SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 717 2026 – N. R.G. 00005491 2023 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, applicata a distanza al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 3 d.l. 117/2025, letti gli scritti difensivi conclusivi depositati dalle parti e le note scritte, ai sensi dell’art. 281 terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5491 2023 R.G.A.C.C.
tra
E
, r appresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
COGNOME, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all’atto di citazione
-attori-
Contro
r appresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
–
convenuti –
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 1.8.2023, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, e
hanno convenuto in giudizio la AVV_NOTAIOssa e la sua compagnia RAGIONE_SOCIALE, per i danni patiti a causa della perdita del piccolo , deceduto pochi giorni dopo il parto.
A sostegno della domanda hanno dedotto che: l’attrice, a seguito del buon esito di una procedura di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), veniva seguita durante la gravidanza dalla AVV_NOTAIOssa la quale le prescriveva gli esami di routine; gli esami delle urine svolti ad agosto e settembre 2017, evidenziavano, all’esame microscopico del sedimento: ‘5-10 Eritrociti p.c., Rari Leucociti, Rare Cellule Epiteliali’ e ‘Rari Batteri, 15-70 Leucociti p.c., Rare Cellule Epiteliali’ ; l’esame delle urine del 21 ottobre 2017 riportava: ‘Emazie: assenti; Leucociti: assenti; Acido Ascorbico: 25 mg/dl; Esame microsc. Del sedimento: Rare Cellule Epiteliali’ ; alle visite di controllo successive a tali esami chimici delle urine la Dott.ssa refertava: ‘esame urine: ndr’ ; il giorno 31 ottobre 2017, a causa delle contrazioni e dei dolori, la si recava al Pronto Soccorso Ginecologico dell’Ospedale Policlinico Monserrato e veniva, successivamente, ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ove le diagnosticavano ‘Minaccia di parto pretermine in II gravida nullipata alla 23 w + 4 d di gestazione’ ; effettuati gli esami ematochimici emergeva l’esistenza di una leucocitosi neutrofila; il 4 novembre 2017, a seguito di contrazioni, la veniva trasportata in sala parto ove le veniva praticata la amniorexi (ossia la rottura manuale delle membrane amniocoriali), con il liquido amniotico ‘Tinto 3 e maleodorante’ , e a seguito di tale manovra partoriva il piccolo , vivo e vitale ma asfittico, tempestivamente intubato, rianimato e trasferito presso la RAGIONE_SOCIALE, ove decedeva il 9 novembre 2017 a causa di: ‘RDS in pretermine di alto grado (24 w, 700g). emorragia intraventricolare massiva. Sospetta emorragia cerebellare. Sepsi. ventriculite’ ; l’esame istologico eseguito Con
sulla placenta evidenziava ‘membrane: corionamionite stadio III, a impronta necrotica. Disco coriale: vaste aree di necrosi con essudato infiammatorio prevalentemente granulocitario’.
Gli attori, dunque, hanno ritenuto sussistere la responsabilità della ginecologa, poiché in conseguenzadei risultati degli esami delle urine di agosto e settembre 2017 non somministrava alcuna terapia antibiotica coerente con le linee guida. Hanno rilevato la lesione del diritto alla genitorialità, in termini di sofferenza morale e di perdita possibilità di programmare ed attuare lo sviluppo della famiglia, chiedendone la liquidazione in via equitativa, prendendo quale parametro di quantificazione le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano. Hanno, dunque, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare gli eventuali profili di responsabilità della AVV_NOTAIOssa e, successivamente, hanno agito in via ordinaria chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese di perizia svolta nella fase di atp e le spese mediche sostenute. Con
Dopo la notifica del ricorso introduttivo e della fissazione di udienza, si è costituita la AVV_NOTAIOssa e la RAGIONE_SOCIALE che hanno contestato le risultanze della ctu svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dagli attori e hanno dedotto l’assenza di profili di responsabilità della professionista essendo il suo comportamento stato conforme ai protocolli e alle linee guida in uso. Hanno, infine, contestato il quantum debeatur , evidenziando la mancanza di allegazioni in ordine ai danni asseritamente patiti. Con
È stata disposta integrazione peritale, volta ad ottenere chiarimenti su alcuni punti criticati dai ctp di parte resistente.
Dopo il deposito della relazione peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica. Con decreto di variazione tabellare dell’8.10.2025 immediatamente esecutivo il fascicolo è stato riassegnato a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di RAGIONE_SOCIALE secondo quanto previsto dall’art. 3 D.L. 117/2025.
Le parti hanno depositato sia le note conclusive sia le note scritte e la causa è stata decisa nei modi di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni si seguito indicate.
Come noto, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’ onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non , causa del danno; ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare sia la natura non routinaria dell’intervento che la causa non imputabile che ha reso impossibile della prestazione, provando che l’ inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ ordinaria diligenza (in tal senso, Cass., 29.20.2019 n. 27606, conforme a Cass., ord., 23.10.2008 n. 26700).
Nel caso di specie, gli attori hanno assolto all’onere della prova, dovendo essere totalmente condiviso l’ esito della ctu, alla luce della documentazione medica in atti che consente di giungere ad una decisione senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, avendo la consulenza in atti offerto comunque dati utili alla decisione, in considerazione della circostanza che ‘ il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ‘ (in tal senso, Cass., ord., 16.11.2022, n. 33742; nonché conforme Cass., ord. 2.5.2015, n. 1815).
La consulenza tecnica espletata ha esaurientemente delineato i contorni della responsabilità della professionista coinvolta. In particolare, i c.t.u. hanno ritenuto non corretta la condotta medica allorquando quando a seguito ‘ di due esami chimico-fisici delle urine anomali (21/08/2017 e 16/09/2017, nei quali si evidenziava presenza di leucociti, emazie e rari batteri) la specialista avrebbe dovuto richiedere – come da Linee Guida – l’esecuzione di un esame colturale o un tampone vaginale. La mancata prescrizioni di esami raccomandati dalle Linee Guida (urinocoltura o coltura su tampone vaginale) e la erronea interpretazione degli esami chimico-fisici delle urine ha determinato un grave stato infettivo (con coinvolgimento dapprima delle membrane amniocoriali e successiva sepsi fetale) che ha causato l’insorgenza del parto pretermine della Sig.ra (…) In conclusione, la mancata prescrizione di esami di approfondimento, a fronte di esami di primo livello anomali, ha causato un parto pretermine della Sig.ra con conseguente decesso del piccolo per sepsi e gravissima prematurità. Una condotta alternativa avrebbe potuto consentire il prosieguo della gravidanza con esito favorevole. ‘
Parte convenuta, rifacendosi alle osservazioni mosse dal proprio consulente di parte all’elaborato peritale, ha ritenuto corretta la condotta della professionista, atteso che non vi sarebbe alcuna correlazione fra parto prematuro e batteriuria asintomatica, non essendo obbligatoria, in caso di infezioni la somministrazione di antibiotici, ma in realtà sconsigliata. A tale conclusione i cctuu hanno correttamente replicato che ‘ Secondo , e le linee guida italiane, il riscontro di una presenza di batteri nelle urine in una gravida impone trattamento antibiotico per prevenire complicanze come la pielonefrite e il parto pretermine. Nel caso in esame, la paziente presentava batteri e leucociti nelle urine: la mancata prescrizione di terapia antibiotica configura una condotta non conforme alle buone pratiche cliniche ‘. A fronte della batteriuria asintomatica che affliggeva la gestante, che indica una diffusa colonizzazione, occorreva intervenire con terapia antibiotica per ridurre la carica Contr
batterica ed arginare l’infezione anche in considerazione della circostanza che trattavasi di c.d. gravidanza preziosa.
Le linee guida in materia raccomandano, persino in una gravidanza fisiologica ( e ancor di più in una gravidanza a rischio, come quella in oggetto), un trattamento con idonea terapia antibiotica in caso di infezione, stante il rischio di colonizzazione fetale e neonatale, che è ciò che è poi accaduto nella fattispecie, in assenza di efficaci terapie.
Pertanto la ginecologa che ha avuto in cura l’attrice, nonostante gli esami, ha omesso qualsiasi terapia, esponendo il feto all’infezione, che nel frattempo, non adeguatamente trattata, si era notevolmente diffusa.
Secondo la regola del ‘più probabile che non’, è predicabile la sussistenza del nesso causale tra la condotta imperita della AVV_NOTAIOssa e la morte del piccolo , poiché la prescrizione tempestiva dell’urinocoltura e l’adozione di una terapia corretta e tempestiva avrebbe avuto buone possibilità di risolvere il processo infettivo, evitando la progressione dell’infezione e la conseguente attività contrattile che ha determinato il parto pretermine con conseguente morte del piccolo. Conclude difatti, l’elaborato peritale, individuando una correlazione causale tra l’infezione endouterina e la morte del feto. Con
Ciò detto in punto di an , occorre valutare e quantificare i danni.
Sussiste il danno non patrimoniale, identificato nel danno da perdita del rapporto parentale, così come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui la lesione in discorso è sussumibile nel danno da perdita del rapporto parentale, godendo il concepito di tutela costituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 CEDU e determinando un pregiudizio alla vita privata e familiare. Secondo la Corte, tale tipologia di pregiudizio rileva nella sua duplice e non sovrapponibile dimensione morfologica della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella ulteriore e diversa che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita ( si veda per tutte, Cass., ord., 6.10.2025, n. 26826 ).
Il danno non patrimoniale che viene in rilievo nella fattispecie è, come detto, il danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di risarcire il dolore derivante dalla perdita del concepito. Per la liquidazione deve farsi ricorso alle tabelle milanesi 2024, tenendo conto del breve lasso di tempo intercorso fra il parto e la dipartita del piccolo . Infatti, nel caso della morte del feto si viene a perdere un figlio che ancora non si è conosciuto, con il quale non si sono condivisi momenti, che non si è visto crescere, pertanto il grado di sofferenza interiore è inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla morte di un figlio dopo qualche anno di vita. Occorre inoltre diversificare il risarcimento a favore dei due attori. È innegabile che la morte del feto determini una sofferenza maggiore nella madre piuttosto che nel padre. Ciò in quanto durante la gravidanza tra madre e feto si sviluppa una relazione biologica a psicologica, intima e continuativa, che appartiene al solo vissuto materno. A partire dalla ventesima settimana circa di gravidanza, la madre percepisce i movimenti del feto, avverte sensazioni fisiche che indicano la presenza di vita dentro di sé e che forniscono ricordi che coloreranno il dolore per la relativa perdita.
Vi sono poi altri fattori da considerare: la coppia non aveva altri figli al momento dell’evento e l’attrice aveva un’età (47 anni) tale per cui non aveva ulteriori possibilità di restare nuovamente incinta, anche in considerazione della circostanza che la gravidanza era giunta dopo un aborto ( nel 2014) e interventi di fecondazione assistita.
Sulla base delle considerazioni espresse, si riconoscono a favore della madre la complessiva somma di € 231.478,00 in applicazione di 58 punti percentuali previsti dalle tabelle milanesi, e con un aumento del 25%, a titolo di personalizzazione in considerazione della circostanza che la stessa, nonostante le difficoltà riscontrate in passato, ha visto svanire il proprio sogno di diventare madre, nonostante fosse riuscita a rimanere incinta e portare
avanti una gravidanza nonostante l’età avanzata e i tentativi falliti in passato. Dunque, la somma dovuta in suo favore è pari ad € 289.347,00.
In favore del padre, è riconosciuto un risarcimento pari ad € 231.478,00 pari a 58 punti percentuali.
Su tali importi non è dovuta alcuna rivalutazione, essendo attualizzati, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Parte attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche sostenute pari ad € 6.994,22, nonché gli esborsi sostenuti nella fase di ATP pari ad € € 4.121,31 versati a titolo di compenso per la perizia di carattere medico-legale.
Le spese processuali, in base al criterio della soccombenza, sono poste a carico di parte convenuta e liquidate in favore di parte attrice, sulla base dei parametri di cui al d.m. 147 2022 (scaglione che va da € 260.000,, a 520.000,00 ), in € 22.457,00 per compensi professionali, secondo i valori medi ed in € 286,00 per spese di iscrizione a ruolo della causa, oltre al 15% per spese generali, all’iva e al cpa di legge.
Sono altresì dovuti i compensi per la fase di ATP da liquidarsi in € 5.916,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a.
Le spese di c.t.u. svolta nel presente giudizio non vengono regolamentate non avendo gli ausiliari depositato istanza di liquidazione nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza rigettata o assorbita, così provvede:
accerta e dichiara la responsabilità della AVV_NOTAIOssa che ha avuto in cura nel corso della gravidanza;
– per l’effetto, condanna e in solido fra loro, al risarcimento a favore di a titolo di danno non patrimoniale, che liquida in €
289.347,00 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 primo comma c.c. dal deposito del presente provvedimento sino al saldo;
per l’effetto, condanna e in solido fra loro, al risarcimento a favore di a titolo di danno non patrimoniale, che liquida in € 231.478,00 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 primo comma c.c. dal deposito del presente provvedimento sino al saldo;
condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori, in solido fra loro, del danno patrimoniale quantificato in € 6.994,22 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 primo comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso sino al saldo ;
condanna parte convenuta in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice della presente fase di giudizio che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri, previdenziali e fiscali se dovuti;
condanna parte convenuta in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del procedimento di ATP che liquida in € 5.916,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. ed € 4.121,31 a titolo di compenso di ctu anticipato da parte attrice.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, 19 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME