Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35966 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35966 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18504 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Napoli n. 194/2022, pubblicata in data 20 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
16 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME (deceduta nel corso del giudizio, che è stato proseguito dai primi, anche quali suoi eredi), hanno agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ottenere , ai sensi dell’art. 2051
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA COSE IN CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)
Ad. 16/11/2023 C.C.
R.G. n. 18504/2022
Rep.
c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto NOME COGNOME, a loro dire causata da una passerella in legno, posta in aderenza al muro perimetrale della sede stradale comunale e sovrapposta all’arenile, dalla quale era possibile l’accesso alla spiaggia . La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia.
La Corte d’a ppello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono NOME, NOME e NOME COGNOME (anche quali eredi di NOME), sulla base di dieci motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. nonché in relazione all’ art. 1227 c.c. -Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2056 c.c. nel caso subordinato di applicazione del principio del neminem ledere (art. 2043 c.c.) -Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Indebita sovrapposizione ed illegittima confusione del piano del nesso di causalità e di relazione con quello della quantificazione del danno, in rapporto all’onere della prova liberatoria del fortuito gravante sulla p.a. convenuta ».
Con il secondo motivo si denunzia «( Segue): Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. nonché in relazione all’ art. 1227 c.c. -Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2056 c.c. nel caso subordinato di applicazione del principio del neminem ledere (art. 2043 c.c.) -Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Indebita sovrapposizione ed illegittima
confusione del piano del nesso di causalità e di relazione con quello della quantificazione del danno, in rapporto all’onere della prova liberatoria del fortuito gravante sulla p.a. convenuta -Insussistenza nella fattispecie della conAVV_NOTAIOa abnorme del danneggiato ».
I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono essere, quindi, esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
1.1 Viene contestata l’affermazion e della corte d’appello secondo cui la conAVV_NOTAIOa della vittima, NOME COGNOME, avrebbe « agito sul piano causale, determinando il venir meno del nesso di relazione tra il fatto e l’evento dannoso deAVV_NOTAIOi in giudizio ».
Secondo i ricorrenti, ai fini della speciale ipotesi di imputazione della responsabilità prevista di cui all’art. 2051 c.c., la mera conAVV_NOTAIOa colposa del danneggiato non basterebbe ad escludere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, quand’anche ritenuta oggettivamente causa esclusiva del l’evento dannoso, se la predetta conAVV_NOTAIOa non si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità , le quali sole varrebbero a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa in custodia: in caso contrario potrebbe, al più, ammettersi un concorso colposo nella causazione dell’evento, che giustificherebbe esclusivamente una riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ma non la sua radicale esclusione. Ragionando diversamente, la corte d’appello avrebbe i n sostanza « travisato il concetto di caso fortuito, la cui prova incombe sulla P.A. resistente, confondendolo con il mero concorso di colpa del danneggiato ».
Tale assunto deve ritenersi infondato in diritto.
1.2 Si premette che questa Corte, con una serie di pronunzie emesse nel febbraio del 2018 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480
del 01/02/2018, Rv. 647934 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 -01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247 -02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018, non massimate), ha avuto modo di precisare quanto segue: « in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la conAVV_NOTAIOa del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro ».
I principi di diritto sopra enunciati -successivamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Rv. 653609 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019, Rv. 654924 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020, Rv. 658754 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, Rv. 663127 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021, Rv. 663300
02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022, Rv. 666487 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, Rv. 667836 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023, Rv. 668745 – 01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 sono stati poi, ancor più di recente, riaffermati, ribadendosi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza la rein e può essere esclusa o dalla prova pure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o neggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti
del 30/06/2022, Rv. 665084 – 01) -n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 -01-02-03) che « sponsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, opconcorrente, alla produzione del danno delle conAVV_NOTAIOe del danumani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole ».
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una conAVV_NOTAIOa imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole conAVV_NOTAIOe ‘ oggettivamente ‘ non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile. 1.3 Deve, quindi, ribadirsi, ancora una volta, che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della conAVV_NOTAIOa colposa
della vittima, in particolare da parte del custode, in base ai principi di diritto sin qui esposti e che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale.
1.4 Nella specie, l a corte d’appello, dopo avere correttamente richiamato proprio i principi di diritto sin qui esposti, ha espressamente affermato quanto segue: « deve ritenersi che, nella specie, l’evento dannoso, costituito dalla caduta e dal successivo decesso di COGNOME NOME, sia, sul piano causale, da ricondurre, in via esclusiva, alla conAVV_NOTAIOa imprudente ed incauta dello stesso danneggiato », precisando che « dirimente si rivela la circostanza, attestata dalle risultanze istruttorie acquisite al processo , dell’esistenza, all’epoca dei fatti, di un accesso all’arenile della spiaggia Chiaia di RAGIONE_SOCIALE, alternativo e ben più sicuro rispetto a quello rappresentato dalla passerella di legno sulla quale il COGNOME ebbe a cadere » -che peraltro ha accertato non essere stata realizzata né autorizzata e neanche conosciuta dal comune, ma realizzata da terzi sconosciuti pochi giorni prima dei fatti e mai segnalata -e precisando poi, altresì, all’esito della puntuale valutazione delle prove documentali ed orali acquisite agli atti, che « si deve, allora, ritenere che NOME NOME, nel decidere di utilizzare la descritta passerella al fine di accedere alla spiaggia, abbia posto in essere una conAVV_NOTAIOa assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integra gli estremi del caso fortuito », in quanto « la dimostrata esistenza di altro e ben più sicuro accesso, costituito dalla descritta gradinata di cemento, avrebbe dovuto indurre il COGNOME, anche in ragione della sua avanzata età (si rammenti che, nel 2006, lo stesso aveva 78 anni), ad avvalersene, nel percorrere il breve dislivello che separava la strada dalla sottostante spiaggia della Chiaia ».
Ha, quindi, concluso ribadendo che « la conAVV_NOTAIOa del danneggiato ha integrato, nel caso in esame, un ‘ ipotesi di ‘ caso fortuito ‘ , idonea ad elidere il nesso causale ex artt. 40 e 41 cod. civ. e in forza della norma di cui all ‘ art. 1227 cod. civ. ».
Dunque:
sono certamente corretti, nonché conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte più sopra richiamata ed alla quale intende darsi piena continuità, i principi di diritto applicabili alla fattispecie enunciati e fatti propri dalla corte d’appello; b) altrettanto corretta risulta l’applicazione di detti principi di diritto alla fattispecie concreta, in base agli accertamenti di fatto operati sulla base della prudente valutazione del materiale probatorio e sostenuti da adeguata motivazione, che ha portato alla conclusione per cui la conAVV_NOTAIOa colposa della vittima ha avuto efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento dannoso, integrando gli estremi del caso fortuito.
1.5 L’affermazione dell’elisione del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso risulta così fondata su accertamenti di fatto relativi alla eccezionalità della conAVV_NOTAIOa incauta della vittima, tutti espressamente enunciati nella motivazione. Questa risulta certamente adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sarebbe sindacabile nella presente sede, anche tenuto conto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è riAVV_NOTAIOo al ‘minimo costituzionale’, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie », e che « la Corte di cassazione può (solo) verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle
premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017, Rv. 644818 – 01)
Di certo non è ravvisabile, nella motivazione della decisione impugnata, una manifesta fallacia o la non verità delle premesse di fatto su cui è fondata la graduazione della conAVV_NOTAIOa colposa della vittima in termini di esclusiva causa dell’evento dannoso, essendo state correttamente accertate le circostanze di fatto a tal fine valorizzate; né, tanto meno, sussiste una intrinseca incongruità o logica contraddittorietà degli argomenti utilizzati, tale da far ritenere inficiato il relativo procedimento inferenziale.
In ogni caso, la violazione del cd. ‘minimo costituzionale’ della motivazione, con riguardo alla questione della esclusività o meno della conAVV_NOTAIOa colposa della vittima nella causazione dell’evento dannoso non risulta neanche deAVV_NOTAIOa, con i motivi di ricorso in esame, formulati esclusivamente in termini di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.
1.6 In sostanza, per ogni altro aspetto, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame si risolvono, poi, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 105, 106, 107 c.p.c. nonché in relazione all’ art. 58, primo comma, della legge n. 142/90 , oggi trasfuso nell’ art. 93 t.u.e.l., d.p.r. 267/2000 , ed all’ art. 28 Cost. -Motivo di ricorso: art. 360 n. 3 . Circa l’incapacità a testimoniare dei testi di controparte: COGNOME NOME e COGNOME NOME ».
Con il quarto motivo si denunzia « Segue: Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 105, 106, 107 c.p.c. nonché in relazione all’ art. 58, primo comma, della legge n. 142/90 , oggi trasfuso nell’ art. 93 t.u.e.l., d.p.r. 267/2000 , ed all’ art. 28 Cost. -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 652 e 75 c.p.p. in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile -Motivo di ricorso: art. 360 n. 3 . Ancora circa l’incapacità a testi moniare dei testi di controparte: COGNOME NOME e COGNOME NOME ». Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono essere, quindi, esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
I ricorrenti contestano la statuizione con la quale la corte d’appello ha escluso che i testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, sentiti su richiesta del comune convenuto, nonché dipendenti dello stesso, fossero incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., come sostengono di avere del resto tempestivamente eccepito nel corso del giudizio di merito.
È, peraltro, sufficiente rilevare, in proposito, che le risultanze delle deposizioni dei dipendenti del comune dei quali è in discussione la capacità a testimoniare, non possono -a giudizio di questa Corte -ritenersi decisive, nell’ottica complessiva della valutazione del materiale probatorio operata dalla corte d’appello e valorizzata ai fini della ricostruzione dei fatti posta alla base della ritenuta sussistenza dell’esimente del caso fortuito nel caso di specie, integrato dalla conAVV_NOTAIOa colposa della vittima avente efficacia causale esclusiva nella causazione dell’evento dannoso.
Emerge infatti agevolmente, da una lettura complessiva della motivazione della decisione impugnata, che le circostanze di fatto ritenute a tal fine rilevanti (in particolare: la presenza di un accesso più sicuro all’arenile e la evidente situazione di
insicurezza e precarietà di quello incautamente utilizzato dal COGNOME) emergevano anche da ulteriori fonti probatorie e, in particolare, dalle deposizioni di altri testimoni, nonché dagli atti del procedimento penale che erano stati acquisiti in fase istruttoria, fonti da ritenersi da sole sufficienti a giustificare le conclusioni in fatto a sostegno della decisione impugnata sui punti in contestazione.
La questione posta con i motivi di ricorso in esame deve, pertanto, ritenersi irrilevante ai fini dell’esito finale della controversia e, di conseguenza, tali motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili.
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. -Motivo di ricorso: art. 360 n. 3 . Circa la distribuzione dell’onere istruttorio tra danneggiato e danneggiante nell’ipotesi di danno arrecato da cose in custodia ».
Con il sesto motivo si denunzia « (Segue): Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 2697 c.c. ed agli artt. 2727 e 2729 c.c. -Motivo di ricorso: art. 360 n. 3. Ancora in tema di distribuzione dell’onere istruttorio tra danneggiato e danneggiante nell’ipotesi di danno arrecato da cose in custodia e della prova del caso fortuito incombente sul custode ».
Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
I ricorrenti contestano il rilievo a loro dire attribuito dalla corte d’appello alla circostanza che l’installazione della passerella sulla quale aveva avuto luogo l’incidente non fosse stata operata o autorizzata dal RAGIONE_SOCIALE ed alla circostanza che quest’ultimo fosse a c onoscenza o meno della sua esistenza,
sostenendo che, in proposito sarebbe stato addirittura invertito l’assetto degli oneri probatori previsto dalla legge .
In proposito, risulta assorbente il rilievo che si tratta -anche in questo caso -di questioni che, in realtà, non hanno effettivo rilievo ai fini dell’esito della controversia , come del resto in qualche modo sembrano affermare gli stessi ricorrenti, anche se ne traggono conclusioni non condivisibili.
La fattispecie del caso fortuito, rappresentato dalla conAVV_NOTAIOa colposa della vittima tale da escludere il nesso di causa tra cosa ed evento dannoso, è stata, infatti, ritenuta sussistere dalla corte d’appello sulla base dell’accertamento, in fatto, che era no note al COGNOME sia la presenza di un accesso più sicuro all’arenile, sia la evidente situazione di insicurezza e precarietà di quello da lui incautamente utilizzato, costituito dalla passerella di cui si discute.
Tali circostanze sono certamente sufficienti a giustificare la conclusione sopra indicata, in base ai principi di diritto applicabili nella fattispecie e più sopra esposti, senza che, quindi, in proposito, possa ritenersi avere effettivo e concreto rilievo la circostanza che l’installazione della passerella fosse stata operata o autorizzata dal comune o che a questo fosse nota o meno la sua esistenza.
Ne consegue che i motivi di ricorso in esame risultano inammissibili, a causa del difetto di effettivo rilievo delle questioni con essi poste ai fini dell’esito della controversia.
Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2051 e 2697 c.c. in relazione all’ art. 115 ed all’ art. 167 c.p.c. -Motivi di ricorso: art. 360 n. 3 e 5. Circa la non contestazione del fatto storico ».
I ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto inattendibili i testi NOME e NOME COGNOME , a loro dire in violazione del principio di non contestazione.
Il motivo è infondato.
4.1 In primo luogo, va ribadito, in diritto, che la valutazione di attendibilità dei testi è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, quanto meno se sostenuta da adeguata motivazione, come certamente è da ritenersi nella specie ( ex multis , cfr.: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 -02; Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 -01; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 -01; Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 -01; Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010, Rv. 614324 – 01).
Sotto questo profilo, le censure devono ritenersi, quindi, inammissibili.
4.2 D’altra parte, i ricorrenti, nello sviluppo del motivo di ricorso in esame, sembrano in realtà dolersi del fatto che i testi sarebbero stati ritenuti inattendibili per avere fornito deposizioni contraddittorie in merito a questioni di fatto che non erano oggetto di contestazione.
Ma anche sotto questo aspetto le censure risultano inammissibili, per difetto di rilevanza: se i fatti riferiti dai testi in modo contraddittorio non erano oggetto di contestazione, tali deposizioni erano a loro volta irrilevanti e lo è, di conseguenza, anche la questione sull’attendibilità dei testimoni stessi.
4.3 In ogni caso, nel motivo di ricorso in esame non risulta indicato con sufficiente specificità quale circostanza di fatto incontestata la corte d’appello avrebbe eventualmente ritenuto non provata e sotto quale profilo ciò possa avere avuto una influenza decisiva sull’esito della controversia.
In particolare, il fatto storico che il COGNOME sia caduto nel transitare sulla passarella a causa della situazione di precaria sicurezza della stessa (che effettivamente emerge essere un fatto
incontestato) non è stato in alcun modo negato e, tanto meno, ritenuto non provato, dalla corte territoriale.
Ciò che ha inAVV_NOTAIOo quest’ultima a rigettare la domanda risarcitoria è, però, una ben diversa circostanza, segnatamente l’incidenza causale esclusiva della conAVV_NOTAIOa colposa della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, per avere usato quella passerella palesemente insicura, per di più invece del passaggio in muratura sicuro attiguo. E in ordine a tale ultima circostanza (in particolare, in ordine al fatto che esisteva il passaggio sicuro alternativo) certamente vi erano state contestazioni, come emerge manifestamente dagli atti (né gli stessi ricorrenti sembrano specificamente negarlo).
Anche sotto il profilo della deAVV_NOTAIOa violazione del principio di non contestazione, pertanto, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi inammissibile.
Con l’ottavo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. in relazione ai d.m. 55/14 e 37/18 ed all’ art. 10 c.p.c.. Circa la liquidazione delle spese processuali ».
contestano la determinazione dell’importo delle spese di lite poste a loro carico, in relazione allo scaglione di
I ricorrenti valore applicabile.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
5.1 I tre appellanti, nelle loro conclusioni, avevano indicato l’importo richiesto a titolo risarcitorio, precisando la domanda nell’importo di almeno € 400.000 per ciascuno di loro, « ovvero in quella diversa somma maggiore o minore, che il Giudice vorrà anche equitativamente determinare alla luce degli atti di causa, il tutto in ogni caso come meglio dettagliato e specificato anche nell’ammontare al punto V) della narrativa, che quivi abbiansi per integralmente ripetuto e trascritto ».
La corte d’appello ha, quindi, liquidato le spese di lite applicando lo scaglione di valore da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tenuto conto del disputatum (pari all’importo
richiesto complessivamente dagli appellanti) e riconoscendo la somma complessiva di € 17.044,00 oltre accessori.
5.2 Secondo i ricorrenti, essendosi essi comunque rimessi alla liquidazione del danno ritenuta corretta dal giudice, avrebbe, invece, dovuto applicarsi lo scaglione della tariffa per le cause di valore indeterminabile.
Inoltre, avrebbero dovuto essere riconosciuti i valori minimi della tariffa stessa, almeno in relazione ad alcune attività.
5.3 Va, in primo luogo, ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare) secondo il quale « in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 -02; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 -01; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 -03).
Va dunque, in primo luogo, esclusa in diritto la fondatezza dell’assunto dei ricorrenti, secondo i quali la liquidazione delle spese del giudizio avrebbe dovuto essere parametrata ai valori medi o, addirittura, minimi della tariffa, per alcune delle attività svolte.
5.4 Tanto premesso -ed anche a prescindere dalla possibilità di ritenere effettivamente la causa di valore indeterminabile, di fronte ad una domanda risarcitoria comunque precisata nel
quantum in una somma determinata, sia pure con l’indicazione alternativa di possibile accettazione della liquidazione di importi maggiori o minori ritenuti di giustizia -risulta in realtà assorbente, ai fini dell’inammissibilità delle censure in esame, per difetto di specificità, la considerazione che gli stessi ricorrenti, nel lamentare l’applicazione di uno scaglione erroneo della tariffa, non hanno precisato neanche se la liquidazione in concreto operata dalla corte d’appello abbia eventualmente superat o i massimi dei valori liquidabili secondo la tariffa stessa, in relazione allo scaglione di valore secondo loro applicabile.
5.5 D’altra parte, il superamento dei valori massimi liquidabili secondo la tariffa pare doversi -anche in astratto -escludere, pure a voler ritenere la controversia effettivamente di valore indeterminabile, considerata la complessità della stessa ed il numero di parti convolte.
5.6 Va, comunque, precisato -anche a fini di completezza di esposizione -che, secondo lo stesso indirizzo interpretativo di questa Corte, al quale intende darsi continuità, « in tema di liquidazione dell’onorario spettante all’ avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni » (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018, Rv. 647380 -01; in senso analogo: Sez. 2, Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023, Rv. 667779 -01, secondo la quale « l’indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere traAVV_NOTAIOa in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria »; nel medesimo senso si vedano altresì: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3372
del 15/02/2007, Rv. 595604 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12043 del 22/06/2020, in motivazione), come in realtà avvenuto nel caso di specie.
Deve ritenersi decisiva, in proposito, la considerazione che, laddove la parte precisi la sua domanda con la richiesta di una determinata somma, anche laddove aggiunga contestualmente il riferimento ad una « somma maggiore o minore ritenuta di giustizia », deve dirsi certamente determinato il valore del disputatum , almeno nel suo importo minimo, in quanto la somma « eventualmente minore ritenuta di giustizia » può costituire solo una domanda subordinata: come dimostra il fatto che, in una situazione del genere, laddove intervenisse una condanna per importo inferiore a quello minimo richiesto espressamente dalla parte, di certo non potrebbe ritenersi inammissibile l’appello volto ad ottenere il riconoscimento del maggiore importo che era espressamente stato domandato.
Il nono motivo è così rubricato: « in estremo subordine: reiterazione delle difese svolte in ordine alla sussistenza della c.d. ‘insidia / trabocchetto’ ex art. 2043 c.c. ».
Con il motivo di ricorso in esame i ricorrenti dichiarano di ‘reiterare ‘ le proprie difese relative alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Il motivo è inammissibile.
6.1 Non è, in realtà, contestata la qualificazione della domanda proposta nel presente giudizio in termini di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.: di conseguenza, le argomentazioni espresse nel motivo di ricorso in esame sulla sussistenza di una responsabilità per colpa ai sensi dell’art . 2043 c.c. non possono avere alcun rilievo ai fini dell’esito del giudizio.
6.2 Pare, comunque, opportuno rilevare che, una volta esclusa la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. , in dipendenza
dell’ascrivibilità dell’evento dannoso esclusivamente alla conAVV_NOTAIOa colposa della vittima, a maggior ragione non avrebbe potuto essere riconosciuta la responsabilità colposa di detto ente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede la prova del nesso di causa tra la conAVV_NOTAIOa del convenuto e l’evento dannoso, nella specie da escludersi per le ragioni già in precedenza esposte.
Il decimo motivo è così rubricato: « circa la quantificazione del danno richiesto dai ricorrenti ».
Si tratta di un motivo di ricorso che, avendo ad oggetto la determinazione dell’importo del risarcimento richiesto dagli attori, resta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento dei precedenti motivi ovvero, comunque, non può che seguirne la sorte.
8. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell ‘ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 14.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-