SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 41 2026 – N. R.G. 00000668 2023 DEPOSITO MINUTA 23 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte D’Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
tra
(C.F. rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso i difensori C.F.
APPELLANTE
e
(C.F. ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Terni, INDIRIZZO, presso il difensore P.
APPELLATO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 -2051 -2052 c.c. -Impugnazione sentenza 335/2023 Tribunale di Terni
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 29.01.2021 adiva dinanzi al Tribunale di Terni il in persona del Sindaco p.t., per far accertare l’esclusiva responsabilità dell’ente in ordine al sinistro occorsole in data 18.07.2019 e per l’effetto, sentir condannare il al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite, quantificati in euro 14.660,29, nonché euro 839,20 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’attrice esponeva che alla data dell’evento si trovava presso l’
fine di allestire una mostra di arti visive e che, mentre attraversava la navata centrale in direzione degli scavi, cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino troppo alto e non segnalato, la cui altezza risultava non percepibile a causa dell’effetto ottico prodotto dal pavimento di vetro trasparente sottostante. A seguito della caduta la riportava una frattura scomposta al radio sx con lesioni permanenti per un grado di invalidità pari al 7%, oltre a 34 giorni di I.T.T., 15 giorni di I.T.P. al 50% e 76 giorni di I.T.P. al 25%, e danni patrimoniali per spese mediche per euro 839,20.
Si costituiva il in persona del Sindaco, contestando le richieste attoree e chiedendo l’integrale rigetto della domanda giacché la responsabilità del sinistro sarebbe stata ascrivibile esclusivamente all’imprudente condotta dell’attrice e chiedendo, in via subordinata, di accertare la responsabilità della stessa sotto il profilo del prevalente concorso di responsabilità.
Con sentenza n. 335/2023 pubblicata il 24/05/2023, il Tribunale di Terni respingeva la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese legali della procedura in quanto era stato provato che il gradino era ben visibile e sufficientemente illuminato e che l’accesso alle navate laterali era garantito da scale nonché da percorsi con rampe i quali facevano escludere insidie o trabocchetti idonei a far nascere in capo al Comune una responsabilità ex art. 2051 c.c.; il sinistro, in conclusione, sarebbe stato causato dal comportamento imprudente dell’attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando con il primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. e l’assenza del caso fortuito riscontrato dal primo Giudice, in quanto non sarebbe stato provato l’elemento esterno imprevedibile tale da interrompere il nesso causale tra il bene e l’evento dannoso che avrebbe determinato l’esclusione di responsabilità del L’attrice ha rilevato inoltre che il non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie in quanto le caratteristiche del gradino (alto circa 35 cm), la posizione sopra la pavimentazione di vetro, l’altezza e la pericolosità dello stesso non erano percepibili, ed allo stesso tempo, non vi erano segnalazioni né cordoli che inibivano il passaggio degli utenti in quel punto della navata; era quindi impossibile per l’attrice, anche utilizzando l’ordinaria diligenza, percepire l’insidia presente nella pavimentazione.
Con il secondo motivo l’appellante censura l’omesso scrutinio e motivazione circa un fatto decisivo della controversia e cioè, l’insidia occulta derivante dall’altezza e dalla pericolosità del gradino che, oltre ad essere più alto della norma e posto su una superficie trasparente illuminata dal basso, è anche in pendenza. Il Giudice di primo grado, infatti, non soffermandosi sulle caratteristiche intrinseche dello scalino, si sarebbe limitato a censurare la condotta dell’appellante che ha scelto di percorrere quella strada meno agevole per attraversare la navata, invece di utilizzare i percorsi illuminati principali.
Con il terzo motivo l’appellante censura il diniego ,alla produzione di documenti sopravvenuti ed il mancato espletamento dell’attività istruttoria richiesta che non ha consentito di acquisire le prove della natura insidiosa del gradino.
La parte ha quindi concluso chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento della domanda formulata in primo grado previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Con comparsa depositata il 27.12.2023 si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco, chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell’impugnazione in quanto infondato in fatto ed in diritto; in via subordinata, dichiararsi la responsabilità quantomeno concorrente e prevalente dell’odierna appellante nella causazione del sinistro.
La parte ha confutato le allegazioni dell’appellante precisando che, pur essendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo oggettivo, la quale prescinde dalla diligenza o meno del custode, essa deve essere valutata unitamente alla condotta del danneggiato che, in virtù dell’art. 2 Cost., è tenuto nell’uso della res altrui, all’accortezza, alla prudenza ed alla cautela imposte dall’ordinaria diligenza per salvaguardare la propria incolumità. L’appellato ha inoltre replicato che il gradino era perfettamente integro e ben visibile non rappresentando quindi né un’insidia né un pericolo occulto e che lo stesso non era deputato al passaggio; pertanto, l’imprudente condotta dell’appellante è stata l’unica causa del sinistro.
*
Prioritariamente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla parte appellata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non vertendosi in un’ipotesi in cui non sia chiara l’individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L’appello è, dunque, ammissibile.
Passando all’esame del merito della pretesa azionata, deve rilevarsi innanzitutto come la dinamica dei fatti narrata dall’attrice in citazione corrisponda a quanto dimostrato nel corso del giudizio e non risulti contestata da parte convenuta. Ciò che risulta contestato, invece, è la riconducibilità causale del sinistro all’intrinseca pericolosità del bene di proprietà del convenuto.
Vale premettere, in proposito, che l’art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sul rapporto di custodia che intercorre tra la ‘cosa’ che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso, mentre è irrilevante la condotta del custode e
l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza ( ex multis Cass. n. 4476/2011). Il danneggiato, pertanto, ha l’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre è irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa ( ex multis , Cass. n. 12027/2017); quando, però, l’azione è proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra l’una e l’altro.
Sulla sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto proprietario e la cosa stessa, tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l’appellata non ha mosso censura; il ha, di contro contestato la tesi dell’appellante secondo cui sussisteva un obbligo normativo in capo ad essa di inibire il passaggio o quantomeno segnalarlo come pericoloso mediante cartelli, avvisi, dissuasori o barriere, sì da impedire agli utenti di utilizzarlo come via di transito.
Quanto alla sussistenza del nesso causale di cui all’art. 2051 c.c., si esclude tendenzialmente che la pericolosità della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. n. 3651/2006; Cass. n. 10641/2002). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall’anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l’originario carattere (Cass. n. 539/1979). Pertanto, una volta che il danneggiato ha assolto l’onere sullo stesso gravante di dimostrare che l’evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa che, direttamente o indirettamente, ha svolto un ruolo attivo nella produzione del danno, incomberà poi, al custode, per liberarsi dalla sua ‘oggettiva’ responsabilità, fornire la prova positiva del ‘caso fortuito’ dimostrando l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ‘imprevedibile ed inevitabile’, che, inserendosi nel decorso causale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 31209/2025).
Per quanto qui interessa, più nello specifico, occorre rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa; mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l’onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l’evento dannoso ed il contatto con la cosa.
Nell’ottica dell’art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare ed escludere la responsabilità del custode secondo la giurisprudenza solo ‘ove sia colposa ed imprevedibile’ (Cass. sez. III, ord. n. 25837/2017), ossia ‘quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo’ (Cass. Sez. III, n. 18317/2015), giacché la condotta integrante il caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno è quella che fa ‘escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale’ (Cass. Cass. Sez. VI ord. n. 9315/2019; Cass. sez. III, ord. n. 2480/2018).
Affinché si possa ritenere provato il caso fortuito, capace di escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., è necessario esaminare la condotta del danneggiato ed accertare se la stessa sia stata tanto colposa (ossia negligente, distratta, imperita, imprudente) quanto imprevedibile da parte del custode (ossia sconsiderata, abnorme, inconsueta, del tutto impropria in rapporto alla struttura ed alla destinazione o funzione della cosa). In mancanza di tale prova, il comportamento del danneggiato sarà valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., con possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (comma 1), ovvero con possibile negazione del risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (comma 2).
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. n. 31209/2025; Cass. n. 26258/2019).
Passando all’esame del caso concreto, si deve innanzitutto rilevare che la non facile individuazione dell’altezza e le caratteristiche proprie dello scalino che ha causato la caduta della risulta essere l’elemento decisivo, come emerge dalla documentazione fotografica e video prodotta. È bene rilevare che non risulta contestata né la dinamica del sinistro né lo stato dei luoghi, avendo le parti
concordemente indicato in quale punto dell’auditorium è avvenuta la caduta. Dall’esame visivo dei luoghi dell’incidente emerge che lo scalino, di circa 35 cm e di colore rosso come la navata centrale, scende nella direzione della navata laterale che invece presenta una pavimentazione di vetro trasparente retroilluminata per permettere la visione degli scavi sottostanti. Emerge inoltre che il pavimento della navata laterale si sviluppa su un piano inclinato, il che rende l’atterraggio del piede dallo scalino non perpendicolare ma obliquo e non sono presenti corrimano in prossimità del dislivello.
La contestazione sollevata dall’appellante nel primo motivo di appello riguarda le caratteristiche intrinseche di detto scalino che presenta un’altezza superiore alla norma la quale, per l’effetto ottico causato dalla pavimentazione trasparente sottostante, non sarebbe percepibile anche da un attento utente. Il Giudice di primo grado non si è soffermato su tali circostanze rilevando, al contrario, come fosse stato provato che la zona era sufficientemente illuminata e che il percorso scelto dall’attrice non era l’unico percorribile, essendoci sulla navata altri accessi dotati di rampe e scalini illuminati da faretti contapassi.
Questa Corte osserva che, pur essendo presenti dei passaggi preferenziali per passare alla navata laterale, quello utilizzato dall’appellante non risultava inibito agli utenti e tanto meno segnalato con riguardo alle particolari caratteristiche del dislivello anomalo, della natura inclinata del piano di appoggio, dello stacco di materiale e illuminazione rispetto alla pavimentazione della navata centrale, idonea a non rendere immediatamente e perfettamente percepibile la profondità del gradino e la distanza di atterraggio, inclinato, del piede di appoggio. Anche il teste di parte attrice conferma che ‘il gradino è alto e nell’attraversarlo non ci si rende conto dell’altezza dello stesso’ e che ‘non ci sono faretti specifici sul gradino ma sono lungo il muro e non ci sono segnalazioni della presenza del gradino’ (Cfr. verbale del 20.04.2022 fasc. primo grado).
Lo stato dei luoghi è ulteriormente confermato dal dirigente del Comune che precisa ‘l’accesso alla navata centrale avviene con una scala mentre non ci sono scale laterali alle navate laterali si accede a raso sullo stesso livello. Dalle navate laterali si può accedere passando accanto ai pannelli acustici’ e ancora, ‘posso dire che la navata centrale è in pendenza verso il transetto e si può passare sia dal centro delle poltroncine che al loro lato’ precisando infine che ‘nel senso di marcia della signora si vede il limite dello scalino che è delimitato dallo spessore della pietra grigia, non posso vedere la profondità dello scalino’ (Cfr. verbale del 20.04.2022 fasc. primo grado).
Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria e di quanto allegato dalle parti, si ritiene quindi che il gradino presentasse elementi plurimi di insidia, il passaggio non era inibito né era segnalata la necessità di prestare attenzione, nonostante per le sue caratteristiche fosse dotato di una sua particolare
pericolosità e, pertanto, sarebbe stato onere del custode dotarlo di appositi ausili o quantomeno, evidenziarlo per alzare la soglia di attenzione degli avventori. Al contempo, la condotta della danneggiata non può considerarsi imprevedibile ed eccezionale né idonea ad interrompere il nesso causale: è infatti ragionevole ritenere che, pur essendo stati predisposti accessi ‘principali’ con rampe illuminate dai contapassi, la presenza di altri accessi laterali non obbligava l’utenza a seguire i passaggi principali anche perché, dove voluto, il passaggio era inibito con dei pannelli. Non è quindi anomala né imprevedibile la condotta della anche se, sicuramente, l’opzione di passare per un percorso non segnalato con le luci contapassi imponeva una maggiore cautela nella discesa, trattandosi evidentemente di un percorso non preferenziale.
Per tali ragioni, la Corte accoglie l’appello ritenendo sussistente in capo al la responsabilità del sinistro ai sensi dell’art. 2051 c.c., ed al contempo ravvisa nella condotta dell’appellante un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella misura del 20%.
Passando alla valutazione dei danni non patrimoniali ricollegabili al sinistro, la categoria dei danni risarcibili ex art. 2059 c.c. che prima era ripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale, è stata riportata ad unità con le cd. Sentenze di San COGNOME con le quali la Suprema Corte ha chiarito che ‘il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrare riparazione’ (Cass. SS. U. n. 26972/2008).
Va dunque innanzitutto risarcita la riduzione dell’integrità psicofisica della danneggiata.
Sul punto, anche senza necessità di disporre CTU e facendo riferimento alla documentazione medica prodotta ed alla relazione medico legale di parte depositata, si osserva che l’appellante ha riportato ‘esiti di frattura scomposta del radio e dell’apofisi stiloide dell’ulna del polso sinistro’ lesioni eziologicamente ricollegabili alla caduta e compatibili con la dinamica dei fatti.
Da un punto di vista medico legale, dal punto di vista della inabilità temporanea tali lesioni hanno comportato, secondo la ricostruzione operata dal CTP, condivisibile e comprovata dalla documentazione medica esibita, dal punto di vista della invalidità, temporanea 34 giorni di inabilità
temporanea totale, 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori 76 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Quanto ai postumi permanenti, il CTP li ha quantificati nella misura del 7%.
La Corte ritiene, tuttavia, ai fini della determinazione della percentuale di invalidità in relazione alle lesioni riportate, che non sia necessario procedere a CTU stante la modesta entità del danno biologico ed a fini di economicità del giudizio, e di prendere a riferimento la tabella delle menomazioni allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000, dove in caso di ‘Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale’ vengono riconosciuti ‘fino a 4’ punti percentuali di danno biologico.
Tale valutazione è conforme a quella contenuta nella Tabella Barème delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità disposta dal Decreto del Ministero della salute del 3 luglio 2003, la quale indica un danno di punti ≤ 4 per ‘instabilità della radio -ulnare distale’ su arto non dominante.
Tenuto conto dell’esito funzionale rappresentato dal certificato redatto dal ctp di parte, medico legale Dott. ove si attesta che quali postumi del sinistro residua ‘ escursione articolare limitata antalgicamente di ¼ in flesso estensione e di 1/3 in abduzione e adduzione. Ipostenia polso e mano sinistra alle prove di forza e contro resistenza’ , ed in particolare della entità della limitazione del movimento (range di movimento) per la presenza di dolore, del fatto che la lesione ha riguardato il braccio sinistro e che non è stato necessario intervento chirurgico, si ritiene congruo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico nella misura del 4% (anche tenuto conto del fatto che dal referto dell’RAGIONE_SOCIALE ” del 12.8.2019 risulta che la è affetta da rizoartrosi).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, occorre fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza. Il risarcimento in questione, dunque, andrà liquidato come segue:
Danno biologico :
TABLE
Danno biologico (4%, anni 60 al momento del sinistro) = 4.666,00 euro
Danno biologico temporaneo
ITT (gg. 34 per punto base di euro 115,00) = € 3.910,00 euro
ITP al 50% (gg. 15) = 862,50 euro
ITP al 25% (gg 76) = 2.185,00 euro
Totale danno biologico temporaneo
€ 6.957,50
Quanto alla personalizzazione del danno, l’appellante non ha allegato né fornito alcuna prova di danni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riconducibile al punto percentuale tabellare; dunque, il danno risarcibile è di € 11.623,5 che, ridotto del 20% in ragione del concorso di responsabilità della danneggiata, si determina complessivamente nella somma di € 9.298,8.
Sulle somme sopra indicate, liquidate equativamente alla data attuale, trattandosi di debito di valore devono essere poi calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno in base alla variazione dell’Indice RAGIONE_SOCIALE Prezzi al Consumo per RAGIONE_SOCIALE Famiglie RAGIONE_SOCIALE Impiegati (FOI) calcolata dall’RAGIONE_SOCIALE, fino alla data della sentenza. Dalla data odierna decorrono interessi legali fino al soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale relativo alle spese mediche, si ritiene congrua la somma di euro 229,20, indicata e documentata dalla danneggiata, in quanto le ricevute di pagamento sono tutte relative a prestazioni ASL recanti la stessa data delle quietanze, e la fattura del AVV_NOTAIO è relativa ai controlli e certificazioni risultanti in atti; tali importi devono essere rivalutati dalla data dei singoli esborsi fino alla data del pagamento in base agli indici RAGIONE_SOCIALE, e fino alla stessa data sulla somma rivalutata anno per anno vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale; spettano, inoltre, gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Non è invece rimborsabile la spesa sostenuta per la relazione medico legale del Dott. di euro 610,00, in quanto sebbene la giurisprudenza abbia chiarito come ‘le spese per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue’ (Cass. n. 24188/2021), ai fini della liquidazione non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. .Sez. 3, Ordinanza 06/07/2022 n. 21402).
Per tali ragioni l’appello viene accolto nei limiti suddetti.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo individuando il valore della controversia sulla base della somma riconosciuta all’appellante con la presente pronuncia e tenendo conto dell’assenza di istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dell’appello, condanna il al risarcimento del danno in favore di liquidato:
in euro 9.298,80 per danno biologico, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici RAGIONE_SOCIALE fino alla data odierna
in euro 229,20 per spese mediche con rivalutazione in base agli indici RAGIONE_SOCIALE dalla data dei singoli esborsi fino alla data odierna, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno;
-oltre interessi legali su tutte le somme sopra indicate e così calcolate, dalla data odierna al saldo effettivo;
condanna l’appellato al rimborso in favore dell’appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi per il primo grado e € 1.984,00 per compensi per il presente grado, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 16.1.2026
Il Consigliere rel.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME