SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 37 2026 – N. R.G. 00000401 2024 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 23 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.
) elettivamente domiciliato
in Perugia, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo difende in forza di procura speciale in calce
APPELLANTE
contro
(C.F.
),
;
; tutti elettivamente
domiciliati in Perugia, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
C.F.
P.
APPELLATI
Lesione personale sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come da note scritte di p.c. depositate il 1.10.2025 dall ‘ appellante e il 7.10.2025 dagli appellati
OGGETTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L’appellante in epigrafe ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Perugia che ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta in bici, avvenuta allorché percorreva una strada sterrata in località ‘INDIRIZZO VillaINDIRIZZO nel Comune di Castiglione del Lago, caduta avvenuta a causa di una catena apposta fra due paletti, ad ostruzione del passaggio, posizionata dai proprietari dei terreni limitrofi.
Con il primo motivo di appello ha dedotto che la sentenza ha trascurato che il tratto di strada in questione era destinato da tempo immemorabile ad uso pubblico ed era ricompreso nel percorso cicloturistico ‘Giro dei tre laghi’ ; i proprietari non avrebbero potuto legittimamente impedire il passaggio, anche tenuto conto del fatto che agli imbocchi principali (S.P. 301 e 304) non vi era alcuna segnalazione di limiti alla percorribilità della strada o di proprietà privata.
Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente valutato lo stato dei luoghi, trascurando l’assenza di segnaletica e le dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano dichiarato che la catena era ricoperta di erba alta e staccava da terra circa 20/25 cm, costituendo un ‘i nsidia per il ciclista. Oltretutto il aveva percorso varie volte la strada in precedenza e non vi era alcuna catena. Con il terzo motivo di appello ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 2051 c.c. che prevede una responsabilità di tipo oggettivo e la sola esistenza del nesso causale fra cosa in custodia ed evento dannoso. Il custode per liberarsi avrebbe dovuto invocare il caso fortuito e non è pertinente il richiamo all’art. 1227 c.c. perché il ciclista non avrebbe potuto adottare le cautele idonee ad evitare l’incidente,
attesa la mancata segnalazione del pericolo.
Ha chiesto quindi che, accertata la responsabilità esclusiva dei sigg. , e dell’ nella causazione del sinistro occorso in data 26.3.2016 al Sig. preso atto del danno biologico e patrimoniale sofferti dal medesimo come accertati in primo grado, anche attraverso l’elaborato medico -legale del CTU AVV_NOTAIO condannare i convenuti tutti, ed in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. dell’importo di €. 363.060,00 (o nella diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, spese occorse ed occorrende.
Con comparsa di risposta del 20/1/2025 si sono costituiti gli appellati eccependo la novità delle deduzioni svolte in merito all’uso pubblico della strada e comunque la mancata prova dei relativi presupposti e della destinazione cicloturistica conferita da chicchessia all’area in oggetto; per tale ragione non sarebbe ipotizzabile in capo ai proprietari un dovere di custodia rispetto ad attività di terzi, mai assentite o autorizzate.
Quanto al secondo motivo di appello, hanno evidenziato la correttezza della decisione assunta in quanto il perito di parte attrice è intervenuto circa due anni dopo il fatto e le foto allegate non sono perciò adeguatamente rappresentative dello stato dei luoghi; la documentazione e le dichiarazioni testimoniali confermerebbero che il palo e la catena, di colore bianco e rosso, erano visibili anche a distanza, all’inizio del tratto rettilineo; la velocità tenuta dal è poi ulteriore tema di indagine nuovo, inammissibile in appello.
Con riguardo al terzo motivo hanno osservato che la condotta del danneggiato recide il nesso eziologico e pertanto, in conclusione, hanno chiesto il rigetto dell’appello.
La causa viene in decisione all’esito dell’udienza dell’11.12.2025 e dopo il deposito delle note conclusionali ex art. 352 c.p.c.
La Corte reputa che l’appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che in primo grado l’attore ha allegato di aver percorso numerose volte, prima del giorno dell ‘ incidente, la strada in questione, che farebbe parte di un percorso cicloturistico, noto come ‘Giro dei Tre Laghi’, segnalato in vari siti dedicati alla Mountain Bike ; che, dopo aver percorso i primi 300 metri, in un tratto posto in discesa e dopo una curva avvolgente a destra, non si era avveduto della presenza di una catena che sbarrava la strada nella sua larghezza, sia perché non visibile a distanza e posta immediatamente dopo la curva, sia perché poco sollevata da terra, inoltre la strada non risultava arata ed era coperta da erba alta ed incolta. L’attore ha altresì allegato che si trattava di una strada interpoderale o vicinale da sempre percorsa da una molteplicità di persone.
Risulta quindi certamente ‘nuova’, e perciò inammissibile in appello, la questione del presunto asservimento ad uso pubblico della strada in cui si è verificato il sinistro. Una strada vicinale può essere tanto privata e destinata al passaggio da parte dei soli proprietari dei fondi confinanti, tanto essere contraddistinta da una servitù di pubblico transito a favore della collettività . L’esistenza di una servitù
pubblica di passaggio non è mai stata dedotta in giudizio , essendo ben diversa l’allegazione sul fatto che ‘abitualmente’ la strada fosse percorsa da più persone .
Il fatto che il percorso fosse segnalato su internet, in particolare sui siti per cicloamatori non significa che la strada fosse oggetto di una servitù di passaggio ad uso pubblico e che pertanto ai proprietari frontisti fosse interdetto di apporre una catena, non essendo stata provata neppure l ‘ esistenza di disposizione comunali dirette ad assicurare il pubblico transito; non è neppure indicativo il fatto che, in data successiva all’incidente, come per es. nell’ allegato 13 di parte attrice, siano stati organizzati degli eventi cicloamatoriali sul percorso di cui si tratta.
Il mero esplicarsi di fatto sulla strada del transito di più persone non implica l’esistenza di un peculiare regime di asservimento del privato all’interesse pubblico e quindi l ‘ esistenza di una situazione per cui il privato non avrebbe potuto, legittimamente, esercitare la facoltà dominicale di chiusura del fondo ex art. 841 c.c.. Risulta dunque tardiva la richiesta di una ctu per verificare il regime della strada.
Anche il secondo motivo di appello è infondato. La stessa foto a colori inserita nell’atto di appello a pagina 11 rende evidente che i due paletti e la catena erano visibili anche alla distanza ed anche prima di impegnare la curva. Il giudice di primo grado ha quindi valutato correttamente lo stato dei luoghi, evidenziando che i due paletti sui quali era sistemata la catena erano ben visibili anche a distanza, ossia ben prima della curva, e che non è stato affatto provato che le condizioni della vegetazione coprissero in tutto o in parte la catena posta tra i due paletti.
Unico punto non condivisibile della motivazione è quella in cui si afferma che la catena sistemata tra i due pali era ‘ scarsamente visibile ‘, quanto meno fino a una certa distanza. In realtà dalle foto che ritraggono il tratto di strada rettilineo che precede la curva a destra è agevolmente individuabile la catena dai colori bianchi e rossi alternati. Anche se essa non era perfettamente tesa e quindi, nella parte centrale, degradava verso il piano stradale (dal quale era sollevata di circa 25 centimetri), la parte di catena legata ai paletti era ben visibile anche da lontano, come appare da tutte le foto prodotte da entrambe le difese. La circostanza della presenza di erba incolta, riferita da alcuni testimoni, è sconfessata dalle foto nelle quali l’erba è presente solo ai margini del tracciato stradale e della sede dei paletti, ma in posizione notevolmente più bassa rispetto alla sommità degli stessi e alla parte iniziale della catena, di colore bianco
e rosso come indicato da tutti i testimoni (nessuno dei quali, peraltro, presente al momento della caduta) e dunque tale da spiccare rispetto ai colori omogenei del paesaggio circostante.
Sebbene quindi non fosse presente alcuna segnaletica di strada privata o strada chiusa all’imbocco della strada interpoderale in oggetto, la catena non era tale da costituire un’insidia per chi vi si trovava a transitare perché ampiamente visibile anche da una certa distanza; si aggiunga che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e con condizioni meteo favorevoli.
Anche il terzo motivo di appello è infondato dal momento che, in tema di responsabilità da cose in custodia e di prova liberatoria che il custode è ammesso a fornire, il caso fortuito, inteso come fattore eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, può essere rappresentato – come affermato da diffusa giurisprudenza di legittimità -non solo da un fatto naturale, o da un fatto del terzo, ma anche dal fatto dello stesso danneggiato, avente un’efficacia causale tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso.
Il Tribunale ha attribuito la responsabilità dell’evento dannoso all’incauta condotta di g uida del ciclista, che evidentemente teneva una velocità non adeguata allo stato dei luoghi su un sentiero di campagna sterrato, non arato, curvilineo, tanto da non essere in grado neppure di frenare o sterzare per non impattare contro la catena.
Si è ritenuto che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza
causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; cfr. altresì Cass. Civ., Sez. VI, 11 12 aprile 2022, n. 11794, Cass. 9315/2019).
Più di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. Civ. sez 3, n. 2376/2024).
La valutazione del giudice di primo grado risulta aver correttamente applicato tali principi, nel ritenere che il danno sia ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del danneggiato. Una volta evidenziato che i proprietari dell’area avevano apposto sul paletto a sinistra un segnale di divieto di accesso, che i paletti erano avvolti da nastro catarifrangente bianco e rosso, che la catena era parimenti bianca e rossa, che paletti e catena erano ben visibili anche alla distanza (in particolare, si vedano le foto allegate alla perizia ) gli stessi risultano aver posto in essere le cautele necessarie per assicurare la visibilità dell’ostacolo ad eventuali passanti. Il fatto che il conducente la mountain bike non abbia proprio visto la catena, nonostante i colori sgargianti e la presenza dei paletti a margine del sentiero, visibili alla distanza e ben prima di impegnare la curva implica, da parte sua, un calo della soglia dell’attenzione e dunque una condotta di guida non appropriata allo stato dei luoghi. Il conducente deve infatti essere sempre in grado di arrestare il mezzo, tanto più in un percorso accidentato, non lineare come può essere un sentiero di campagna, nel quale pure potrebbero presentarsi ostacoli improvvisi quali animali incustoditi , mezzi agricoli o passanti.
L’infondatezza dell’appello ne comporta il rigetto e la condanna dell’appellante al rimborso delle spese processuali, secondo il principio di soccombenza, in conformità alla nota spese depositata, compresa la fase di trattazione per la discussione della sospensiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l’appello;
condanna l’appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese processuali, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante ,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 19/01/2026
Il Consigliere Relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME