SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1003 2025 – N. R.G. 00001165 2024 DEPOSITO MINUTA 21 11 2025 PUBBLICAZIONE 21 11 2025
N. 1165/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente Relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1165/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 847/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nel proc. n. 3970/2016 R.G., datata 10/4/2024, pubblicata in data 10/4/2024, avente ad oggetto ‘Responsabilità ex artt. 2049 -2051 -2052 c.c.’ , e vertente
TRA
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO , per procura depositata in via telematica, domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore in sito in Scafati (SA), INDIRIZZO;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. AVV_NOTAIO
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, per procura depositata in via telematica, domiciliato presso gli indirizzi telematici in atti indicati;
APPELLATO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all’ udienza del 6/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11/11/2024 ha proposto appello avverso la sentenza n. 847/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nel proc. n. 3970/2016 R.G., datata 10/4/2024, pubblicata in data 10/4/2024, nei confronti del Con tale atto l’ appellante ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «CONCLUSIONI»: « Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Salerno adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e riformare in toto la sentenza n.847/2024 resa e pubblicata il 10.04.2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice AVV_NOTAIO, nel procedimento civile recante R.G. n.3970/2016, per i motivi su esposti, e per l’effetto: Nel merito: 1. accertare e dichiarare che l’evento dannoso per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del convenuto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell’art. 2043 c.c.; 2. per l’effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento dei danni tutti accertati, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall’attrice (danno biologico, postumi invalidanti, I.T.T., I.T.P., danno morale, danno esistenziale, etc.) -sulla base delle risultanze della consulenza espletata in primo grado quantificati in € 8.859,15 -, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute accertate in € 491,48 -; 3. condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni per l’intervenuta svalutazione monetaria , nonché al pagamento degli interessi sulla somma dovuta, dal dì dell’evento a quello dell’integrale soddisfo; 4. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
L’appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto dell’appello , con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all’udienza del 6/11/2025, nei termini
specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio .
La sentenza appellata è stata emessa nell’ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell’interesse di nei confronti del Nell’atto di appello la parte ora appellante ha dedotto, in particolare, quanto segue, a sostegno delle sue domande: «Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.06.2016 la sig.ra chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la condanna, ex art. 2051 e/o 2043 c.c., del convenuto in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data 29/08/2014, ore 23:45 circa, a seguito e per effetto di caduta, verificatasi mentre percorreva a piedi INDIRIZZO in direzione centro all’altezza dell’incrocio con INDIRIZZO, allorquando rovinava al suolo a causa di una buca presente nel piano di calpestio del marciapiede. Siffatta buca, dovuta alla mancanza di sampietrini nella pavimentazione del marciapiede, al momento della caduta della sig.ra era assolutamente non percettibile e non visibile, perché ricoperta da fogli di giornale, oltre che per inidonea illuminazione stradale, né prevedibile, perché non segnalata. Soccorsa da persone presenti all’accaduto, la sig.ra chiedeva di essere accompagnata a casa, ove, pur dolorante, restava fino all’indomani mattina (30/08/2014), allorquando, constatato il persistere di forti dolori, ricorreva alle cure di sanitari presso il RAGIONE_SOCIALE Sarno, dove le veniva diagnosticata: “Frattura del malleolo peroniero a DX. Frattura base V metatarso Sx”. Si vedeva quindi costretta a sottoporsi alle terapie analiticamente indicate nei certificati medici depositati in allegato all’atto introduttivo del primo grado di giudizio e ad affrontare le spese risultanti da relativa documentazione, pure depositata in allegato all’atto introduttivo del primo grado di giudizio. Ritenuto che la responsabilità è da ascriversi al convenuto incontestatamente Ente proprietario della strada luogo della caduta per cui è causa e del relativo marciapiede e obbligato alla sua custodia e manutenzione, ex art.2051 c.c. e/o ex art.2043 c.c., alla stregua del principio del neminem ledere, con l’atto
introduttivo del primo grado del giudizio chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘■ accertare e dichiarare che l’evento dannoso per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del convenuto
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell’articolo 2043 c.c.; ■ per l’effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniale e non, patiti e patiendi dall’attrice, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute; e ciò nella misura complessiva di euro 24.522,98, oppure nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudicante riterrà opportuna e che risulterà accertata nel corso di causa, previa nomina del CTU, che sin d’ora si richiede; ■ condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni per l’intervenuta svalutazione monetaria, nonché al pagamento degli interessi sulla somma dovuta, dal dì dell’evento a quello dell’integrale soddisfo. Il tutto con il favore delle competenze professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.’».
Il si è costituito in primo grado e ha chiesto, f ra l’altro, il rigetto della domanda .
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: «Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, AVV_NOTAIO, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Rigetta le proposte domande; 2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; 3. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a
carico della parte attrice».
L’impugnazione .
ha proposto appello. I motivi dell’appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: ai propone appello ai sensi dell’art.132, comma 2 e 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 4 e 5, c.p.c. -per violazione o falsa applicazione di norme di diritto -per erronea, distorta e contraddittoria interpretazione del materiale probatorio acquisito al processo civile di primo grado -per motivazione assente, contraddittoria,
illogica e/o apparente; si osserva che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla; la sentenza appellata non è né autosufficiente né comprensibile richiamando solo parzialmente esposizioni di fatti; dalla lettura dell’iter motivazionale della sentenza risulta evidente come non risulti correttamente valutato il contenuto della prova testimoniale, oltre che dei rilievi fotografici acquisiti agli atti del procedimento, cui è attribuito un altro e diverso valore rispetto a quello emergente dalla loro obiettiva disamina; in particolare, quanto alle risultanze della prova testimoniale, i tre testi attorei, della cui indifferenza non vi è motivo di dubitare, escussi all’udienza dell’1/2/2018, hanno confermato in pieno, con dovizia di particolari, quanto assunto dall’attrice in atti; inconfutabilmente hanno fornito prova – tra le altre cose della non evitabilità, da parte della della buca presente sulla pavimentazione del marciapiede, raffigurata nei rilievi fotografici presenti nel fascicolo (riproducenti lo stato del luogo di caduta e riconosciute dagli stessi testi), avendo dichiarato che la buca al momento della caduta era non visibile, non percettibile e non segnalata; i sampietrini mancanti (della dimensione di pochi centimetri l’uno) che provocavano l’avvallamento gradino d’inciampo – sono di numero esiguo; l’avvallamento sul marciapiede, costituente il gradino d’inciampo, è al massimo di circa una ventina di centimetri; l’ente aveva già effettuato in precedenza un intervento di raccordo tra il piano di calpestio del marciapiede e quello della carreggiata di INDIRIZZO, nell’intento di creare uno scivolo, come chiaramente evincibile dal materiale cementizio utilizzato a tal fine; dalle concordi dichiarazioni dei tre testi escussi si evince che al momento della caduta della l’avvallamento (dovuto all’assenza di sampietrini nel marciapiedi) non era visibile perché coperto da fogli di carta in condizioni comunque di scarsa illuminazione, indice quantomeno di malfunzionamento delle lampade in oggetto; in ordine alla circostanza che la residenza dell’attrice è a pochi metri di distanza dal punto ove è occorso il sinistro in questione, posto dal Giudice a fondamento del proprio convincimento secondo cui ‘fosse molto verosimilmente già consapevole delle criticità della sede viaria ove si è verificato l’incidente’, va osservato che tale convincimento è privo di riscontri probatori e, comunque, se pure la all’epoca fosse vissuta in prossimità del luogo del sinistro (in realtà viveva a diverse
centinaia di metri dallo stesso), per averne effettiva conoscenza ‘la sede viaria ove si è verificato l’incidente’ avrebbe dovuto avere criticità da tanto tempo prima dell’evento de quo e, comunque, criticità numerose e ben più evidenti di quella costituita da una singola buca di circa 20 cm di diametro; dalle risultanze istruttorie è emerso che il proprietario e custode della strada in questione, ha omesso di vigilare e manutenere l’area; va applicata la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., o almeno la disciplina di cui all’art. 2043 c.c.; nel caso di specie giammai potrà dirsi integrato il caso fortuito richiesto dalla norma al fine dell’esclusione della responsabilità dell’Ente convenuto; dagli atti e dall’istruttoria processuale avvenuta in primo grado non emergono elementi dai quali possa desumersi che l’attrice abbia in qualche modo concorso alla produzione dell’evento o che avrebbe potuto evitare o ridurre le conseguenze dannose dell’evento .
In ordine ai suindicati motivi dell’appello va rilevato quanto qui di seguito esposto.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte appellante emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all’art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all’art. 2043 c.c.. Va, a questo punto, osservato che la disciplina da applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, è senz’altro, in prima battuta, quella di cui all’art. 2051 c.c..
La giurisprudenza .
La cassazione ha, in particolare, affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile .
La cassazione ha anche precisato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso .
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 c.c. .
Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della
condivisibile tesi secondo la quale l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe .
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la PRAGIONE_SOCIALEA., per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell’art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia, mentre la vittima non deve provare quest’ultima (l’insidia), così come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa .
La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno .
Più specificamente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. , e che non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione .
Occorre, quindi, preliminarmente accertare se sia ipotizzabile una responsabilità di una qualsivoglia Pubblica Amministrazione, tenuta alla manutenzione della strada, in ordine al risarcimento dei danni cagionati dal sinistro in questione.
Va, peraltro, innanzi tutto osservato che nel caso in esame non sussiste idonea contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia fra il e la cosa (il marciapiede) a causa del quale si sarebbe verificato il sinistro.
La cassazione ha, in particolare, affermato, in maniera condivisibile, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato .
Grava, quindi, sull’attore l’onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell’evento dannoso e del la sussistenza del rapporto di causalità fra il bene in custodia e l’evento stesso.
La vicenda dedotta in giudizio. La decisione .
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (il marciapiede con la ‘ buca ‘ in atti indicata ) e l’evento dannoso verificatosi (lesioni alla parte attrice, ora appellante).
Va evidenziato che dalle deduzioni esposte in primo grado dalla parte attrice e dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, non si desumono, fra l’altro, elementi dai quali possa evincersi una adeguata prova della riconducibilità del sinistro alle condizioni del marciapiede e non alla eventuale condotta imprudente del pedone danneggiato.
In primo grado il giudice ha, fra l’altro, così motivato la decisione adottata: «Sennonché, pur incombendo, alla luce di quanto dianzi osservato, sull’Ente appellato l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., la domanda -benché l’istante abbia dato prova tanto dell’effettiva verificazione del sinistro per cui è causa (mai, peraltro, contestata dal , quanto della presenza del dislivello sulla pavimentazione del marciapiede antistante all’esercizio commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE non è meritevole di accoglimento, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che la sig.ra avrebbe potuto evitare l’evento dannoso di cui si discorre se avesse usato l’ordinaria diligenza: apertis verbis , nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato ha interrotto la serie causale innescata dalla presenza di una buca sul manto stradale, atteggiandosi de facto a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della Corte di nomofilachia, ‘ può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ‘ (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno
in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all’evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell’infortunio, determinato da una condotta disattenta dell’utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus , Cass. n. 23919/13). A suffragio della ritenuta riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo della sig.ra militano, in primo luogo, i due rilievi fotografici prodotti dall’attrice all’atto della costituzione in giudizio che i testi escussi hanno confermato immortalare il luogo teatro dell’incidente , dai quali si evince tanto che la porzione della pavimentazione del marciapiede priva di sampietrini non fosse di dimensioni esigue quanto che, proprio nelle immediate vicinanze di tale area, fosse installato un lampione (il cui effettivo funzionamento all’epoca dell’evento dannoso di cui si discorre mai è stato negato), le cui due lampade -essendo rivolte proprio in direzione del dislivello causato dall’assenza di alcuni sampietrini molto verosimilmente proiettavano i fasci di luce generati verso il dislivello de quo . L’affermata efficienza causale assorbente dell’ agere della sig.ra è, infine, significativam ente corroborata dalla circostanza per la quale quest’ultima, risiedendo -come risulta dalla documentazione versata in atti, nonché dalla deposizione del teste -‘ a pochi metri ‘ di distanza dal punto ove è occorso il sinistro per cui è disputa, fosse molto verosimilmente già consapevole delle criticità della sede viaria ove si è verificato l’incidente, vieppiù considerando che l’area della pavimentazione del marciapiede priva di sampietrini, coincidendo con il tratto terminale di tale marciapiede,
oltrepassando il quale ci s’immette in INDIRIZZO, risulta di agevole individuazione, in tal guisa rendendo improbabile per un utente della strada di ordinaria diligenza confondersi circa l’esatta ubicazione della stessa. Sicché, la sig.ra ‘ aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso ‘ (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 17443/19). All’esito del tracciato sentiero motivazionale, la domanda attorea non può che essere rigettata. Parimenti infondata è la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c.: la stessa -prescindendosi da qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di colpa imputabili all’ente convenuto, in ossequio al principio della ragione più liquida, in forza del quale è possibile derogare all’ordine di trattazione delle questioni di cui all’art. 279 c.p.c. in una prospettiva preordinata a salvaguardare le esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio -non può ritenersi meritevole di accoglimento, giacché la condotta colposa della sig.ra anche nell’ambito di tale fattispecie, si atteggerebbe ad evento interruttivo della sequela eziologica eventualmente innescata dall’asserita presenza della descritta insidia».
Questa motivazione va senz’altro condivisa nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
Il teste ha affermato che la casa della era posta poco distane dal luogo del sinistro. Si può, quindi, agevolmente presumere che la fosse nelle condizioni di ben conoscere le condizioni del marciapiede da lei percorso.
Dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni rese dai testi si desume, poi, che nelle immediate vicinanze del punto in cui la è caduta è presente un lampione della pubblica illuminazione. Dalle dichiarazioni rese dai testi emerge che la luce del lampione sarebbe stata fioca; ciò conferma che la luce c’era, anche se non particolarmente intensa ; da questo consegue che la con una attenzione anche minima ben poteva avvedersi della presenza di una zona del marciapiede caratterizzata da una irregolarità. La eventuale scarsità illuminazione della zona, poi, avrebbe dovuto consigliare alla COGNOME di procedere con maggiore cautela.
Va, inoltre, osservato che dai rilievi fotografici in atti si evince che il tratto di marciapiede privo di sampietrini ha caratteristiche cromatiche del
tutto diverse dalla restante parte del marciapiede, circostanza che rende il tratto in questione facilmente visibile nelle sue caratteristiche strutturali.
Occorre, peraltro, evidenziare che dai rilievi fotografici in atti emerge che il tratto del marciapiede privo di sampietrini è abbastanza grande ed è tale, quindi, da poter essere facilmente avvistato da un pedone che proceda con normale diligenza nel camminare. La eventuale presenza di fogli di giornale, foglie o altro materiale posto sul tratto in questione avrebbe dovuto consigliare alla COGNOME di procedere con adeguata attenzione, in modo da evitare eventuali irregolarità coperte da questi materiali. Il tratto in questione, inoltre, è posto al margine del marciapiede, oltre il quale si scende sulla strada, in un punto in cui la conformazione del marciapiede è tale da consigliare senz’altro una adeguata attenzione nel procedere, a maggior ragione nell’ipotesi in cui siano presenti materiali vari a coprire quella zona del marciapiede.
Il dislivello prodotto dalla mancanza dei sampietrini, poi, dai rilievi fotografici in atti tanto marcato da poter cagionare una caduta di un pedone che proceda con cautela anche minima sul marciapiede.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la qualora avesse prestato una attenzione anche minima nel percorrere il tratto di marciapiede in questione, avrebbe potuto facilmente avvistare la eventuale irregolarità del marciapiede e stesso e avrebbe ben potuto evitarla o percorrerla in modo da non cadere e da non riportare danni.
Dalle risultanze processuali, in definitiva, si evince che la irregolarità in questione ben poteva essere vista da un pedone che procedesse con la dovuta attenzione e si evince, inoltre, che, comunque, la doveva conoscere le condizioni del percorso da lei attraversato al momento del sinistro, dato che la sua casa è posta nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il sinistro, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti.
La motivazione del primo giudice risulta, quindi, corretta nei termini più sopra indicati. La parte attrice, ora appellante, in definitiva, non ha fornito idonea prova della non visibilità e della non evitabilità del disconnessione e non ha, in ogni caso, dimostrato che questa disconnessione avesse caratteristiche strutturali anomale e tali da poter determinare, per le
sue caratteristiche intrinseche, il sinistro verificatosi, qualora il pedone avesse adottato una cautela anche soltanto minima nel porre il piede sul tratto di marciapiede in questione.
Come più sopra rilevato, peraltro, la Cassazione ha puntualizzato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, in particolare, in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza .
Nel caso in esame non risulta provato che il marciapiede, con la irregolarità in questione, avesse, nel suo complesso, caratteristiche strutturali tali da costituire insidia o trabocchetto, o che comunque avesse caratteristiche tali da poter determinare un sinistro del tipo di quello verificatosi per un pedone che procedesse con la sufficiente attenzione.
Deve, in definitiva, affermarsi che con una condotta sufficientemente diligente e adeguata allo stato dei luoghi, anche in ordine , fra l’altro, alla opportuna attenzione alle condizioni del marciapiede percorso, il pedone ben avrebbe potuto avvistare ed evitare il tratto irregolare del marciapiede o comunque percorrerlo senza danni, anche eventualmente scegliendo un punto diverso su cui porre il piede; la eventuale presenza di materiali -tipo giornali, fogliame, etc. – su quel tratto avrebbe dovuto allertare ancora di più il pedone e indurlo ad essere attento nel camminare) . E’ evidente, quindi, che il danno riportato dalla parte ora appellante è frutto della condotta non diligente della appellante stessa, la quale evidentemente non ha tenuto una condotta sufficientemente attenta nel percorrere il marciapiede in questione.
Anche a ritenere provata la dinamica del sinistro quale riferita dalla parte ora appellante, quindi, sussistevano tutti gli elementi perché la appellante potesse tenere una condotta idonea ad evitare il prodursi del sinistro in questione.
La condotta della parte ora appellante, pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la esclusione del nesso
causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia (il marciapiede con la irregolarità in questione), avendo, in sostanza, il pedone fatto della cosa un uso improprio e non avendo il medesimo adottato le idonee cautele occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto.
In definitiva, alla luce di quanto più sopra osservato, va affermato che, in base alla complessive risultanze processuali, ivi comprese le complessive dichiarazioni rese dai testi escussi e i rilievi fotografici in atti, non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato del marciapiede in questione e i danni lamentati dalla parte ora appellante, e che non risulta provata, fra l’altro, la non prevedibilità e la non evitabilità della presenza della irregolarità in atti descritta . L’onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all’art. 2051 c.c.. Tale onere, comunque, grava sul danneggiato anche nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 2043 c.c.. .
La cassazione ha, in particolare, anche affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale
nella produzione del sinistro .
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l’evento in questione non è ascrivibile alla cosa (il marciapiede con la irregolarità in atti descritta) in custodia della P.A., non risultando, fra l’altro, che la irregolarità avesse caratteristiche tali da non poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l’evento dannoso alla imprudenza della parte ora appellante (costituita dal porre il piede sul tratto di marciapiede in questione senza la opportuna prudenza), evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte della P.A., con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. stessa. Va, d’altra parte, ribadito che l’onere di provare che il verificarsi dell’evento dannoso sia in rapporto di causalità con la cosa indicata quale causa del sinistro grava sul danneggiato, come più sopra rilevato, sia con riguardo alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c., sia con riguardo alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c..
Le complessive risultanze processuali, in definitiva, non offrono idonei elementi per ritenere che il danno patito dalla parte ora appellante, sia causalmente riconducibile alla natura o alle condizioni del marciapiede in questione.
La Cassazione ha, peraltro, affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto (concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall’art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della P.A.), la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di
responsabilità, l’accertamento della efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione . Nel caso in esame, invece, la parte attrice, ora appellante principale, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra l’evento dannoso e la natura intrinseca o le condizioni di manutenzione del marciapiede in questione. Va, di conseguenza, esclusa ogni responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in capo alla RAGIONE_SOCIALE in ordine al sinistro verificatosi in danno della parte ora appellante.
Qualora si volesse avere riguardo specificamente alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c., va, d’altra parte, osservato che la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto (del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiede, nel caso esaminato dalla cassazione), la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., ha l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l’ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza tra l’altro – sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiede, ha l’onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l’evento e il comportamento colposamente omissivo dell’ente stesso . Anche sotto questo profilo, quindi la parte attrice, ora appellante, nel caso in esame, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e marciapiede, come più sopra già evidenziato. Ne consegue che comunque resta esclusa la responsabilità della PRAGIONE_SOCIALE. nella produzione del sinistro in questione, anche ad avere riguardo alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c..
Da tutto quanto sinora esposto consegue che non risulta configurabile, nel caso in esame, alcuna responsabilità di qualsivoglia Pubblica Amministrazione.
La domanda della parte attrice, ora appellante, è stata, quindi, correttamente rigettata dal tribunale, nel senso e con le precisazioni più sopra esposte. Risulta, peraltro, assorbita in questa decisione ogni ulteriore questione.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la sentenza impugnata va confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio .
In ordine alle spese di giudizio del primo grado, poi, la sentenza impugnata ha disposto la condanna di parte attrice ala pagamento di tali spese, ivi comprese le spese relative all’espletamento di c.t.u., in ragione della soccombenza. Questa previsione risulta senz’altro corretta. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado, ivi comprese le spese relative all’espletamento di c.t.u..
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante, in ragione della soccombenza, nei confronti della parte appellata. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio, avendo riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 , con applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del comma 1 -quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all’appello proposto nell’interesse di nei confronti del in
persona del Sindaco p.t. AVV_NOTAIO nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l’appello proposto avverso la sentenza n. 847/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nel proc. n. 3970/2016 R.G., datata 10/4/2024, pubblicata in data 10/4/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
rigetta l’appello;
conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio, ivi comprese le spese relative all’espletamento di c.t.u. in tale grado;
condanna l’ appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del in persona del legale rappresentante pro tempore , e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 2.905,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull’imponibile ;
la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del comma 1 -quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 18/11/2025
Il Presidente Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME