Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36269 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2741/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale amministratore unico, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); pec: EMAIL; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE:, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
nonché contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1913/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che:
NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare la sua responsabilità nel crollo della strada che serviva le loro ville nel Comune di Dizzasco e per ottenerne la condanna al ripristino dello status quo ante ;
la convenuta, costituitasi, deduceva che il crollo era stato causato dalle eccezionali condizioni meteorologiche, dal fatto che la strada non fosse stata correttamente realizzata e fosse stata utilizzata per il trasporto di mezzi pesanti; chiedeva pertanto di chiamare in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, ritenuta responsabile di non aver correttamente realizzato il tratto di strada crollato, la allora RAGIONE_SOCIALE che assumeva avesse utilizzato la strada con mezzi pesanti senza che fosse accertata la portata massima della stessa, il Comune per non aver vigilato sull’uso del tratto stradale;
all’esito della Ctu, da cui emergeva che il crollo del tratto stradale era stato causato dalla convenuta che aveva eseguito delle opere di scavo e movimentazione di terra sul proprio terreno e precisamente a valle del tratto di strada ceduto che avevano sottratto la base di appoggio della strada e che le altre concause indicate dalla convenuta non avevano avuto incidenza rilevante, il Tribunale di Como, con la sentenza n. 952/2019, accoglieva le domande proposte dagli attori nonché le ulteriori domande proposte dai terzi chiamati, RAGIONE_SOCIALE (ora fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Dizzasco con conseguente condanna dell’odierna
ricorrente al ripristino della strada crollata, secondo le indicazioni fornite dal CTU, alla messa in sicurezza, alla demolizione di quanto crollato, alla ricostruzione del tratto di strada di interesse, compreso di opere e raso e parapetto, unitamente ai suoi sottoservizi;
la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1913/2021, pubblicata il 23 luglio 2019, ha confermato la decisione del Tribunale;
avverso detta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE interpone ricorso per cassazione, basato su due motivi;
resistono con autonomi controricorsi il Comune di Dizzasco, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME ;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato in diritto che:
1) con il primo motivo la ricorrente lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, cod.proc.civ., e dell’art. 2043 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.’;
la società sostiene che tanto nel giudizio di primo grado quanto nella successiva fase di impugnazione non sarebbero stati provati la ricorrenza di un suo comportamento colposo e tantomeno il nesso di derivazione causale -il cui onere ricadeva sui soggetti asseritamente danneggiati -tra l’attività che aveva eseguito sul terreno di sua proprietà (peraltro consistita solo in movimentazione di terra e detriti e in carotaggio geotecnico e non anche in scavi, come ritenuto dal CTU) e il crollo della strada, in quanto la relazione peritale, che aveva costituito la base di riferimento della decisione impugnata, si sarebbe basata ‘su una presunzione di colpevolezza della quale non era stata fornita in giudizio prova
alcuna’; tanto in ragione del fatto che il CTU non aveva potuto accedere ai luoghi, si era basato su rilievi fatti dall’esterno e su documenti di parte, non aveva considerato il tipo di attività svolta, né la relazione del consulente di parte e la relazione prodotta agli atti redatta dall’AVV_NOTAIO nel 2011, nella quale venivano evidenziate crepe nel manto stradale e ‘cedimenti in più punti lato valle del rilevato stradale’;
2) con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. ;
la Corte d’appello – afferma la ricorrente – ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo erroneamente ininfluente il mancato ingresso del CTU nell’area di cantiere, anche in ragione del fatto che il CTU avrebbe anche puntualmente risposto alle obiezioni sorte in relazione ad un eventuale contributo causale al cedimento determinato da fattori atmosferici ovvero da una errata realizzazione della strada ovvero, ancora, dall’eccessivo peso dei veicoli industriali che nel corso del tempo l’avevano percorsa; inoltre si sarebbe limitata a richiamare pedissequamente l’affermazione del CTU che aveva rilevato che la strada, pur risalendo al 1998, non aveva mostrato cedimenti in altri punti, nonostante la perizia COGNOME, agli atti, avesse retrodatato all’anno 2011 l’esistenza di crepe e cedimenti del manto stradale;
la conclusione della ricorrente è che il giudice a quo sia incorso nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. per non aver esaminato detta relazione, facendo affidamento su una CTU carente e lacunosa; detta perizia, pur essendo stata presa in considerazione dalla Corte che infatti ha affermato che ‘né, per una differente conclusione, può essere valorizzata la circostanza secondo la quale la strada privata in oggetto presentasse all’epoca, come riportato nelle fotografie in atti, e nella relazione prodotta in primo grado
dalla società RAGIONE_SOCIALE, in altri punti la presenza di crepe nell’asfalto. Esse, infatti, riconducibili al differente tema della manutenzione del manto stradale, appaiono del tutto irrilevanti rispetto al fenomeno rilevato, si ripete, solo nel tratto sovrastante il cantiere, consistito in un vero e proprio cedimento della banchina che si è in parte staccata, e della parte esterna a seguito di smottamento del terreno che la sosteneva. Si deve, inoltre, considerare che se detta relazione è volta a sollecitare ulteriori indagini tecniche, la stessa appare del tutto irrituale non essendo stato instaurato sul punto alcun contraddittorio con il CTU durante l’espletamento della consulenza’, sarebbe stata erroneamente valutata perché la perizia faceva espresso riferimento a cedimenti a fondo valle;
in aggiunta, nel ritenere irrituale l’utilizzo di tale relazione, ai fini di una revisione delle indagini peritali stante l’assenza, all’epoca, di un contraddittorio con il CTU, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto che tale relazione, in quanto ritualmente depositata agli atti ben prima del conferimento dell’incarico al CTU, avrebbe dovuto essere da questi letta, valutata e considerata in quanto documento ritualmente presente nel fascicolo e avrebbe dovuto essere presa in considerazione anche dal giudice, in quanto elemento di prova giusto l’art. 115 cod.proc.civ.;
il ricorso è inammissibile nel suo complesso;
il primo motivo si concretizza nella richiesta di un nuovo accertamento dei fatti di causa che è incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità;
non contiene affatto la deduzione di un error in iudicando che avrebbe richiesto, secondo il costante indirizzo di questa Corte, giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. , Sez. Un. , 05/05/2006, n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme);
neppure ha preso in considerazione il fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto provato, anche sulla scorta delle sue ammissioni, lo svolgimento dell’attività di scavo in relazione alla realizzazione, proprio prima del crollo, di una pista di cantiere, prodromica e funzionale al carotaggio, esattamente a valle del tratto poi ammalorato e quella in cui la Corte d’appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto ininfluente al fine dell’attendibilità della CTU, il fatto che l’ausiliario si fosse avvalso di rilievi fotografici e non avesse visitato l’area del cantiere, peraltro imputandone la causa al comportamento non collaborativo della odierna ricorrente; con il motivo di ricorso la parte si è limitata a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, contrapponendo la propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata; il che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478);
tantomeno ricorrono i presupposti per lamentare la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; la ricorrente infatti in tutta evidenza si duole dell’esito dell’attività di valutazione delle prove da parte del giudicante; tanto basta per ritenere inammissibile la censura e per poter decidere il ricorso senza attendere che le Sezioni unite si pronuncino sulla questione -loro rimessa dalle ordinanze interlocutorie n. 8895/2023 e n. 11111/2023 -del rilievo attribuibile in sede di giudizio di legittimità alla denuncia che una constatazione o un accertamento utilizzato dal giudice ai fini della
decisione è inesistente o contraddetto da uno specifico atto processuale;
il secondo motivo -anche senza considerare che in presenza di una doppia conforme di merito, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. era precluso, ai sensi dell’art. 348 ter ult.comma, cod.proc.civ. e che la ricorrente non ha superato la preclusione soddisfacendo l’onere ‘di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse’ -è espressamente volto a criticare la valutazione degli elementi istruttori; il che lo colloca evidentemente già solo per tale ragione al di fuori del perimetro entro cui è possibile lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge a favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2023 dalla Terza