Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34603 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34603 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31757/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell ‘ Amministratore Unico NOME e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,
presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 343/2021 depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio il Comune di Campobasso e la RAGIONE_SOCIALE per accertarne la responsabilità solidale in riferimento al sinistro occorso alla autovettura di sua proprietà nel gennaio 2016, mentre stava percorrendo la strada comunale e veniva colpita da un albero, vegetante su suolo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, caduto a causa di forti raffiche di vento.
Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 495/2018, accoglieva la domanda attorea e condannava in solido la RAGIONE_SOCIALE ed il Comune RAGIONE_SOCIALE Campobasso al risarcimento dei danni, loro ascritti rispettivamente nella misura del 30% e del 70%, per totali € 5.800,00.
Avverso tale sentenza il Comune di Campobasso e la RAGIONE_SOCIALE proponevano appello.
Il primo censurava la violazione delle regole in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., lamentando l ‘ erroneo raggiungimento della prova circa la responsabilità dell ‘ ente per i danni riportati dall ‘ autovettura.
La seconda riproponeva l ‘ eccezione di legittimazione passiva e invocava l ‘ esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c., ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato le risultanze
istruttorie e le dichiarazioni di parte attrice e censurava, infine, la determinazione del quantum debeatur .
La Corte d ‘ appello di Campobasso, con la sentenza n. 343/2021 del 21 ottobre 2021, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l ‘ appello del Comune di Campobasso e rigettava quello della RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
3.1. Propone ricorso successivo RAGIONE_SOCIALE, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale con due motivi RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato memoria.
3.2. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Campobasso.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va esaminato dapprima il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE (ed il suo ricorso incidentale avverso quello successivo di NOME, riproduttivo del primo).
4.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 c.c. degli artt. 115, 116 c.p.c., dell ‘ art. 22 l. n. 2248/1865 e dell ‘ art. 14 Codice della Strada, in riferimento all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.
Censura la Corte territoriale per aver fondato la decisione su una erronea interpretazione dei presupposti di cui all ‘ articolo 2051 c.c. e delle regole in materia di ripartizione degli oneri probatori, conseguente ad una valutazione errata dei fatti di causa e delle emergenze istruttorie.
Avrebbe errato nell ‘ esonerare da responsabilità il Comune di Campobasso sull ‘ erroneo presupposto che la strada pubblica non fosse causa del danno verificatosi. In particolare, non avrebbe valutato che i rami dell ‘ albero vegetante sulla proprietà della
RAGIONE_SOCIALE si protendevano sulla strada comunale, luogo del sinistro, su cui gravava l ‘ obbligo di custodia, ex art. 22 l. 2248/1865. Quindi, sulla base della presunzione di demanialità, spettava al Comune dimostrare di non essere titolare di alcun obbligo di custodia. La Corte d ‘ appello, infine, non avrebbe tenuto conto degli obblighi esistenti in capo all ‘ Ente ex art. 14 Codice della Strada.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 1176 c.c. in riferimento all ‘ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Denuncia che la Corte d ‘ appello avrebbe ritenuto erroneamente scriminante il comportamento del Comune sulla base dell ‘ ordinanza n. 71/2013 con cui l ‘ Ente aveva intimato ai proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari. Il ricorrente ritiene che tale ordinanza, emessa nel 2013, non possa consistere in un provvedimento urgente e contingibile tale da dimostrare l ‘ esatto adempimento dell ‘ Ente all ‘ obbligo di custodia e vigilanza. Il Comune avrebbe dovuto adempiere attraverso una verifica recente e con l ‘ adozione di provvedimenti concretamente cautelativi. La Corte d ‘ appello, esclusa la presenza di caso fortuito o di colpa del danneggiato, avrebbe quindi errato nel non ritenere applicabile nei confronti del Comune la responsabilità oggettiva ex. art. 2051 c.c., responsabilità accertata invece nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per non aver quest ‘ ultima adottato le misure imposte dall ‘ ordinanza n. 71/2013. Il Comune di Campobasso avrebbe avuto quindi l ‘ obbligo di vigilare e di attivarsi per rimuovere o far rimuovere situazioni di pericolo come quella che ha causato il danno. La Corte d ‘ appello, esclusa erroneamente l ‘ applicabilità dell ‘ art. 2051 c.c., avrebbe inoltre errato nel non ritenere conseguentemente applicabile la responsabilità ex. art. 2043 c.c.
dovendo il Comune rispondere in ogni caso dei pregiudizi subiti dall ‘ utente della strada.
5. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, comunque, si sottrae alla censura mossale con il motivo in esame.
Il sinistro si è verificato per la collisione dell ‘ albero di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sul quale il Comune non aveva alcun controllo. Il fatto che sia caduto sulla strada comunale nel momento in cui passava l ‘ automobile, come correttamente affermato dalla Corte territoriale o come qui insindacabilmente da essa ricostruito in punto di fatto, non rileva, perché tanto rappresentava una anomalia repentinamente insorta e quindi assolutamente non prevenibile dal custode del luogo, il quale andava dunque esente dalla responsabilità ex 2051 cc.
La ratio decidendi della Corte d ‘ appello non risulta infatti condizionata dall ‘ accertamento circa la corretta ripartizione dell ‘ onere probatorio in riferimento agli obblighi di custodia e di vigilanza in capo al Comune.
Inoltre, l ‘ albero era sul terreno della RAGIONE_SOCIALE, sicché il Comune di Campobasso, non poteva procedere autonomamente alla manutenzione di quello, esercitando i suoi poteri-doveri inerenti alla custodia della strada ordinando alla proprietaria del terreno di adottare le necessarie misure per evitare sinistri.
5.1. Il secondo motivo è infondato, se non inammissibile nella parte in cui censura il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento ad un fatto non suscettibile di essere inteso in senso fenomenico. La Corte d ‘ appello ha correttamente escluso la responsabilità del Comune di Campobasso in riferimento sia alle coordinate normative dell ‘ art. 2051 c.c. che dell ‘ art. 2043 c.c.
Quanto alla responsabilità da custodia ex. art. 2051 c.c., infatti, il Giudice di merito ha correttamente evidenziato come l ‘ evento lesivo sia stato cagionato da un albero di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sul quale, conseguentemente, il Comune di Campobasso non aveva ‘né potere di controllo né capacità giuridica e materiale per intervenire’.
Quanto alla responsabilità ex. art. 2043 c.c., invece, la doglianza è inammissibile ai sensi dell ‘ art. 366 n. 6 c.p.c., perché non indica dove e quando avrebbe proposto la domanda con corretta e puntuale esposizione dei relativi elementi costitutivi (ove non si voglia considerare che la stessa modalità del sinistro potrebbe fondare idoneamente la conclusione della sua ascrivibilità al caso fortuito).
Va ora esaminato il ricorso incidentale di NOME.
6.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2051 c.c. e degli artt. 115 co.1 e 116 co. 2 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d ‘ appello, nel richiamare il principio per cui il carattere dell ‘ imprevedibilità e dell ‘ eccezionalità di un evento meteorologico deve essere provato da chi intende avvalersene, avrebbe errato nel ritenere non soddisfatto tale onere probatorio da parte della ricorrente. Secondo la RAGIONE_SOCIALE, infatti, la Corte di merito avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e nel concludere che, nonostante la notevole intensità dell ‘ evento atmosferico, non ci fossero i requisiti per ritenere integrata la prova dell ‘ evento fortuito, prova che avrebbe esentato la ricorrente dalla responsabilità ex. art. 2051 c.c.
6.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c., dell ‘ art. 22 l. n. 2248/1865 e degli artt. 113, 115 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n.3 e/o n. 4 c.p.c.
La Corte d ‘ appello, nel rigettare l ‘ eccezione di legittimità passiva, si sarebbe limitata a riprodurre le conclusioni del Giudice di primo grado, ignorando le specifiche censure della ricorrente e richiamando inconferenti norme del Codice della Strada.
La Corte d ‘appello avrebbe erroneamente ritenuto ‘incontestato’ che il fondo su cui vegetava l ‘ albero fosse di proprietà della RAGIONE_SOCIALE quando invece quest ‘ ultima, nel contestare la propria legittimità passiva, lamentava la mancanza di prova riguardo l ‘ esatta collocazione della quercia. Lamenta, anche, come la documentazione catastale sulla cui base il Giudice ha accertato la posizione dell ‘ albero non avrebbe valenza probatoria perché non sarebbe stata mostrata ai testi, con la conseguenza che anche le loro dichiarazioni sarebbero da considerarsi generiche. La Corte d ‘ appello avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che fosse onere della RAGIONE_SOCIALE dimostrare il difetto di legittimazione passiva quando, ex. art. 2697 co. 1 c.c., spetterebbe invece all ‘ attrice fornire tale prova in presenza di contestazione difensiva. Il Giudice avrebbe infine utilizzato argomentazioni in contrasto con le circostanze e con le norme poste a fondamento dei motivi d ‘ appello con cui si lamentava come la quercia appartenesse alle fasce di pertinenza della strada e non alle fasce di rispetto, con la conseguenza che gli obblighi di custodia e vigilanza dovessero ricadere sul Comune ex. art. 22 l. 2248/1865.
7. Il primo motivo è infondato.
Innanzitutto, lo è in tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal Giudice di merito, poiché l ‘ errore di valutazione nell ‘ apprezzamento dell ‘ idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. Quindi il motivo di ricorso si traduce in una richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, mancando il
ricorrente di individuare nella censura specifici motivi di legittimità che possano evidenziare una violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c..
D ‘ altra parte, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rileva che la res custodita sia pericolosa, mentre oggettiva e sorretta da dati altrettanto oggettivi, invece qui mancanti, deve essere la valutazione dell ‘ eccezionalità dell ‘ evento, non integrabile sulla scorta delle soggettive risultanze di prove orali o delle ammissioni della controparte.
7.1. Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla lamentata violazione del riparto dell ‘ onere probatorio ex art 2697 c.c., risulta dalla motivazione che il Giudice di merito ha adeguatamente valutato gli elementi probatori prodotti in giudizio. La RAGIONE_SOCIALE ha adempiuto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. sostenendo le proprie istanze attraverso la produzione della documentazione catastale e delle testimonianze di COGNOME e COGNOME.
Nel caso di specie, le allegazioni e le prove offerte dalle parti sono state in concreto valutate dai giudici di merito, che per di più correttamente -così escludendosi la fondatezza pure della doglianza di violazione dell ‘ art. 2697 c.c. -hanno ricostruito i fatti costitutivi della domanda del signor
Difatti, non sussiste la violazione dell ‘ art. 2697 c.c. che, come ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, ‘si configura se il giudice di merito applica regola di giudizio fondata sull ‘ onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni’, ma non quando, come invece viene sostenuto in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale
alla decisione, abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda avanzata (cfr. Cass. 3403/2018).
Quanto invece all ‘ asserita erronea applicazione dell ‘ art. 22 l. 2248/1865, risulta non condizionante il fatto che la Corte d ‘ appello abbia fatto riferimento alle ‘fasce di rispetto’ piuttosto che alle ‘fasce di pertinenza’, in quanto, non avendo l’ attuale ricorrente allegato alcun elemento a sostegno della propria contestazione circa l ‘ esatta posizione della quercia, il Giudice di merito ha ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie prodotte da controparte o comunque acquisite, accertato che l ‘ albero vegetasse sul terreno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e che, conseguentemente, su di essa ricadesse la responsabilità -notoriamente senza colpa del custode -da cose in custodia. Conseguentemente, la seconda parte del motivo richiede una -invece inammissibile -ricostruzione fattuale.
Il ricorso incidentale riproposto da RAGIONE_SOCIALE deve dichiararsi assorbito, in quanto ripropone i due motivi già proposti con il ricorso principale e sopra esaminati, o comunque potendo all’uno riferirsi integralmente le argomentazioni sviluppate a sostegno della reiezione dell’altro .
Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, assorbito quello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, comporta la compensazione tra dette due parti, entrambe soccombenti nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Campobasso, a favore del quale va operata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da porsi a carico solidale delle due soccombenti per la conclusiva identità dell ‘ interesse in causa.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso principale e quello proposto da RAGIONE_SOCIALE, assorbito quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE; per l ‘ effetto, compensate le spese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, condanna la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell ‘ art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e quello incidentale, a norma del co. 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza