Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4947 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4947 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26025/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Genova n. 376/2022,
pubblicata in data 7 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15
gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO dott.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi alle aree destinate ad impianto di discarica, date ad essa in gestione dall’Ente locale, in conseguenza di tre eventi alluvionali (verificatisi alle date del 16 agosto 2006, 9 ottobre 2009 e 4 ottobre 2010) ‘tutti originati da cedimenti della scarpata localizzata a monte del canale di gronda, di proprietà ed in possesso del RAGIONE_SOCIALE‘.
L’ Ente locale, nel costituirsi in giudizio, rilevò che custode delle aree interne alla discarica era la stessa società attrice, come da verbale di consegna delle aree del 1996, cosicché questa era responsabile ex art. 2051 cod. civ.; inoltre gli eventi alluvionali, ed in particolare quello del 2010 che aveva causato maggiori danni, avevano rivestito il carattere dell’eccezionalità, sicch é doveva ritenersi che ricorresse il caso fortuito.
Disposta la c.t.u. ed escussi i testi, il Tribunale adito, definendo ‘eccezionale’ l’evento risalente al 2010, riconosce va in capo al RAGIONE_SOCIALE la responsabilità nella misura del 65 per cento, perché quale custode ex art. 2051 cod. civ. non aveva correttamente realizzato opere di regimentazione delle acque, e lo condannava al pagamento della somma di euro 216.337,01, oltre interessi legali.
La Corte d’appello di Genova, investita del gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE, lo respingeva, osservando che dalle indagini espletate dal c.t.u. era emerso che le cause dei danni lamentati da COGNOME
RAGIONE_SOCIALE erano esterne all’area di discarica e riguardavano la zona soprastante la stessa discarica, che apparteneva al RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto eseguire le opere di messa in sicurezza del versante soprastante la discarica. Con specifico riferimento ai danni derivanti dall’alluvione dell’ottobre 2010 rilevava che, sebbene l’evento fosse stato eccezionale, occorreva considerare che ‹‹ se non ci fosse stata l’occlusione del canale di gronda determinato dalla mancanza di opere a protezione dello stesso, l’evento avrebbe causato danni di minore entità ›› .
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Varazze propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. ›› .
Premesso che sin dal giudizio di primo grado si era discusso dell’individuazione dell’esatta ubicazione de lle frane che avevano cagionato i danni alla discarica, dovendosi verificare se essi fossero avvenuti all’interno o all’esterno dell’area data in concessione alla RAGIONE_SOCIALE nel 1996, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente evidenzia che il c.t.u. nel suo elaborato peritale aveva concluso che ‘ i
franamenti sono avvenuti all’interno della recinzione delle aree in concessione a parte attrice ‘ (RAGIONE_SOCIALE).
Secondo il ricorrente, l a Corte d’appello, mal valutando le prove, aveva erroneamente ritenuto che le cause dei danni fossero esterne all’area della discarica. Infatti, sulla base delle risultanze della c.t.u., nessuna responsabilità poteva essere ascritta al l’ente ex art. 2043 cod. civ., né ex art. 2051 cod. civ., posto che custode dell’area in cui si erano verificate le frane era proprio la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, il RAGIONE_SOCIALE sollecita, in realtà, un riesame del corredo probatorio, ed in particolare una diversa lettura delle risultanze della c.t.u., senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello, che hanno posto a fondamento della decisione, con riguardo alle alluvioni verificatesi nel 2006 e nel 2009, quanto riscontrato dal consulente. In particolare, a pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata si legge che il c.t.u ha verificato che: ‹‹ I danni delle alluvioni del 16.8.2006 e del 9.10.2009 riscontrabili dall’analisi della documentazione agli atti e dai sopralluoghi, sono stati causati dalla fuoriuscita delle acque dal canale di gronda. È documentato che in entrambe le occasioni si verificò un crollo ed una conseguente frana nella zona soprastante il canale di gronda immediatamente al di sotto della strada vicinale. Il materiale distaccatosi franando all’interno del canale di gronda ne ha ostruito il deflusso verso valle provocando la fuoriuscita incontrollata dell’acqua all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Considerando che si sono registrati ben tre diversi episodi di allagamento della discarica nel corso di 5 anni, tutti con ingenti danni, si ritiene che non siano state correttamente realizzate le opere di regimentazione delle acque
o per lo meno che le stesse non siano state adeguatamente salvaguardate con opportune opere. Non è stata infatti rilevata alcuna barriera a monte del canale di gronda idonea ad evitare la caduta di materiale proveniente da monte al suo interno, mentre sarebbe stato opportuno realizzare una rete di contenimento di altezza pari ad almeno un metro come peraltro presente accanto al rio Arenon. Non è neppure stata realizzata una canaletta di raccolta acque ai margini della strada vicinale superiore che avrebbe consentito di limitare i ruscellamenti verso valle ›› .
Alla luce dell’accertamento tecnico svolto , la Corte territoriale ha reputato raggiunta la prova che le cause dei danni lamentati dall’appellata fossero riconducibili , relativamente a quelli verificatisi nel 2006 e nel 2009, ‹‹alla carenza o addirittura all’assenza di opere di regimazione delle acque e di messa in sicurezza del terreno soprastante il canale di gronda posto a protezione della discarica di RAGIONE_SOCIALE ›› .
Alle medesime conclusioni è pervenuta con riguardo ai danni prodottisi nel 2010, sottolineando che le cause erano le medesime, ‘insieme alle fortissime piogge cadute il 4/10/2010’.
1.3. Il RAGIONE_SOCIALE si limita ad affermare che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un’erronea valutazione della c.t.u. e incentra le sue doglianze sulla circostanza che le frane si sarebbero verificate all’interno delle aree date in concessione alla RAGIONE_SOCIALE, ma trascura di considerare l’accertamento svolto dal consulente tecnico d’ufficio , su cui si fonda il percorso argomentativo della sentenza, dal quale emerge con evidenza la responsabilità dell’Ente per avere omesso, quale proprietario, di dare esecuzione ad opere che avrebbero potuto evitare il crollo della gronda, che aveva provocato l’occlusione del torrente e la conseguente tracimazione delle acque.
D’altro canto, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la Corte d’appello ha dato atto che nella relazione del c.t.u. si è affermato che ‘i franamenti sono avvenuti all’interno della recinzione delle aree in concessione a parte attrice’, ma ha spiegato che tale affermazione significava ‘soltanto che dette frane, che hanno riguardato porzioni della discarica, sono state la conseguenza delle negligenze del RAGIONE_SOCIALE nella regimazione delle acque e nella sistemazione del terreno scosceso soprastante la discarica’, di sua esclusiva proprietà. In tal modo è stato escluso in modo categorico che potesse imputarsi una responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ. in capo alla società RAGIONE_SOCIALE che gestiva le aree destinate ad impianto di smaltimento dei rifiuti e si è invece reputato che gli eventi verificatisi nel 2006 e nel 2009 dovessero essere ascritti a responsabilità colposa dell’Ente locale che aveva omesso di adottare le opportune misure atte ad evitare gli eventi franosi verificatisi.
2. Con il secondo motivo, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la c.t.u. e la stessa Corte d’appello avevano pacificamente riconosciuto il carattere ‘eccezional e ‘ dell’alluvione verificatasi nel 2010 sulla scorta di criteri oggettivi , trattandosi di alluvione con tempi di ritorno ‘superiori ai 500 anni’; nonostante ciò, i giudici di merito avevano confermato la sentenza di primo grado, attribuendo a ll’Ente una responsabilità concorsuale nella misura del 65 per cento.
Sostiene che la decisione si pone in evidente contrasto con il recente orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento del caso fortuito, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere orientato da dati scientifici e che a tale
indagine devono rimanere estranei profili di colpa del custode nella predisposizione di cautele atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio, con la conseguenza che l’allegazione dello ‘stato del sistema di smaltimento delle acque, veniva ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la ‘cosa’ e l’evento lesivo.
2.1. La censura è inammissibile.
2.2. Una volta accertato, sulla base di quanto affermato dal consulente tecnico di ufficio, che l ‘evento atmosferico del 4 ottobre 2010 aveva avuto carattere del tutto eccezionale, la corte territoriale ne ha escluso il rilievo esimente sul presupposto, pure sottolineato dal c.t.u., che ‹‹se non ci fosse stata l’occlusione del canale di gronda determinata dalla mancanza di opere a protezione dello stesso, l’evento avrebbe causato danni di minore entità›› . Ha, sul punto, sottolineato che il c.t.u. aveva precisato che ‹‹ se il canale di gronda avesse mantenuto la sua efficienza avrebbe consentito il deflusso verso il rio Arenon della maggior parte dell’acqua proveniente dal versante mentre la sua occlusione ha determinato la creazione di una via incontrollata di deflusso lungo la pista interna di transito ed all’interno dell’impianto secondo le pendenze più favorevoli›› .
Così argomentando, la Corte d’appello, all’esito della ricostruzione dei fatti, ha ritenuto sussistente una condotta colposa omissiva del RAGIONE_SOCIALE di Varazze che ha avuto incidenza causale sulla verificazione d ell’evento dannoso ed ha, conseguentemente, rilevato che il fatto naturale, ossia l’alluvione, seppure di portata eccezionale, non potesse escludere una concorrente responsabilità del RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi di valutazioni fattuali non idoneamente attinte dal motivo in esame che è, nella sostanza, finalizzato a censurare, pur deducendo la violazione delle disposizioni evocate, l’apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito, ed a contrapporre a quella
operata dalla Corte d’appello una diversa ricostruzione della vicenda fattuale più confacente alle proprie esigenze, non consentita in sede di legittimità (tra le molte, Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 7.655,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME