Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27648 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
R.G. 20025/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 3/7/2023
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA. CADUTA SU TOMBINO STRADALE.
sul ricorso n. 20025 del 2020 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 1538/2019 depositata il 13/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune RAGIONE_SOCIALE Scafati, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non posizionato a regola d’arte in quanto mancante di una striscia obliqua di asfalto, per cui i suoi bordi non combaciavano con la pavimentazione del marciapiede.
Aggiunse, a sostegno della domanda, che la caduta era avvenuta intorno alle ore 18 del 4 novembre 2008 e che nell’avvallamento venutosi a creare si erano accumulati detriti, foglie e cartacce, per cui la situazione di pericolo non era visibile né in alcun modo segnalata.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico legale, accolse in parte la domanda e, ritenuto un concorso di colpa dell’attrice nella misura de l 30 per cento, condannò il Comune al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 36.835,20, oltre interessi e con il carico delle spese.
La pronuncia è stata appellata dal Comune in via principale e dalla RAGIONE_SOCIALE in via incidentale e la Cor te d’appello di Salerno, con sentenza del 13 novembre 2019, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, ha dichiarato che la caduta era da ricondurre a responsabilità esclusiva del Comune e, riliquidato il danno in misura inferiore, ha condannato quest’ultimo al pagamento della maggiore somma di euro 44.346,46, con rivalutazione, interessi e con il carico delle ulteriori spese del grado.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre il Comune RAGIONE_SOCIALE Scafati con atto affidato a due motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., sul r ilievo che la sentenza avrebbe fatto un’errata applicazione delle norme in materia di custodia delle strade.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazion e dell’art. 1227 cod. civ., rilevando che la sentenza avrebbe dovuto comunque riconoscere la sussistenza di un concorso di colpa della NOME nella determinazione dei danni.
I due motivi, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, data la stretta connessione tra loro esistente.
Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
3.1. Questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, aveva a suo tempo stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull ‘ evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell ‘ art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al princip io di solidarietà espresso dall’ art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l ‘ adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l ‘ efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’ evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’ esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
3.2. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, 3 aprile 2019, n. 9315, e 27 agosto 2020, n. 17873), hanno ottenuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che « la responsabilità di cui all’art. 2 051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ».
All’affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
«l’ art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l ‘ evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
«la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del
custode rileva ai fini della sola fattispecie dell ‘ art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»;
«il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall ‘ accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;
«il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall ‘ esclusiva efficienza causale nella produzione dell ‘ evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull ‘ evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell ‘ art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall ‘ art. 2 Cost.»;
«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l ‘ adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l ‘ efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».
3.3. La successiva e più recente giurisprudenza di questa Sezione, armonizzando le proprie precedenti decisioni con le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite ora indicata, ha emesso una serie di pronunce con le quali ha fatto propri tutti quegli insegnamenti ed ha assunto, in materia, un orientamento che può definirsi ormai consolidato (v., tra le altre, le sentenze 27 aprile 2023, n. 11152, e 25 maggio 2023, n. 14526).
3.4. Si è, in particolare, precisato il principio -cui il Collegio intende dare ulteriore continuità -secondo il quale, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res , senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull’ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l’equiparazione fortuito -fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell’evento alla res , sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all’art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di ’cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento’ (art.
41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
3.5. Tanto premesso, va definitivamente chiarito che sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono, specularmente, sul piano funzionale, in relazione causale con l ‘ evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) interruzione del nesso tra cosa e danno, bensì alla luce del principio di cui all’art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res , deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale), senza peraltro cancellarne l’efficienza naturalistica; e ciò tanto nell’ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane), poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res , il danno non si sarebbe verificato.
La Corte d’appello ha fatto buon governo di tale giurisprudenza.
La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha riconosciuto, tra l’altro, che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale er a corretta, che i testimoni erano coerenti e credibili, che il Comune non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza del caso fortuito, che l’incidente era avvenuto in ora serale ma comunque buia e che nessun elemento era emerso idoneo a dimostrare l’esiste nza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua.
A fronte di tale motivazione si infrangono le doglianze contenute nei due motivi di ricorso.
Essi, infatti, pongono censure di violazione di legge che sono prive di fondamento, perché la sentenza impugnata ha fatto
corretta applicazione delle norme suindicate e della citata giurisprudenza di questa Corte; è poi da considerare improprio anche il richiamo alle pronunce nelle quali si è fatto riferimento ad un comportamento colposo della vittima, nella specie non dimostrato.
Le censure, inoltre, appaiono sotto certi profili inammissibili, perché prospettano, in realtà, un vizio di motivazione mascherato da violazione di legge, cioè una censura inammissibile in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., attualmente vigente, che si risolve nell’evidente tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato ant istatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza