Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20084 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9458-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME, giusta procura in calce al controricorso;
RAGIONE_SOCIALE PUGLIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 28/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE, depositata il 03/02/2023;
Lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 440/2022 il Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche di Napoli accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, per il risarcimento dei danni subiti da terreni agricoli coltivati dagli attori, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘innalzamento
del livello RAGIONE_SOCIALEe acque del torrente ” Cervaro” in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe piogge del 1 e 2 dicembre 2013, che avevano comportato l’invasione di detriti e acqua e quindi danni alle culture ed alla qualità dei prodotti. Gli attori sostenevano che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘evento doveva essere ascritta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, ente preposto alla manutenzione dei corsi d’acqua di interesse pubblico.
Nel contraddittorio con i convenuti, l’adito Tribunale regionale, autorizzava su richiesta del RAGIONE_SOCIALE la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE per essere da questa manlevata.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria la domanda era accolta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2051 c.c., sul presupposto che il danno era stato cagionato dai corsi d’acqua e dalle opere idrauliche affidate alla loro custodia e manutenzione, e li condannava, in via solidale, al risarcimento dei danni determinati in: Euro 6.921,69, in favore di NOME COGNOME; in € 14.980,68, in favore di NOME COGNOME; in € 4.224,52, in favore di NOME COGNOME ed in € 33.259,32, per gli eredi di NOME COGNOME, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
Avverso tale sentenza, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avanti al Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia relativamente alla propria legittimazione passiva.
Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestando il fondamento del gravame principale ed istando in via incidentale per la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza a sua volta relativamente alla propria legittimazione passiva.
Si sono costituiti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di COGNOME NOME, istando per il rigetto del gravame.
Si è altresì costituita la RAGIONE_SOCIALE, aderendo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal chiamante RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del gravame con la sentenza n. 28 del 3 febbraio 2023 ha rigettato entrambi i gravami, condannando sia l’appellante principale che l’appellante incidentale al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del grado in favore degli attori, compensando le spese tra le altre parti.
Il motivo di appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE sosteneva che alla luce RAGIONE_SOCIALE nuova normativa regionale in materia di acque pubbliche (legge n. 4/2021), il compito di realizzare le opere di RAGIONE_SOCIALE competeva alla RAGIONE_SOCIALE, salvo i casi in cui la stessa ne avesse affidato l’esecuzione ai Consorzi. Inoltre, si sosteneva di non avere avuto la gestione del corso d’acqua in questione (Cervaro) sicché non era configurabile a suo carico alcuna responsabilità per la cattiva manutenzione del canale.
L’ente regionale, a sua volta, in via di appello incidentale, sosteneva che il torrente Cervaro rientrava nel comprensorio di competenza del RAGIONE_SOCIALE, cui è affidata la gestione e manutenzione come previsto dalle norme che regolamentano la materia sicché solo ad esso era da ricondurre la responsabilità risarcitoria.
La sentenza del TSAP ricordava che per effetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7 , comma 1, che ha demandato ad appositi decreti del AVV_NOTAIO, da adottarsi sentiti il RAGIONE_SOCIALE nonché gli altri ministeri interessati, la puntuale individuazione dei beni e RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire, come conseguenza RAGIONE_SOCIALE ripartizione ed il trasferimento di compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, era prevista l’adozione di atti di organizzazione, con i quali definire ed individuare tutte le risorse da assegnare agli enti locali per l’esercizio di funzioni ad essi trasferite dallo RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, determinare la decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALEe regioni e degli enti locali, RAGIONE_SOCIALEe funzioni conferite, nonché la decorrenza effettiva del loro trasferimento.
Tuttavia, come è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. Cass. S.U. 2020 nr. 29656), la decorrenza non è subordinata all’effettivo trasferimento RAGIONE_SOCIALEe risorse e, comunque, tale condizione non è prevista dalla L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 17 del 2000, art. 24,
comma 2, lett. m), che prevede la “concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate” e dall’art. 26 RAGIONE_SOCIALE medesima, laddove dispone che siano “attribuiti ai Comuni le funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica; b) l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe piccole manutenzioni nel settore RAGIONE_SOCIALE difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua”.
L’interpretazione di tali disposizioni implica che non possa subordinarsi il conferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni all’effettiva concessione RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche necessarie per farvi fronte, non potendosi dubitare che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe funzioni sia immediata, una volta disposto il trasferimento di mezzi nel loro complesso.
Inoltre, deve valorizzarsi la regola generale di responsabilità da cose in custodia, che comporta che la stessa sia ascrivibile per effetto RAGIONE_SOCIALE mera relazione di fatto con la cosa, onde il Comune risponde per inosservanza degli obblighi manutentivi sul medesimo gravanti, purché l’area sia stata affidata alla custodia del medesimo.
La legge n. 183 del 1989 ha poi attribuito alle RAGIONE_SOCIALE le funzioni inerenti la pulizia RAGIONE_SOCIALEe acque, l’organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento, nonché la gestione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe opere degli impianti e la conservazione dei beni che, di certo, ha contenuto più ampio rispetto alla delega a sua volta trasferita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai
Comuni, secondo la L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 17 del 2000, art. 17, ove vengono attribuite le funzioni di adozione di provvedimenti di pulizia idraulica, di esecuzione di piccole manutenzioni e di pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua.
L’art. 24 RAGIONE_SOCIALE medesima legge regionale, riservando alla RAGIONE_SOCIALE ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo, introito e destinazione dei proventi, etc.), di intervento (realizzazione di opere) e di controllo (monitoraggio), non può quindi essere inteso nel senso di un trasferimento in blocco del potere di custodia, non potendo negarsi che permanga, in capo all’ente regionale, quel potere di controllo sulla res che fonda la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.
Quanto al RAGIONE_SOCIALE, la sentenza richiamava il D. Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma l, lett. a), che ha trasferito alle RAGIONE_SOCIALE le funzioni di realizzazione e gestione RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche di qualsiasi natura, con conseguenti poteri di custodia che la RAGIONE_SOCIALE può delegare ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o ai concessionari RAGIONE_SOCIALEe relative opere (Sez. U, Sentenza 5 dicembre 2011, n. 25928). La posizione dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quindi, va valutata di volta in volta sulla base dei singoli interventi regionali, tenendo presente quanto stabilito dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sulla classificazione RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche e sul riparto dei relativi compiti di gestione e manutenzione, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di attuazione del piano
generale di RAGIONE_SOCIALE. È necessario, tuttavia, riscontrare se ed in quale misura i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE siano realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua con conseguente insorgenza RAGIONE_SOCIALE loro responsabilità a titolo di custodia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, nel compiere un’azione di regolamento di confini tra la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e quella degli enti territoriali minori e dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella materia qui in esame, ha affermato che la circostanza per cui un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE abbia eseguito su concessione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opere di RAGIONE_SOCIALE su di un corso d’acqua iscritto nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche non comporta, una volta effettuato l’intervento, la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per la manutenzione di quel corso d’acqua, la quale continua a spettare alla RAGIONE_SOCIALE ovvero agli appositi RAGIONE_SOCIALE per le opere idrauliche (distinti dai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
La responsabilità di questi ultimi può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario e l’ente concedente possa qualificarsi come idoneo, e ciò avviene quando la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cass. S.U. 12 giugno 1992, n. 7232). La successiva giurisprudenza ha poi esteso questo principio affermando che, qualora un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla
manutenzione di un canale, assumendo così la custodia e la gestione del corso d’acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. 9 marzo 2007, n. 5394, e 13 giugno 2012, n. 9591).
La soluzione del problema non può poi prescindere dalla disamina del contenuto RAGIONE_SOCIALEe leggi regionali, occorrendo verificare se le stesse comportino che i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE siano stati realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua.
Nella fattispecie, l’art 5 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2012, art. 5, stabilisce che la realizzazione “degli interventi di cui all’art. 4 è attribuita alla competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ne affida l’esecuzione ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE istituzionale RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2008″. Tale RAGIONE_SOCIALE prevede esplicitamente, all’art. 4, lett. b), che ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale”, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di una serie di opere pubbliche, fra le quali le opere che nei comprensori “garantiscono la sicurezza idraulica territoriale”.
Per effetto di tale norma deve reputarsi che vi sia l’espressa attribuzione RAGIONE_SOCIALEe funzioni ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Infatti, con la sentenza n. 188 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, si è dato
conto del fatto che il D.L. 31 dicembre 2007, n.248, art.27, convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che le RAGIONE_SOCIALE procedessero “al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di miglioramento fondiario” di cui al R.D. n. 215 del 1933. Da questa previsione di legge è discesa perciò l’RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2008 sopra richiamata cui fa riferimento la L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2012. Dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE normativa statale, RAGIONE_SOCIALE legge regionale citata e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE cui quest’ultima fa riferimento, come chiarito dalle S.U. (Cass S.U.2018 n. 32730) deriva l’attribuzione ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di quei compiti di manutenzione che rilevano nel caso di specie. Si è cioè in presenza di un’espressa attribuzione di funzioni e responsabilità dalla RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE, che rende irrilevante verificare se, in concreto, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente abbia o meno esercitato funzioni di custodia e manutenzione del corso d’acqua dalle esondazioni del quale è sorta l’odierna controversia. Il torrente Cervaro, inoltre, è un corso d’acqua naturale iscritto al nr. 33 nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche del Comune di Foggia ed è inserito nel comprensorio di RAGIONE_SOCIALE affidato al RAGIONE_SOCIALE convenuto ed ha carattere di “RAGIONE_SOCIALE“‘ Pertanto dall’appartenenza del corso d’acqua al comprensorio di RAGIONE_SOCIALE affidato al RAGIONE_SOCIALE e dal suo carattere di canale di RAGIONE_SOCIALE deriva l’obbligo RAGIONE_SOCIALE sua manutenzione a
carico del RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti alla mancata manutenzione.
Era infine disattesa la richiesta avanzata in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe rispettive colpe nel caso di conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza in punto di responsabilità
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
Al ricorso ha aderito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Hanno invece resistito con autonomi controricorsi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali hanno depositato anche memorie ma fuori termine.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il motivo di ricorso lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del r.d. n. 215/1933, degli artt. 4, 5, 6 e 9 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 4/2012, nonché RAGIONE_SOCIALE‘Intesa Istituzionale RAGIONE_SOCIALE del 18 settembre 2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c.p.c., degli artt. 822, 860, 2043, 2051, 2055, 2049 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del r.d. n. 523/1904, degli artt. 5 e 69 del r.d. n. 1775/1933, RAGIONE_SOCIALE Deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7/11/2022 n. 1521, RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 10 del d.l. n.
91/2014, conv. nella legge n. 116/2014, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 133/2014, conv. nella legge n. 164/2014, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.l. n. 32/219, conv. nella legge n. 55/2019, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 ter del d.l. n. 77/2022.
Si sostiene che la sentenza si fonda su di un erroneo assunto e cioè che il torrente Cervaro avrebbe natura di opera di RAGIONE_SOCIALE, attribuendo per l’effetto alla legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 4 un significato che essa non può avere.
La materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientra tra i settori di legislazione concorrente ex art. 117 Cost., essendo devoluto allo RAGIONE_SOCIALE il compito di fissare i principi fondamentali, ai quali le RAGIONE_SOCIALE devono attenersi con la normativa di dettaglio.
Una volta reputato che il Cervaro sia un corso d’acqua naturale, la sua inclusione in un contesto di RAGIONE_SOCIALE non può modificarne la natura giuridica, e quindi deve escludersi che ricorra la responsabilità concorrente del ricorrente.
Deve altresì escludersi che le norme regionali richiamate dal TSAP siano in grado di fondare un obbligo di manutenzione in capo al RAGIONE_SOCIALE, che invece necessita RAGIONE_SOCIALE‘adozione di un formale provvedimento di affidamento o di una delegazione amministrativa intersoggettiva.
La semplice esecuzione di interventi di sistemazione idraulica non comporta che, ad opere ultimate, permanga una responsabilità del RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, il dettato RAGIONE_SOCIALE normativa regionale
prevede una facoltà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di affidare la manutenzione ai Consorzi, facoltà RAGIONE_SOCIALE quale nella specie non si è avvalsa.
3. Il ricorso è infondato.
Rileva la Corte in via preliminare che non risulta impugnata l’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operata dal TSAP al fine di rigettare il motivo di appello a suo tempo proposto, il che impone di dover ritenere ormai non più contestabile tale conclusione.
In relazione alla affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità solidale del ricorrente, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato come la responsabilità invocata ex art. 2051 c.c. si fondi sulla relazione di fatto con il bene che ha cagionato il danno ed il soggetto individuato come custode, ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è possibile affiancare alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche quella del RAGIONE_SOCIALE se quest’ultimo risulti realmente investito di funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua, essendo altresì necessario compiere tale indagine sulla base dei singoli interventi predisposti anche nella legislazione regionale.
Infatti, è stato precisato che in caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il RAGIONE_SOCIALE sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d’acqua, a tal fine attribuendo rilievo non
solo alla formale consegna RAGIONE_SOCIALE‘opera ovvero all’esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia (Cass. S.U. n. 1369 del 22/01/2021; Cass. S.U. n. 32730/2018), ben potendo rilevare a questi fini anche l’assunzione di fatto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di manutenzione, che implica anche l’assunzione RAGIONE_SOCIALE custodia (Cass. S.U. n. 9591/2012).
3.1 Partendo da tali premesse, la cui correttezza in punto di diritto non è nemmeno contestata dal ricorrente, la sentenza gravata ha reputato che in base all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2012, vi fosse stato l’effettivo affidamento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua. Il ragionamento del TSAP si sostanzia nel rilevare che la preesistente Intesa istituzionale tra RAGIONE_SOCIALE, all’art. 4, contemplava la facoltà di affidare, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio anche RAGIONE_SOCIALEe opere che ‘garantiscono la sicurezza idraulica territoriale’, e che tale facoltà era stata esercitata con la citata legge regionale n. 4/2012, il cui art. 4 prevedeva l’effettivo affidamento del detto compito ai RAGIONE_SOCIALE, stante l’espresso richiamo al punto 4 RAGIONE_SOCIALE citata Intesa.
Trattasi, peraltro, di approdo interpretativo già fatto proprio da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 32730/2018, e proprio in relazione alla disciplina legislativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendosi
operata la detta lettura RAGIONE_SOCIALE legge n. 4/2012, ed aggiungendosi che non ha carattere ostativo all’affermazione di responsabilità né la circostanza che il corso d’acqua che abbia cagionato i danni abbia carattere naturale (ben potendo essere inserito anche in un contesto di opere di RAGIONE_SOCIALE) né il fatto che il RAGIONE_SOCIALE abbia poi in concreto esercitato le funzioni di custodia e manutenzione affidatagli.
Né appare idonea a confutare tale conclusione la legge di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE norma in esame, e precisamente l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 37 del 2023 (richiamata nella memoria del ricorrente), che nel formulare un’accezione ampia RAGIONE_SOCIALE nozione di ‘corsi d’acqua’, che ricomprende ‘…integralmente, i corsi d’acqua naturali e artificiali funzionalmente connessi alle opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE o quelli sui quali insistono opere di sbarramento e derivazione idrica gestite dai RAGIONE_SOCIALE‘, conferma appunto la volontà del legislatore regionale di affidare ai RAGIONE_SOCIALE la complessiva attività manutentiva dei corsi d’acqua, così latamente intesi, una volta riscontrato il nesso funzionale con le attività di RAGIONE_SOCIALE.
3.2 Richiamati i principi di dritto che sostengono la decisione impugnata, va altresì ricordato che questa Corte ha più volte precisato che nella violazione di legge, deducibile come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in
appello, del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza, RAGIONE_SOCIALE contraddittorietà o RAGIONE_SOCIALE mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione la verifica RAGIONE_SOCIALE sufficienza o RAGIONE_SOCIALE razionalità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alle « questione facti », la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. Un. 16 maggio 1992 n. 5888; Cass. Sez. Un. 10/7/2006, n. 15617; Cass. Sez. Un. 22/08/2007, n 17822; Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220).
Il discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta normativa e l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge in ragione RAGIONE_SOCIALE carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa (Cass. 26/3/2010, n.7394; Cass. 13/10/2017, n. 24155).
Nella fattispecie, il ricorrente pone a fondamento RAGIONE_SOCIALE denunciata violazione di legge un presupposto fattuale – la natura di corso d’acqua naturale e demaniale del torrente Cervaro, da ciò
facendone discendere la responsabilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sua manutenzione.
Trattasi però di affermazione che risulta contrastata con accertamento in fatto del TSPA, che, concordemente con quanto appurato dal TRAP, ha riscontrato che effettivamente si trattava di un corso d’acqua naturale iscritto nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, ma che risultava inserito nel comprensorio di RAGIONE_SOCIALE affidato al ricorrente, avendo pertanto assunto anche il carattere di opera di RAGIONE_SOCIALE, e precisamente di canale di RAGIONE_SOCIALE.
La censura mossa dal ricorrente, oltre a scontrarsi con la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE portata effettuale del richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 4/2012 al punto 4 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE istituzionale RAGIONE_SOCIALE, mira a contrastare un accertamento in fatto operato dal giudice di merito, facendo richiamo al solo carattere naturale del corso d’acqua, che però, come visto, non ne impedisce l’inserimento nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe competenze assegnate al RAGIONE_SOCIALE, ove lo stesso corso assolva effettivamente a tale funzione.
Ciò pone la censura al di fuori RAGIONE_SOCIALE cornice del vizio di violazione di legge e involge la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti in cui esso è attualmente deducibile in questa sede (Cass. Sez. Un. 5/4/2007, n. 8520; Cass. Sez. Un. 2/8/2007, n. 17822; Cass. Sez. Un.
7/1/2016, n. 67; Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220), nella specie non rispettati.
Inoltre, discendendo l’affidamento del compito di realizzazione, manutenzione ed esercizio del corso d’acqua direttamente dalla legge regionale, nemmeno rileva la necessità di un apposito atto di consegna da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo irrilevante verificare se, in concreto, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento (cfr. Cass. S.U. n. 15574/2021), costituendo una circostanza di cui difetta all’evidenza ogni decisività.
Il ricorso è quindi rigettato, ed il ricorrente va condannato al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei controricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Avendo invece la RAGIONE_SOCIALE aderito alle censure del ricorrente, si ritiene che ricorrano giustificate ragioni per compensare le spese nei rapporti con il ricorrente.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, ed accessori di legge se dovuti, nonché in favore dei controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, ed accessori di legge se dovuti;
compensa le spese tra il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 giugno