SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 977 2026 – N. R.G. 00018348 2023 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME C.F.
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO. COGNOME AVV_NOTAIO P.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 189 n. 1 c.p.c. depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A norma dell’art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l’esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore ha convenuto in giudizio innanzi all’intestato Tribunale il per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati in euro 20.595,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, subiti dalla minore in conseguenza della caduta avvenuta, in data 30.10.2020 alle ore 21:00 circa in nell’area cani del parco pubblico ubicato alla INDIRIZZO.
L’attrice ha dedotto che la minore, nel camminare sulla predetta area, improvvisamente cadeva rovinosamente in una buca ricoperta dall’erba folta incolta e non segnalata, che a seguito della caduta
veniva trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE, ove le veniva diagnosticata la ‘ frattura biossea avambraccio destro ‘ e veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e che all’esito della guarigione clinica sono residuati postumi invalidanti permanenti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto che, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nella qualità di appaltatore del servizio di manutenzione del verde pubblico, contestando la sussistenza di qualsivoglia onere di custodia e sorveglianza a carico dell’Amministrazione sul sito del sinistro.
Nel merito, l’Ente convenuto ha contestato sia l’ an , con particolare riferimento alla dinamica allegata dall’attrice e al nesso causale tra la res e l’evento dannoso, che il quantum debeatur , chiedendo il rigetto delle avverse domande e formulando domanda subordinata di riduzione dell’entità del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell’attrice e della minore, e domanda trasversale di manleva nei confronti del terzo chiamato.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, il AVV_NOTAIO ha ammesso parzialmente le richieste istruttorie delle parti e all’esito dell’istruttoria orale, rigettata la richiesta di Ctu medico legale sulla minore e assegnati alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Nel merito, ritiene questo AVV_NOTAIO che le domande proposte in giudizio dall’attrice debbano essere integralmente rigettate, per i motivi di seguito esposti.
La fattispecie prospettata dall’attrice rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., norma espressamente richiamata nell’atto introduttivo del giudizio.
L’inquadramento nell’ambito della suddetta norma comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico della parte attrice secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l’evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto; compete successivamente al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova della sussistenza di un fatto naturale, quale accadimento eccezionale imprevedibile e inevitabile, o di un atto ( del danneggiato o del terzo) che, inserendosi nel decorso causale, sia idoneo ‘ ad escludere in tutto o in parte, il nesso causale tra l’evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell’art. 1227 primo comma, cod. civ. trova invece fondamento nella colpa dell’agente , dall’apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice di merito, dipende anche l’efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva del fatto medesimo ( Cass. 23/05/2023, n. 14228).
In particolare, allorché la cosa sia di per sé statica ed inerte, come nel caso di specie, e, dunque, il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale è particolarmente stringente, in quanto il danneggiato deve altresì provare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode (cfr. Cass. Civ. n. 2660/2013; Cass. Ord. n. 11526/2017).
Il giudizio sul rilievo causale esclusivo o concorrente della condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, deve essere basato su una ‘ valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto e evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro ‘ ( Cass. Ord. 8450/2025).
Nel presente giudizio risulta provato il rapporto di custodia del convenuto con la res , trattandosi di un bene comunale, la cui custodia a carico dell’ non si ritiene venuta meno a seguito della stipula del contratto di appalto per la manutenzione del verde pubblico.
Infatti, per consolidato orientamento, ‘ l’appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l’obbligo di custodia e l’obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l’esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che la stessa produca danni a terzi ‘ ( cfr. Cass. Civ. 23442/2018).
Tuttavia, l’attrice non ha fornito la prova del fatto storico, così come allegato, né del necessario rapporto di causalità tra il bene in custodia e la verificazione del danno o della derivazione del danno da una particolare condizione potenzialmente lesiva della res in custodia, nel caso di specie la buca dell’area cani nella quale sarebbe avvenuto l’inciampo della minore.
Il teste ha dichiarato quanto segue: ‘ Non ricordo il nome della strada ove si trova il parco pubblico del comune di eravamo nell’area cani io, la signora , le due figlie e il cane della signora, ho visto una delle figlie cadere nell’area cani, a circa dieci metri dal punto in cui mi trovavo…. Sono andato vicino alla bambina per vedere se si fosse fatta male, le due bambine stavano correndo, quella che è caduta quando mi sono avvicinato mi ha detto che è inciampata in una buca ed è caduta, non posso confermare che sia caduta nella buca perché non ho visto la bambina mettere il piede nella buca e cadere per terra, le bambine giocavano col cane….. prima di quella sera avevo visto numerose volte la signora con le bambine e il cane nell’area cani del parco…in data 30.10.2020 nell’area cani del parco ove è avvenuta la caduta era presente erba incolta o tagliata e lasciata sul posto, non ricordo, erano presenti buche scavate dai cani ‘. ( v. verbale di udienza del 19.11.2024)
Dalle descrizione del luogo del sinistro effettuata dal teste , risulta provato che l’area cani del parco presentasse buche scavate dai cani ed erba incolta o sfalciata; tale stato dei luoghi era sicuramente noto all’attrice e alle figlie, atteso che il teste ha dichiarato di averle viste numerose volte nell’area cani prima della sera del sinistro, e avrebbe dovuto indurre l’attrice ad una maggiore diligenza e attenzione nel controllare le figlie, che il predetto teste, al momento della caduta della minore ha dichiarato di aver visto correre nella zona del parco riservata ai cani, mentre giocavano col cane.
Assumono, pertanto, efficienza causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, tale da elidere il nesso causale tra la res e il danno, la condotta della minore, che correndo nel sito sopradescritto, riservato ai bisogni fisiologici dei cani e non certo alle corse e ai giochi con gli animali, non prestava attenzione al percorso e alle buche presenti, così da evitare di inciampare, e quella dell’attrice che, in violazione del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione, pur potendo prevedere la situazione di pericolo, in quanto a conoscenza
dello stato dei luoghi, ometteva di controllare la condotta della figlia minore e di adottare le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, al fine di prevenire l’evento dannoso.
Gli elementi sopra indicati appaiono idonei ad escludere la responsabilità dell’Ente convenuto anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., non avendo l’attrice assolto all’onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito: la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l’imputabilità soggettiva.
Per i motivi sopra enunciati, le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
Consegue alla soccombenza la condanna dell’attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione degli importi minimi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore pari a quello della domanda, considerata la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta integralmente le domande proposte dall’attrice;
condanna l’attrice a rifondere al convenuto le spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Cpa e Iva , come per legge, da distrarsi;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 4 febbraio 2026 Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME