Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4280 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4280 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8341/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5564/2016 depositata il 27/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnativa di avviso di accertamento per l’anno 2006, con cui era stata contestata a NOME COGNOME la plusvalenza non dichiarata di euro 500.000,00, relativa ad un atto di cessione di terreni edificabili, la contribuente, in data 27.1.2012, impugnava l’accertamento contestandone la fondatezza.
L’Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e, in rito, l’inammissibilità del ricorso della contribuente per tardività.
La CTP accoglieva il ricorso della contribuente.
Appellava l’RAGIONE_SOCIALE, insistendo sulla eccezione di tardività del ricorso introduttivo.
La Commissione regionale, con sentenza n. 3926/1/2014, accoglieva l’appello dell’Ufficio accertando che la notifica dell’avviso di accertamento si era perfezionata in data 24.11.2011 ai sensi dell’art. 140 c.p.с., non rilevando quando la contribuente aveva ritirato il plico dall’ufficio postale; da ciò derivava, per i giudici di appello, la tardività del ricorso proposto, notificato all’RAGIONE_SOCIALE il 27.1.2012.
La contribuente, avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 comma 1, num. 3 c.p.с. assumendo di aver rinvenuto solo nel 2015 la documentazione attestante che la notifica di accertamento era avvenuta in data 1.12.2011, con il ritiro del plico presso l’Ufficio postale.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente, osservando che la sentenza della CTR che aveva dichiarato tardivo il ricorso introduttivo era affetta da errore di diritto e, quindi, era soggetta solo a ricorso per cassazione.
Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380bis.1 c.p.с., e resis te con controricorso l’Amministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 395, num. 3 e 396 c.p.c., lamentando che la Commissione regionale avrebbe rigettato il ricorso per revocazione non in quanto proposto tardivamente rispetto al ritrovamento dei documenti, ma perché, a sua detta, i documenti si sarebbero potuti ottenere prima della definitività della sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 395, num. 3 e 396 c.p.c.; lamenta la contribuente che la CTR abbia erroneamente ritenuto che non fossa stata fornita prova della forza maggiore o del fatto dell’avversario.
Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3 с.р.c. , la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 395, num. 3, e 396 c.p.c., deducendo che la Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto non decisiva la documentazione prodotta, laddove ha ritenuto che, sulla base del tenore della motivazione della sentenza di appello grado, se anche fosse stata prodotta siffatta documentazione la decisione non sarebbe mutata affatto.
I motivi, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondati.
Come si apprende dalla pronuncia impugnata, la Commissione regionale, nella sentenza di appello n. 3926/1/2014, oggetto del ricorso per revocazione, aveva ritenuto tardivo il ricorso introduttivo rilevando che la notificazione dell’atto di accertamento impugnato , effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.с. , si doveva intendere perfezionata alla data in cui erano state espletate da parte del messo notificatore tutte le formalità previste da tale disposizione, mentre ai fini del perfezionamento non aveva ritenuto -in radice – rilevante la data di ricevimento della seconda raccomandata, informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale.
Ora, questa Corte ha costantemente affermato che le notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del
piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese, nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010 e Cass., Sez. 6 -2, n. 19772 del 02/10/2015, da ultimo richiamata da Cass., Sez. T, n. 14452 del 29/05/2025).
Come correttamente osservato nella qui gravata sentenza, la statuizione della CTR del Lazio, dunque affetta da errore di diritto, andava impugnata con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., e non per revocazione, avendo espressamente i giudici di appello ritenuto irrilevante, e neppure richiesta, la prova della ricezione della notifica, successivamente fornita dalla contribuente in sede di ricorso per revocazione.
Ha correttamente concluso la Commissione territoriale, adita con ricorso per revocazione, nella sentenza impugnata, che «In definitiva quel che è avvenuto configura un errore di diritto commesso dalla CTR sulle modalità di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., errore che avrebbe potuto essere fatto valere con ricorso in Cassazione, il che non è avvenuto ».
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME