulcerativa e, per la prima volta, ad oltre un mese di distanza dalla prima consulenza e dalla esecuzione degli ecocolordoppler degli arti inferiori, si ‘ valutava la possibilità di eseguire angioTAC arti inferiori ‘, esame che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa situazione generale, veniva disposto con notevole ritardo;
-veniva poi effettuato un nuovo consulto infettivologico che confermava di ‘ non intraprendere alcun trattamento antibiotico nonostante la presenza di una infezione ‘;
-l’esame TAC addome ed Angio -TAC, richiesto su indicazione del chirurgo vascolare sin dal 03.01.2018, veniva eseguito solo in data 09.02.2018 ma i rilievi risultavano non attendibili ‘ a causa del peso del paziente e RAGIONE_SOCIALEa diluizione del mezzo di contrasto ‘;
-dunque, dopo quaranta giorni di ricovero e a fronte di una lesione infetta e in evoluzione negativa all’arto inferiore destro, il sig. non era stato trasferito in altra struttura specialistica, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria convenuta rispetto alla cura e al trattamento di tale specifica patologia;
-in data 15.02.2018, a poche ore da un nuovo rialzo febbrile e nonostante la situazione compromessa, i medici curanti programmavano la dimissione RAGIONE_SOCIALE‘attore per il giorno successivo);
-dalla lettera di dimissioni si evince che: a) il sig. era in una presunta fase di guarigione; b) non veniva data nessuna indicazione sulle cure inerenti alla lesione se non una generica ‘medicazione’ non specificata; c) non veniva prescritta alcuna terapia antibiotica, bensì un generico controllo RAGIONE_SOCIALEa temperatura corporea;
-il 20.02.2018 il sig. si sottoponeva a visita specialistica domiciliare da parte di un chirurgo vascolare, autonomamente reperito, e il 01.03.2018 veniva ricoverato presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-presso detta struttura veniva sottoposto ad angio-TAC che, a differenza di quanto avvenuto presso l’ , consentiva di verificare approfonditamente lo stato del circolo arterioso e mostrava una situazione di grave compromissione (a destra occlusione
femoropoplitea e riabitazione di un solo vaso di gamba suscettibile di rivascolarizzazione);
-il quadro clinico era inoltre aggravato dal perdurare RAGIONE_SOCIALE‘infezione da Pseudomonas Aeruginosa;
-i medici del RAGIONE_SOCIALE, a quel punto, tentavano di salvare l’arto tramite un intervento di bypass femoro-tibiale in vena safena, intervento che si concludeva con esito positivo consentendo la rivascolarizzazione distale;
-tuttavia, nonostante il buon funzionamento del bypass e la conseguente ottimizzazione RAGIONE_SOCIALEa terapia antibiotica, la compromissione RAGIONE_SOCIALEo stato locale risultava tale da non consentire nei giorni successivi all’intervento un adeguato miglioramento RAGIONE_SOCIALE lesioni;
-per tale motivo, dopo consulto collegiale, in data 28.03.2018 si eseguiva intervento di amputazione transfemorale;
-a causa RAGIONE_SOCIALEa descritta amputazione, il sig. subiva postumi invalidanti permanenti nella misura del 35%, in relazione ai quali chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, nonché pativa una invalidità temporanea assoluta pari a centottanta giorni;
-la moglie e i due figli e lamentavano invece danni iure proprio conseguenti all’evento lesivo occorso al loro familiare, sia di tipo morale che di tipo esistenziale.
-Nel costituirsi in giudizio, l’ e il AVV_NOTAIO invocavano il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande formulate nei loro confronti. In particolare, escludevano qualsiasi profilo di responsabilità per l’amputazione subìta dal paziente, amputazione resa invece necessaria dallo stato di grave obesità del medesimo (che all’epoca pesava oltre 200 chilogrammi) e dalla scarsissima vascolarizzazione dei suoi arti inferiori. In un simile contesto, le inadempienze e le condotte censurate dagli attori sarebbero state comunque ininfluenti nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento di amputazione, giacché eventuali condotte gestionali alternative non avrebbero evitato tale opzione terapeutica. Si costituiva altresì la quale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda rivolta nei suoi confronti e nel merito chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di parte attrice. Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., espletata consulenza tecnica d’ufficio legale e assunte le prove testimoniali, all’udienza del 17.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa assegnazione dei termini di legge per lo
-medicoscambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. -Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la domanda proposta dagli attori nei confronti di in quanto, al momento RAGIONE_SOCIALEa instaurazione del giudizio, il soggetto danneggiato non aveva il diritto di agire direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘impresa che presta la copertura RAGIONE_SOCIALE alla struttura sanitaria. Tale diritto è stato infatti introdotto con l’art. 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) il quale, tuttavia, trova applicazione solo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo volto a determinare i requisiti minimi RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 12, comma 6, legge GelliBianco: ‘ Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie ‘).
Ora, il suddetto decreto attuativo è da individuare nel decreto del RAGIONE_SOCIALE Made RAGIONE_SOCIALE Italy n. 232 del 15.12.2023, entrato in vigore in data 01.03.2024. Pertanto, è solo a decorrere da tale data che il danneggiato è legittimato ad esercitare l’azione diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, la predetta legittimazione non sussiste poiché la domanda è stata proposta anni prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto citato.
-Ciò detto, ritiene il Tribunale che la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ e di sia parzialmente fondata.
5.1. -Con riferimento alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria, viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, Legge Gelli -Bianco secondo la quale ‘ La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione, si avvalga RAGIONE_SOCIALE‘opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti RAGIONE_SOCIALEa struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, RAGIONE_SOCIALE loro condotte dolose o colpose ‘.
Già in precedenza dottrina e giurisprudenza avevano elaborato la figura del contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria è tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce nell’effettuazione RAGIONE_SOCIALE cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere, onde si configura una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., con correlata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1228 c.c. nel caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione eseguita diretta-
mente dal personale sanitario ( ex multis , Cassazione, sez. III civile, n. 10616/2012; Trib. Milano, sez. I civile, n. 14401/2014).
Sotto quest’ultimo profilo, ‘ va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso RAGIONE_SOCIALE scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di decidere come provvedere all’adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d’impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell’esecuzione di prestazioni complesse; ne consegue che, se la struttura si avvale RAGIONE_SOCIALEa “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità), si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale RAGIONE_SOCIALE‘esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività del terzo per l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l’avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘attività altrui per l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833) ‘ (Cassazione, sez. III civile, n. 28987/2019).
5.2. -La consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa ha evidenziato la sussistenza di condotte del personale medico RAGIONE_SOCIALEa struttura convenuta connotate da plurimi profili di negligenza, imprudenza e imperizia.
In particolare, come emerge dalla relazione in atti, i consulenti tecnici hanno rilevato le seguenti criticità da porre in nesso causale con l’evento lesivo RAGIONE_SOCIALE‘amputazione:
omesso esame Angio TAC: il paziente veniva dimesso in data 16.02.2018, nonostante il mancato completamento diagnostico RAGIONE_SOCIALEa causa arteriosa sottostante alla patologia ulcerosa;
inadeguatezza nella gestione RAGIONE_SOCIALE lesioni infette emerse in costanza di ricovero in termini di cadenza e verifica RAGIONE_SOCIALE relative medicazioni, anche alla luce dei caratteri del paziente (obeso, diabetico, portatore di ulcere cutanee con elevato rischio infettivo);
imprudenza nel rinvio a domicilio del paziente in quanto detto rinvio non veniva accompagnato da specifici accorgimenti in merito al monitoraggio RAGIONE_SOCIALE lesioni cutanee (senza
eseguire, ad esempio, esami emato-chimici) né da accertamenti diagnostici vascolari (in particolare, riprogrammazione RAGIONE_SOCIALE‘esame Angio -TC).
Il collegio peritale ha evidenziato che il sig. al momento del ricovero presso la RAGIONE_SOCIALEORAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, era affetto da una serie di condizioni patologiche, prevalentemente a carattere cronico stabilizzato, quali la marcata obesità e una paraparesi parziale in esiti di sofferenza midollare da fistola artero-venosa.
La condizione patologica evolutiva più importante era rappresentata dalla insufficienza vascolare agli arti inferiori, segnalata nell’esame obiettivo generale all’ingresso sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa ‘ vasta impetiginizzazione gambe con lesioni ulcerative bilaterali (attiva a destra, in cicatrizzazione a sinistra ed escara pretibiale a destra) ‘.
La condizione vascolare degli arti inferiori veniva precisata una settimana circa dopo il ricovero (03.01.2018) mediante l’esecuzione di un esame Ecocolor -Doppler arterioso e venoso degli arti inferiori, oltre che per mezzo di una consulenza del chirurgo vascolare. L’esame strumentale del circolo venoso concludeva per una insufficienza venosa cronica agli arti inferiori in obesità grave, con incontinenza valvolare del circolo venoso profondo, più marcata a sinistra, possibile espressione di pregresse trombosi. L’esame strumentale del circolo arterioso concludeva per ateromasia RAGIONE_SOCIALEa arteria femorale comune e profonda di destra ed occlusione RAGIONE_SOCIALE‘arteria femorale superficiale e poplitea di destra, senza possibilità di alcun campionamento dei flussi a livello dei vasi tibiali.
Al fine di effettuare un più accurato studio vascolare, il chirurgo vascolare consigliava esame AngioTAC RAGIONE_SOCIALE‘addome e degli arti inferiori e prescriveva una terapia locale, senza, tuttavia, precisare la cadenza temporale RAGIONE_SOCIALE successive medicazioni né prescrivere indicazioni di asepsi.
L’ Angio-TAC, fondamentale ai fini diagnostici, veniva eseguita una prima volta presso l’RAGIONE_SOCIALE s olo in data 09.02.2018, ma i rilievi non risultavano attendibili ‘ per inadeguatezza tecnica RAGIONE_SOCIALE apparecchiature disponibili ‘. Tale esame non veniva riprogrammato, sicché il paziente veniva dimesso in assenza del dato strumentale ricavabile dall’esame disposto (pag. 28 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
Una secondo esame di Angio-TAC, questa volta con risultati diagnostici attendibili, veniva eseguito presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 02.03.2018, quasi sessanta giorni dopo la prescrizione del chirurgo vascolare del 03.01.2018.
Con riferimento all’infezione contratta all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria, i consulenti tecnici hanno precisato che ‘ non vi è prova che all’ingresso (27/12/17) le lesioni, da lungo tempo presenti, fossero
infette: lo divennero dopo alcuni giorni (in particolare, da metà gennaio 2018), in linea con il successivo riscontro di infezione da Pseudomonas aeruginosa dai campioni prelevati ‘ (pag. 28 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
Al riguardo, le indagini peritali hanno accertato che detto agente infettivo, tipico degli ambienti ospedalieri, ‘ricorre allorquando non viene rispettata la doverosa catena di asepsi nella gestione di un paziente ‘. Nel caso di specie, i consulenti hanno ritenuto che ‘ analizzando l’evoluzione clinica, il momento di maggior rischio possa ragionevolmente inquadrarsi nelle procedure di medicazione RAGIONE_SOCIALE lesioni cutanee del paziente, peraltro eseguite in maniera non scevra da critiche ‘.
A fronte di tali rilievi, la struttura convenuta non ha dimostrato né di avere adottato tutte le cautele prescritte per prevenire il rischio di infezioni nosocomiali, né di avere poi concretamente applicato i protocolli di prevenzione RAGIONE_SOCIALE infezioni nel caso di specie, venendo così meno all’onere di fornire la prova liberatoria specificamente posto a suo carico (cfr. Cassazione n. 6386/2023 e Cass. n. 4864/2021, secondo cui ‘ in applicazione dei principi sul riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento RAGIONE_SOCIALEa situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova RAGIONE_SOCIALEa causa imprevedibile ed inevitabile RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione RAGIONE_SOCIALE infezioni nel caso specifico ‘).
Ancora, in ordine al trattamento clinico RAGIONE_SOCIALEa predetta infezione, i CC.TT.UU. hanno rimarcato che ‘ quando si verificò l’infezione, con manifestazioni essudative locali e ripercussioni generali (rialzo febbrile), il chirurgo vascolare prescrisse l’opportuna terapia ma senza indicare la cadenza RAGIONE_SOCIALE medicazioni. Inoltre, risulta come queste ultime sono state sempre eseguite dal personale infermieristico, compresa l’operazione di escissione del tessuto necrotico, procedura di competenza medico-chirurgica. La cadenza RAGIONE_SOCIALE medicazioni -in media ogni due giorni -fu in tale periodo inferiore alle necessità come indicate dalla dottrina e dalla pratica clinica, che la prevedono almeno quotidiana (se non con frequenza anche maggiore); ciò in tutti i campi RAGIONE_SOCIALEa chirurgia (generale, toracica, vascolare), specie quando sia attiva la Pseudomonas aeruginosa’ (pag. 28 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
Il collegio peritale ha, inoltre, ritenuto censurabile la modalità di somministrazione RAGIONE_SOCIALEa terapia antibiotica, dal momento che quest’ultima venne eseguita per alcuni giorni per poi essere sospesa su suggerimento, non meglio motivato, RAGIONE_SOCIALE‘infettivologo chiamato a consulto.
Ancora, la relazione peritale ha qualificato come imprudente il rinvio a domicilio del paziente
senza che a ciò si accompagnasse né un adeguato monitoraggio RAGIONE_SOCIALE lesioni cutanee, né i necessari accertamenti diagnostici vascolari (in particolare, riprogrammazione RAGIONE_SOCIALE‘esame angio -TC: pag. 29 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
L’aggravarsi RAGIONE_SOCIALEa condizione morbosa, difatti, motivava il successivo ricovero in data 01.03.2018 del paziente nel reparto di chirurgia vascolare del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ‘ tipologia di reparto ove il paziente avrebbe dovuto essere prudentemente trasferito ben prima’ : e infatti, ‘ data l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa struttura ad accogliere siffatto paziente per eseguire detto esame, i sanitari avrebbero dovuto disporre, in tempi brevi, l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘indagine presso un’altra struttura. L’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘Angio -TC avrebbe recato il vantaggio di meglio inquadrare la patologia prima di inizio marzo 2018 (e cioè ragionevolmente entro la prima metà del gennaio 2018, qualora il paziente fosse stato indirizzato presso diversa struttura per eseguire l’esame), così da ricorrere ad un intervento di rivascolarizzazione in un’epoca ove il quadro sarebbe stato con ogni probabilità più favorevole ‘ (pag. 29 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
I consulenti hanno perciò concluso affermando che l’evento lesivo RAGIONE_SOCIALE‘amputazione è imputabile alla ‘ sequela di infezioni occorsa in ambiente ospedaliero (aggravata dall’operato dei sanitari RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria convenuta) ‘ (pag. 32 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
Nella relazione integrativa depositata in data 01.09.2022, i CC.TT.UU. hanno ribadito come le carenze attribuibili all’RAGIONE_SOCIALE ( i.e. inerzia diagnostico-terapeutica, infezione per presumibile inadeguata asepsi, trattamento RAGIONE_SOCIALE lesioni infette non conforme alle buone pratiche mediche, imprudenti dimissioni del paziente) compromettevano il risultato del successivo intervento di rivascolarizzazione eseguito presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE causando, da ultimo, l’amputazione trasnfemorale destra.
5.3. -Ad avviso del Tribunale, le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio appaiono condivisibili in quanto frutto di un’accurata valutazione di tutti i dati emergenti dalla documentazione clinica prodotta, fondate sull’applicazione di criteri tecnici esenti da censure e motivate con logicità e in modo esaustivo.
Esse denotano la sussistenza di una responsabilità RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria convenuta derivante sia da gravi omissioni, sia da inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese dal personale medico tali da aver concausato, in misura prevalente, l’evento lesivo RAGIONE_SOCIALE‘amputazione.
A fronte RAGIONE_SOCIALE evidenze acquisite in merito al nesso causale tra l’inadempimento dei sanitari e l’evento dannoso, la struttura convenuta non ha provato come avrebbe dovuto -l’assenza del suddetto legame eziologico ‘per essersi verificato l’evento per cause ad essa non imputabili ‘ (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 31/07/2024, n. 21511), essendosi limitata ad affermazioni di mero principio in relazione all’assenza di condotte colpose ad essa imputabili.
Inoltre, prive di pregio sono le affermazioni di parte convenuta circa la mancanza di efficienza eziologica RAGIONE_SOCIALE condotte contestate dagli attori in quanto ‘ le asserite inadempienze e le supposte condotte criticabili sono da considerarsi sostanzialmente ininfluenti nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento di amputazione ‘. Ciò in quanto, prosegue la struttura sanitaria convenuta ‘ quand’anche fosse stata eseguita la rivascolarizzazione chirurgica nel mese di gennaio 2018, come auspicato dai CTU, nel caso concreto, in paziente grande obeso, con ridotta mobilità, affetto da DM, paraparesi, insufficienza venosa cronica da pregressa TVP ed EP, con lesioni trofiche ad etiopatogenesi mista arteriosa e venosa con sovrainfezione batterica, non vi sono elementi tecnici che permettano di sostenere, in via di probabilità qualificata, la concreta evitabilità di sviluppo del quadro settico che ha imposto l’intervento di amputazione ‘ (pag. 16 RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 3893/2016; Cass. n. 28986/2019) ha ripetutamente chiarito che nell’ipotesi in cui si individui un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del nesso di causalità materiale (tra condotta del danneggiante ed evento dannoso) appartenendo a una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario. Diversamente, la patologia preesistente potrà essere tenuta in considerazione nel successivo e autonomo momento di determinazione del risarcimento (cd. causalità giuridica).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare che l’evento lesivo sia dipeso unicamente dallo stato patologico preesistente del paziente, mentre la relazione dei CC.TT.UU. ha accertato che la menomazione preesistente si è posta in ‘concorso’ con le gravi inadempienze attribuibili alla struttura sanitaria ( ‘ valutando tutti gli elementi causali, cioè sia quelle ricollegabili alle condizioni pre-esistenti e concorrenti del paziente, sia quelli rapportabili vuoi alla intervenuta infezione nosocomiale in costanza di ricovero, vuoi alle condotte tenute dai sanitari e giudicate come censurabili nei termini precedentemente precisati, riteniamo che il peso esercitato dalle identificate inadempienze (di ordine diagnostico e clinicoassistenziale, nell’ambito di una identifica infezione, occorsa in ambiente ospedaliero) assurga ad elemento causale idoneo nel determinismo RAGIONE_SOCIALEa negativa evoluzione dei fatti, pur in concorso con le succitate gravi condizioni patologiche di base del paziente (in particolare, grave arteriopatia obliterante cronica RAGIONE_SOCIALE‘arto inferiore destro in paziente affetto da altrettanto apprezzabili comorbilità, in primis marcata paraparesi con grave obesità) ‘: pag. 30 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
5.4 -Con riferimento alla responsabilità del AVV_NOTAIO in qualità di chirurgo vascolare
operante presso la struttura convenuta, alla luce degli elementi emersi in sede di CTU, egli deve essere ritenuto responsabile, secondo gli artt. 2043 cc e 7, comma 3, Legge Gelli-Bianco, RAGIONE_SOCIALE omissioni diagnostiche e RAGIONE_SOCIALE errate prestazioni sanitarie espletate in occasione del ricovero di presso l’ , omissioni e condotte eziologicamente connesse all’evento lesivo RAGIONE_SOCIALE‘amputazione occorso in data 28.03.2018.
6. -Alla luce RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dal collegio peritale, deve quindi procedersi alla quantificazione dei danni subiti da a causa RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa supra descritta.
In primo luogo, va riconosciuta la sussistenza di un danno biologico permanente nei termini che seguono.
Per opinione ormai consolidata, il danno non patrimoniale da lesione RAGIONE_SOCIALEa salute e RAGIONE_SOCIALE‘integrità fisica RAGIONE_SOCIALEa persona compendia in sé due distinte voci di danno biologico, comprendendo la componente dinamico-relazionale e la sofferenza soggettiva interiore del paziente: si tratta di voci che devono essere entrambe allegate e provate. Con particolare riferimento al cd. danno morale, a fini probatori è possibile procedere anche per presunzioni, purché la parte abbia soddisfatto in modo puntuale l’onere di allegazione dei fatti in cui si sviluppa la predetta sofferenza interiore (Cassazione, sez. III civile, n. 25164/2020; Cassazione, sez. III civile, n. 6444/2023; Trib. Milano, sez. X civile, n. 8014/2021).
In particolare, in ordine alla prova del danno morale, la giurisprudenza attribuisce alla lesione psicofisica un valore presuntivo suscettibile di legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale ‘ attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione RAGIONE_SOCIALEa vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico) ‘ (Cass. n. 6444/2023).
Al riguardo, ‘ un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione RAGIONE_SOCIALEa salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale ‘ (Cass. n. 20661/2024).
Nel caso di specie, gli elementi risultanti dalla escussione RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali consentono di corroborare la predetta presunzione. Difatti, dalla testimonianza di (nipote di emerge che, prima RAGIONE_SOCIALE‘amputazione, l’attore, pur affetto da paraplegia in-
completa, frequentava amici e parenti, organizzando feste in casa e partecipando a ritrovi conviviali fuori casa (‘ Era il promotore di Natali, feste in famiglia, karaoke ‘), mentre, dopo l’amputazione, ha iniziato a evitare i contatti con gli amici (‘ Quando lo chiamano gli amici, proponendo di andarlo a trovare, lui rimanda sempre ‘) e si presenta abbattuto (‘ È spento, non c’è più iniziativa su nulla. A lui viene sempre portato il piatto a letto ‘).
Le medesime circostanze sono state confermate dal teste con particolare riferimento alla sofferenza interiore patita dall’amico (‘ La mia paura è che lui non abbia più voglia di vivere ‘).
Ad avviso del Tribunale, gli elementi allegati e provati da parte attrice (mutamento in peius RAGIONE_SOCIALE relazioni sociali, rifiuto di contatti esterni, percezione di perdita di vitalità da parte dei suoi amici) rafforzano il valore presuntivo da attribuirsi alla gravità RAGIONE_SOCIALEa lesione connessa all’intervento di amputazione.
Le dichiarazioni testimoniali di cui sopra hanno, dunque, fatto emergere elementi idonei e sufficienti a provare, in via inferenziale, alcuni aspetti interiori connessi al dolore RAGIONE_SOCIALE‘animo, alla vergogna e alla disistima di sé conseguenti all’illecito subito dall’attore, tutti aspetti rilevanti ai fini del riconoscimento di una voce di danno, quello morale, autonoma rispetto al danno biologico cd. dinamico-relazionale.
Si ritiene, in conseguenza, di procedere alla liquidazione del danno biologico permanente sia nella componente dinamico-relazionale, così come accertata e determinata in sede di consulenza tecnica, sia nella componente RAGIONE_SOCIALEa sofferenza soggettiva interiore (cd. danno morale).
A tal fine, occorre tenere conto, in questa sede, RAGIONE_SOCIALEo stato patologico preesistente del paziente valutato dai CC.TT.UU. come ‘concorrente’ rispetto alla causazione del danno insieme con le condotte inadempienti RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria (pag. 30 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
Secondo l’insegnamento di Cass. n. 28986/2019, le menomazioni concorrenti vanno tenute in considerazione:
stimando in punti percentuali l’invalidità complessiva RAGIONE_SOCIALE‘individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall’illecito) e convertendola in denaro;
stimando in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all’illecito e convertendola in denaro;
sottraendo l’importo (b) dall’importo (a).
Pertanto, facendo applicazione dei principi appena esposti:
considerata la percentuale attuale di invalidità permanente, come valutata dai CC.TT.UU., pari all’80% a cui corrisponde una monetizzazione pari a euro 832.658,00 (determinata secondo le Tabelle milanesi ed. 2024);
considerata la percentuale di invalidità permanente preesistente all’illecito, come valutata dai CC.TT.UU., pari al 66% a cui corrisponde una monetizzazione pari a euro 645.029,00 (determinata secondo le Tabelle milanesi ed. 2024);
il danno biologico differenziale, comprensivo del danno morale, va determinato in euro 187.629,00 (euro 832.658,00 – euro 645.029,00).
Si ritiene di non dover procedere ad ulteriore personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, dal momento che l’attore non ha allegato né provato specifiche ‘ conseguenze anomale o del tutto peculiari ‘ (Cass. n. 31681/2024), rientrando i postumi lamentati tra le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi RAGIONE_SOCIALEo stesso grado sofferti da persone RAGIONE_SOCIALEa stessa età.
Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, in sede di consulenza tecnica è stato ravvisato un periodo di inabilità biologica assoluta di tre mesi ‘ alla luce vuoi del protratto periodo di ricovero ospedaliero vuoi di un’attendibile fase di ragionevole immobilizzazione del paziente all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura chirurgica altamente invalidante (i.e. amputazione trans-femorale destra in soggetto già portatore di importante complesso menomante) ‘ (pag. 33 RAGIONE_SOCIALEa relazione).
Pertanto, applicando le Tabelle milanesi ed. 2024, considerati giorni 90 di inabilità assoluta e ritenendo sussistente anche la componente del danno da sofferenza interiore per le ragioni già esposte supra , va riconosciuto un danno biologico temporaneo pari a euro 10.350,00 (euro 115 * 90 gg).
Il danno biologico ammonta quindi alla somma complessiva di euro 197.979,00 (di cui permanente euro 187.629,00 e temporaneo euro 10.350,00), espressa in moneta attuale, su cui sono dovuti gli interessi in misura legale.
Al riguardo occorre considerare che ‘ in materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento RAGIONE_SOCIALEa moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento RAGIONE_SOCIALEa obbligazione’ (Cass. n. 7948/2020).
Pertanto, essendosi liquidato il danno in moneta attuale e non risultando dimostrato un maggior danno, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data RAGIONE_SOCIALEa liquidazione al saldo.
7. -Il Tribunale ritiene invece che le domande risarcitorie proposte dai familiari non meritino accoglimento.
Dette parti non hanno invero offerto elementi sufficienti a dimostrare, neppure per via presuntiva, un danno non patrimoniale risarcibile, sia nella componente dinamico-relazionale che nella componente soggettivo-interiore. In particolare, non hanno dedotto fatti specifici a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria domanda, essendosi piuttosto limitate a richiamare concetti generici non proiettati nel singolo caso concreto.
Con particolare riferimento alla sig.ra non risultano allegati elementi sufficienti per dimostrare lo ‘ sconvolgimento RAGIONE_SOCIALE abitudini di vita ‘ nonché i pregiudizi che l’intervento subito dal marito avrebbe arrecato alla sua sfera dinamico-relazionale. A tal proposito occorre considerare che la stessa, ancor prima RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo, verosimilmente offriva assistenza al marito, già affetto da una serie di condizioni patologiche invalidanti, quali la marcata obesità e una paraparesi parziale. Parte attrice non ha dunque allegato né provato quel quid pluris in termini di maggior tempo di assistenza e/o di più intensa esplicazione di energie fisiche necessarie al fine di soddisfare le esigenze di cura del marito, così come richiesto, in generale, dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, secondo cui ‘ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia RAGIONE_SOCIALEa sofferenza morale che RAGIONE_SOCIALEa privazione, ovvero diminuzione o modificazione RAGIONE_SOCIALE attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato ‘ (Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11212/2019).
Nella medesima prospettiva, non si ritengono accoglibili le domande proposte dai figli e
che parimenti non hanno allegato né provato specifici elementi dai quali inferire un’alterazione peggiorativa RAGIONE_SOCIALE loro abitudini di vita in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘intervento subito dal padre.
8. -Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura RAGIONE_SOCIALEa causa e tenuto conto del pregio RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva svolta nonché del numero e RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche trattate.
Le spese RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno poste in via
Il AVV_NOTAIO COGNOME
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del ott. NOME COGNOME