SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2501 2026 – N. R.G. 00035049 2023 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE generale per gli affari contenziosi dell’anno 2023, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono con delega in calce all’atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
in rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici, siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
OGGETTO : risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni:
per parte attrice: ‘ accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’ convenuta, ex art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., in sinistro verificatosi in data 09.03.2022 e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 14.638,08
(quattordicimilaseicentotrentotto/08) ovvero di quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta e, comunque, provata, oltre il lucro cessante dall’evento alla pubblicazione del richiesto provvedimento, nonché interessi legali successivi ‘; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione ai procuratori antistatari;
per il ‘ nel merito, dichiarare infondata la dedotta respons art. 2043 c.c. in capo al e ogni susseguente domanda ‘; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinnanzi all’ intestato Tribuna
in persona del l.r.p.t., al fine di sentirlo condannare al dei danni patiti a causa del sinistro occorsole in data 9.3.2022.
Asseriva che, il 9.3.2022, alle ore 13.00, stava eseguendo esami diagnostici in vista di un intervento chirurgico fissato per il giorno successivo, allorquando, mentre percorreva il marciapiede corrispondente all’ingresso della Clinica inciampava nei cavi elettrici (non segnalati e fuori n alimentavano le ambulanze, partendo dal quadro elettrico posto sul muro perimetrale.
In conseguenza della rovinosa caduta, subiva lesioni personali, che venivano diagnosticate il giorno successivo presso lo stesso costituite da: ‘ frattura composta del capitello radiale del gomito nseguente immobilizzazione fractamed per tre settimane ‘.
Per il persistere della sintomatologia dolorosa era tenuta ad eseguire ulteriori accertamenti e visite diagnostiche.
Per quanto sopra, deduceva la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o in base al disposto di cui all’art. 2043 c.c. del convenuto, per non aver adempiuto ai propri compiti di i controllo e di manutenzione dell’area interessata dal sinistro.
Lamentava , oltre al danno biologico e al danno morale, l’ulteriore danno patrimoniale, pari ad €. 650,00, per essere stata nella impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa di Colf, per l’intero mese di marzo 2022.
Si costituiva in giudizio l’
in perso ducendo l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. e l’inconfigurabilità dei presupposti tipizzanti la responsabilità aquiliana.
Riconduceva la causazione dell’evento lesivo alla condotta imprudente e disattenta della stessa danneggiata, che non si era avveduta dei cavi, fissati a norma, e perfettamente visibili.
Contestava, inoltre, la pretesa risarcitoria, ritenuta abnorme e sfornita di prova.
Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza del 10.1.2024, venivano ammessi i mezzi di prova articolati da parte attrice. All’udienza del 26.6.2024, veniva escusso il teste e veniva conferito incarico peritale alla dott.ssa . All’udienza del 18.12.2024, venivano espletati legali. Con decreto datato 24.4.2025, a firma dell’odierno decidente, subentrante in pari data, la causa veniva rinviata per l’esame della consulenza all’udienza del 12.6.2025.
Con ordinanza, datata 12.6.2025, resa all’esito dell’udienza tenutasi in modalità cartolare, veniva fissata al 29.1.2026 l’udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnati i termini di cui all’art. 189 c.p.c. Con note del 26.11.2025, parte attrice rassegnava le proprie conclusioni: ‘ per i motivi in precedenza esposti, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dell convenuta, ex art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., in o inistro verificatosi in data 09.03.2022 e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 14.638,08 (quattordicimilaseicentotrentotto uella maggiore o minore ritenuta equa e giusta e, comunque, provata, oltre il lucro cessante dall’evento alla pubblicazione del richiesto provvedimento, nonché interessi legali successivi. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ‘.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti esposti a seguire.
Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell’ alveo normativo dell’ art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: ‘la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024 ‘.
L’ attrice, a cui spettava provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del convenuto, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa , ha assolto all’onere probatorio (‘in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste, l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa ‘ -cfr. Cass. ord. n. 18518/2024).
Il teste , ha confermato le circostanze dedotte nell’atto introduttivo: ‘ mia madre camminava davanti a me e mio padre, a circa tre metri di distanza, ed ho visto che inciampava su alcuni cavi elettrici presenti sulla strada. Preciso che i cavi elettrici erano di colore grigio e si confondevano con il colore del marciapiede ‘.
Come è noto, il thema probandi a carico del custode investe la dimostrazione del caso fortuito, che è cosa diversa dall’accertamento di una condotta colposa della vittima, che rileva non in punto di an bensì di quantum del risarcimento ( arg. ex art. 1227, comma 1°, c.c. ).
La nozione di caso fortuito, rilevante ai fini e per gli effetti della normativa in esame, è stata definitivamente perimetrata dalla Corte di legittimità che ha precisato: ‘ il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l’evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell’agente, dall’apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l’efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l’atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell’illecito, incidendo sull’elemento della causalità materiale ‘ ( cfr. Cass. ord. n. 26142/2023).
Orbene il convenuto pur evocando, ad elidere la propria responsabilità nella causazione dell’evento dannoso, il caso fortuito – non ha offerto la dimostrazione positiva del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere il nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La disamina, investendo le condizioni del luogo del sinistro onde verificare la inevitabilità del danno o piuttosto la concreta possibilità di prevedere e superare la situazione di pericolo- permette di concludere che l’attrice non osservasse una condotta adeguatamente diligente, nella percorrenza del l’area , ancorché debba escludersi che il suo contegno colposo sia stato causa determinante dell’evento lesivo , integrante di per sé l’esimente del caso fortuito ( ‘ sussistenza di un fatto(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo coma, c.p., come causa esclusiva di tale evento ‘ – cfr. Cass. ord. n.. 28041/2024-Cass. sent. n.26142/2023; Cass. ord. n. 20943/2022; cfr. Cass. ord, n. 30394/23).
Orbene, il sinistro per cui è causa è avvenuto nel mese di marzo, alle ore 13.00 , con luce diurna, ed in assenza di condizioni atmosferiche avverse.
Non può tuttavia ignorarsi la collocazione dei cavi, posti dopo aver voltato un angolo, come si evince dai rilievi fotografici ( cfr. in all. al n.2), ove viene raffigurato il luogo del sinistro peraltro riconosciuto dal teste (‘ riconosco le fotografie che mi vengono mostrate, come il luogo dell’incidente ‘ ). Si osserva, inoltre, che essi non erano idoneamente segnalati, appalesandosi insufficiente il nastro rosso e bianco, corto e nemmeno fissato al muro o a terra, o in una qualsiasi altra modalità che lo rendesse di immediata visibilità.
Al contempo, deve sottolinearsi che il sistema di alimentazione delle ambulanze, adottato dal convenuto, si appalesa quantomeno incongruo a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi; ciò si rileva , nell’ottica della prevedibilità e prevenibilità del potenziale pericolo, al netto del rilievo, dedotto dalle parti ma restato indimostrato, se esso fosse a norma oppure no.
Per tali ragioni, si ritiene che il verificarsi del sinistro e le conseguenze da esso derivanti siano addebitabili nella misura del 50% all’ attrice.
Quanto all’entità del danno biologico subito può farsi integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell’espletata CTU medica, a firma del dott.ssa , che si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
Il CTU ha accertato, in conformità alle risultanze dei referti e della documentazione prodotta, che le lesioni causalmente collegate al sinistro hanno determinato una inabilità temporanea totale di giorni 20, una inabilità temporanea, relativa in giorni 20, al 50%.
Ha inoltre ravvisato la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del 4%.
Può, quindi, pervenirsi alla liquidazione del danno facendo applicazione delle Tabelle approvate dal Tribunale di Roma nell’anno 2025 e la cui validazione è stata reiteratamente operata dalla giurisprudenza di legittimità, a confutazione dei criteri proposti da altre Tabelle.
Premesso il rinvio alle Tabelle edite presso il sito istituzionale del Tribunale, considerata l’ età dell’ att ric e all’ epoca del sinistro ( anni 56) , debbono essere liquidate a titolo di risarcimento del danno €. 4.795,44 per l’ invalidità permanente; €. 3.907,50 per l’ invalidità temporanea totale e parziale.
La somma, pari ad €. 8.702,94 deve essere aumentata del 5 %, ossia della somma di €. 435,14, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d’animo). E’ infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l’esistenza dei danni tradizionalmente definiti ‘per comodità di sintesi’ biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che ‘il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle’ (intendendosi quelle giurisprudenziali), ‘ procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico , valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza’.
L ‘importo complessivo di €. 9.138,8, viene ridotto in €. 4.569,04 , considerando l’addebito di responsabilità.
Alla cifra di €. 4.569,04 deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (marzo 2022) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamentedall’impiego dell’equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l’attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass.Sez. Un.171295 , Cass, n.103001; Cass.n. 184455). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è ‘ consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio’. A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all’epoca del sinistro: €. 4.131,14 e valore attuale:
€. 4.569,04 ), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato del 2% (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane).
Deve perciò riconoscersi a tale titolo, in via equitativa, l’ulteriore somma di €. 348,00, per complessivi €. 4.917,04.
La domanda di risarcimento per lucro cessante non risulta, invece, corredata da sufficiente prova.
L’attrice ha prodotto solo una comunicazione all’ RAGIONE_SOCIALE ad oggetto ‘denuncia di lavoro domestico'( cfr. in all. al n.5) che nulla attesta circa la validità e soprattutto la persistenza del rapporto di lavoro alla data del sinistro; non ha prodotto il contratto di lavoro, né allegato le buste paga e/o comunicazioni formali.
Le dichiarazioni rese dal figlio dell’attrice sul punto, non appaiono idonee a supportare il difetto probatorio, in quanto generiche e non persuasive (‘ é vero, mia madre lavorava come colf. Preciso che mia madre non ha potuto lavorare nel periodo nel quale è stata ingessata ‘ ).
Le spese di lite in favore di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 147 del 13.8.2022 prendendo a riferimento il valore della causa da €.. 1.101,00 ad €. 5.201- tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputandum -nello scaglione ‘complessità media .
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:
1.accoglie la domanda e, per l’ effetto condanna l’
in persona del l.r. p.t., al risarcimento in favore di parte attrice della somma di €. 4.917,04. oltre interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
2.- condanna l’
, in persona del l.r. p.t., alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 2.552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per co mpenso ed €. 289,45 per spese ,con attribuzione ai procuratori antistatari;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di
in persona del l.r.p.t.
Così deciso in Roma, in data 17.2.2026 Trattasi di controversia ex art. 59 lett. D) D.P..R. 131 del 1986.