Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23009/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta e lo difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 435/2017, depositata il 6.2.2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Ancona, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Fermo, rigettò la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di comportamenti vessatori asseritamente adottati nei suoi confronti dal persona del RAGIONE_SOCIALE, presso il quale aveva prestato servizio con funzioni di assistente amministrativa.
Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c. Le parti non hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia: «a) violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 2087 c.c. ; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Il secondo motivo di ricorso denuncia « a) violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c.; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro stretta connessione logica e giuridica.
3.1. I profili di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sono inammissibili, perché «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1),
2), 3) e 4)» (così l’art. 360, comma 4, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che riprende l ‘analoga disposizione precedentemente contenuta nell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c.).
3.2. I motivi di ricorso sono invece fondati laddove denunciano la violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c.
3.2.1. La Corte d’Appello di Ancona ha negato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie del mobbing per la mancanza di prova, « sia … di una serie di comportamenti di carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo , sia … RAGIONE_SOCIALE‘element o soggettivo , inteso come l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi » (pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). In sostanza, si sono negati tanto il « carattere oggettivamente persecutorio dei comportamenti, RAGIONE_SOCIALEe situazioni e RAGIONE_SOCIALEe condotte » allegati dalla ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, quanto la sussistenza « RAGIONE_SOCIALE‘intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi ».
La Corte territoriale non si è invece data cura di negare l’evento lesivo RAGIONE_SOCIALEa salute RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , né il nesso causale tra le condizioni di lavoro e il danno alla salute, essendosi limitata a riportare -nel descrivere il contenuto di uno dei motivi d’appello che « il rilievo traumatico RAGIONE_SOCIALEe condotte … sarebbe stato … pienamente confermato dalla c.t.u. svolta nel primo grado di giudizio » (pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.2.2. Su tali presupposti è doveroso ribadire ciò che questa Corte ha già avuto diverse volte occasione di affermare, ovverosia che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare
l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori.
Infatti, « è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori …, lungo la falsariga RAGIONE_SOCIALEa responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esist enza di una condizione di lavoro lesiva RAGIONE_SOCIALEa salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 cod. civ. » (Cass. 3692/2023, che cita a sua volta Cass. n. 3291/2016).
3.2.3. L’art. 2087 c.c. non prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danno subiti dal lavoratore a causa del l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, ma lo onera RAGIONE_SOCIALEa prova di avere adottato «le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (v. Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006).
In tali misure rientra senz’altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di un « contesto di conflittualità all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto », dovuto al contrasto tra dirigente scolastico e responsabile dei servizi amministrativi, che, secondo la sentenza impugnata, « risulta pacifico » (pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; sulla conflittualità RAGIONE_SOCIALEe relazioni personali all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto
espletamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative, v. Cass. n. 26684/2017).
Anche gli ulteriori aspetti e comportamenti allegati dalla lavoratrice ed esaminati dal giudice d’appello con esclusiva attenzione al prospettato intento persecutorio, devono essere valutati con riguardo alla più ampia responsabilità posta a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. e facendo corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma sulla ripartizione degli oneri probatori in materia.
In sostanza, la Corte territoriale, rigettando la domanda di risarcimento del danno sulla base del solo accertamento negativo dei presupposti del mobbing (e in particolare RAGIONE_SOCIALEa volontà persecutoria unificante i comportamenti lesivi), senza negare il danno alla persona e il nesso causale con la prestazione lavorativa, ha fatto errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c.c. e RAGIONE_SOCIALEa relativa regola di ripartizione degli oneri probatori.
3.2.4. Si deve aggiungere che « non integra violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni ‘stressogene’ che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata
prova di un preciso intento persecutorio » (Cass. n. 18164/2018, che cita a sua volta Cass. nn. 3291/2016 e 7844/2018).
In definitiva, accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per decidere, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: « in caso di accertata insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi d i mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, sussista un’ipote si di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del la sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l’ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie ».
Il terzo motivo di ricorso, che censura la decisione in punto regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, rimane assorbito dall’accoglimento dei due precedenti e dalla conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, da cui discende la necessità di una nuova pronuncia in sede di rinvio anche sulle spese.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese legali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21.11.2023.