Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 458 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24495-2021 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 700/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza
Considerato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motiv per la cassazione della sentenza n. 700 del 2021 della Corte di appello Lecce, esponendo che:
Mo
avevdtmvenuto la RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento d danni conseguenti all’erronea dichiarazione ISEE 2008 utilizzata da primo dei deducenti per ottenere una borsa di studio in favore d secondo;
-era infatti stato omesso l’inserimento dei redditi di NOME COGNOME coniuge del primo attore e madre del secondo;
il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dall Corte di appello / secondo cui dalla documentazione in atti risultava la dichiarazione di responsabilità sottoscritta da NOME COGNOME COGNOME in particolare alla composizione del nucleo familiare, nella qu non risultava il nominativo della COGNOMECOGNOME mentre non potev attribuirsi attendibilità alla deposizione di quest’ultima – a mente quale era stato il dipendente della società convenuta a indicare che reddito della deponente non avrebbe dovuto inserirsi poiché residente altrove rispetto al marito e al figlio – in quanto la stessa avev stringente interesse determinato dagli obblighi di mantenimento ne confronti del figlio studente;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, corredatt da memoria;
Vista la la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis proc. civ.;
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Rilevato che
con il primo motivo si prospetta l’errore della Corte territoria avrebbe mancato di considerare come negli anni precedenti lo stesso operatore CAF aveva compilato la dichiarazione dei redditi dei coniugi, sicché non potev ignorare la percezione di autonomo reddito della COGNOMEto e la necessità d inserire i relativi dati, rientrando tutto ciò negli obblighi di assistenza;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazio dell’art. 246 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe mancando di considerare che la testimone COGNOME non avrebbe avuto legittimazione a contraddire nel giudizio e, dunque, non avrebbe potu aprioristicamente escludersi ogni valenza alle sue dichiarazioni testimoniali;
Rilevato che
il primo motivo di ricorso è inammissibile;
infatti, la parte non spiega perché la circostanza per cui l’operatore aveva compilato in non meglio specificati anni precedenti la dichiarazione redditi dei coniugi avrebbe dovuto indurlo a richiedere informazioni a fr dell’accertata dichiarazione di responsabilità consegnata da NOME COGNOME, in cui si limitava il nucleo familiare allo stesso padre e al fig 3 della sentenza gravata);
dunque, fermo che il giudice di secondo grado ha affermato, senza censure, che tra gli obblighi della società convenuta effettivamente vi quello di assistenza del cliente, e constatata la mancata localizzazione specif della documentazione inerente alla dichiarazione dei redditi nell’incart seconde cure, sebbene menzionata in un inciso della riferita sentenza di prim grado, la censura si rivela per un verso aspecifica, non misurandosi con compiuta ragione decisoria della Corte territoriale, per altro verso, dunqu violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/20 34469), per altro verso ancora innervata da profili di rilettura ist estranei alla sede di legittimità;
il secondo motivo è inammissibile;
la Corte territoriale ha escluso l’attendibilità della teste in riscontrato interesse di fatto conseguente agli obblighi di mantenimento ver il figlio studente, con valutazione istruttoria anch’essa non rivedibile da giudice di legittimità (cfr. Cass., 09/08/2019, n. 21239);
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in s alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità di parte controric liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spe forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Co dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e ne misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a t contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 23 novembre 2022,
Il Presidente