Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30288 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30288 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20996/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 598/2020 della CORTE D ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME conveniva in giudizio l ‘ RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la condanna, ex art. 2051 c.c., della medesima, quale concessionaria del servizio pubblico di fognatura e di depurazione delle acque reflue del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio immobile sito in RAGIONE_SOCIALE in occasione dell ‘ allagamento verificatosi il 15 ed il 16 novembre 2008, danni che quantificava in € 30.147,25. A fondamento della propria domanda deduceva che l ‘ allagamento dell ‘ immobile era stato causato da acque nere e meteoriche provenienti dalla adiacente strada comunale ed era dovuto alla incapacità della rete fognaria comunale di supportare e smaltire la pioggia caduta nell ‘ occasione.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere concessionaria del servizio di gestione delle acque reflue, ma non anche di quello di smaltimento delle acque meteoriche, rimasto invece affidato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
A seguito di chiamata in causa da parte dell ‘ attore, si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, asserendo viceversa che anche il servizio di smaltimento delle acque piovane era stato attribuito alla convenuta RAGIONE_SOCIALE, con i relativi obblighi di custodia e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
A seguito di chiamata in causa da parte della convenuta RAGIONE_SOCIALE si costituivano: la RAGIONE_SOCIALE, quale assicuratrice della responsabilità civile dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva, da una parte, la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche e, dall ‘ altro, l ‘ inoperatività della polizza; la RAGIONE_SOCIALE, che
chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei confronti del proprio assicurato.
Sia la convenuta RAGIONE_SOCIALE che le compagnie, da questa chiamate in causa, eccepivano comunque l ‘ eccezionalità delle abbondanti piogge da cui il COGNOME faceva derivare il danno lamentato.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1553/2014: in via preliminare rigettava la preliminare eccezione di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; nel merito: a) riteneva fondata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità civile esclusiva dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, condannava quest ‘ ultima al pagamento in favore del COGNOME della somma di € 25.807,23, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della sentenza fino al saldo; b) in accoglimento della domanda articolata dalla convenuta, condannava la RAGIONE_SOCIALE a manlevare l ‘ RAGIONE_SOCIALE, al netto della franchigia di € 10.000,00, di quanto questa avrebbe corrisposto al COGNOME in forza della predetta condanna; c) condannava l ‘ RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore dell ‘ attore, della RAGIONE_SOCIALE (con parziale compensazione) e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre compensava le spese processuali nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE deducendo che: a) lo smaltimento delle acque meteoriche non competeva alla RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di ente gestore del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (servizio che, come stabilito dall ‘ art. 141, comma 2, del d. lgs n.152/2006, non prevedeva la gestione delle predette acque); b) le attività di manutenzione straordinaria venivano comunque definite dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE nel programma degli interventi, residuando all ‘ ente gestore (che non poteva agire autonomamente) la mera esecuzione delle stesse; c) l ‘ RAGIONE_SOCIALE non aveva la proprietà della rete e le cause degli allagamenti apparivano strutturali; d) le piogge del 15 e del 16
novembre 2008 erano state ritenute dal c.t.u. eccezionali per entità rispetto ai valori normalmente riscontrati (e della valutazione del consulente, si sarebbe comunque dovuto tenere conto non essendo mai stata revocata l ‘ ordinanza ammissiva dei relativi quesiti); e) non poteva escludersi l ‘ operatività della copertura assicurativa prestata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 28.09.2009, avendo l ‘ attore collocato gli eventi di danno, non solo, nel novembre 2008, ma anche nei giorni 04.08.2009, 14.09.2009, 03.10.2009 e 02.06.2010 (la circoscrizione dell ‘ evento dannoso alle sole date del 15 e 16 novembre 2008 era infatti avvenuta solo dopo l ‘ atto introduttivo, nel corso dell ‘ attività istruttoria, e l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto comunque prendere posizione nell ‘ immediato, chiamando necessariamente in causa la Compagnia); f) le spese di lite dovevano essere imputate al RAGIONE_SOCIALE, unico responsabile dei danni arrecati al COGNOME.
Si costituiva in appello la RAGIONE_SOCIALE, che, in via preliminare, rilevava di avere già provveduto a versare la somma di € 15.807,23 al COGNOME come statuito in via provvisoria dalla sentenza appellata; e nel merito si associava a tutte le richieste dell ‘ appellante RAGIONE_SOCIALE chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sia, per la non rilevata carenza di legittimazione passiva dell ‘ A.C.A., sia, per la non rilevata eccezionalità dell ‘ evento dannoso. Censurava la quantificazione dei danni, effettuata in carenza di una prova certa del danno patrimoniale subito.
Si costituivano altresì:
NOME COGNOME, contestando gli avversi assunti ed invocando il rigetto dell ‘ appello con la conferma della sentenza impugnata;
la RAGIONE_SOCIALE, contestando il motivo di appello riguardante l ‘ asserita operatività della polizza, ritenuta viceversa, e correttamente, non operante dal Primo Giudice avendo decorrenza successiva alla data del sinistro occorso;
– il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, nel rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, richiamava la convenzione del 30.06.2003 tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE (comprendente anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, nonché tutta la normativa di riferimento aderente alle conclusioni raggiunte dal tribunale; ed osservava che, anche una eventuale inadeguatezza della rete fognaria a suo tempo realizzata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe comunque fatto venir meno la responsabilità dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di custode della predetta rete.
La Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila con sentenza n. 598/2020, rigettando l ‘ appello, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando l ‘ RAGIONE_SOCIALE. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti (NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALESai e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
3.L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale, articolando tre motivi.
Hanno resistito con controricorso: al primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; al secondo motivo, NOME COGNOME; al terzo motivo, la compagnia RAGIONE_SOCIALE
In vista dell ‘ odierna udienza, hanno presentato memoria: la società ricorrente, che ha insistito nell ‘ accoglimento del ricorso; il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che, a sostegno del rigetto del primo motivo di ricorso, ha richiamato Cass. n. 31293/2022.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso tre motivi.
2.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 141, 142, 143, 149 e 154 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui (p. 7) la corte territoriale ha affermato che:
‘ Nella veste di gestore, l ‘ RAGIONE_SOCIALE era diventato quindi il custode esclusivo dei predetti manufatti, garante della loro efficienza e funzionalità, controllore permanente del loro stato, soggetto tenuto in esclusiva a curarne la manutenzione, anche straordinaria, ivi compresa la realizzazione di adeguamenti, nuove opere e migliorie, ancorché non previsti, necessari a garantirne la funzionalità ‘ .
Rileva che da tali affermazioni discenderebbe, secondo la Corte territoriale, la sua responsabilità esclusiva nella causazione degli eventi di danno lamentati dal COGNOME; ma che in realtà il dettato normativo, disciplinante il servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non conduce a tale conclusione.
Il motivo è infondato.
Secondo la società ricorrente, il vigente quadro normativo consente di sostenere che le infrastrutture idriche sono di proprietà degli enti locali, i quali, per il tramite dell ‘ ente di governo dell ‘ ambito, predispongono il Piano d ‘ RAGIONE_SOCIALE, costituito, tra gli altri, dal programma degli interventi. Con la conseguenza che soltanto gli Enti Locali, per il tramite dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, avrebbero potuto elaborare il programma di interventi, di cui all ‘ art. 149 D. Lgs. b. 152/2006, mediante il quale individuare i lavori di straordinaria manutenzione e/o di rifacimento integrale della rete fognaria in questione, al fine di risolvere le conseguenze delle forti piogge.
Senonché entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la responsabilità per i danni occorsi al COGNOME andava imputata in via esclusiva, quale custode della rete fognaria comunale in forza di una convenzione intercorsa, in data 30.06.2003, tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE, di cui faceva parte il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e l ‘ RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l ‘ ‘Affidamento RAGIONE_SOCIALE‘.
In particolare, la corte territoriale: ha rilevato (p. 7 e p. 8) che, in forza della citata convenzione, era stata affidata alla società RAGIONE_SOCIALE ‘ la gestione esclusiva della rete fognaria comunale, dei manufatti
relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, sia nere che miste ‘ ; ha osservato che RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del servizio RAGIONE_SOCIALE, ‘ è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel piano degli interventi ed ad ogni altro intervento imprevisto …’ ; ha aggiunto che ‘ l ‘ eventuale concorso di altri soggetti (nello specifico ATO) nella colpevole perdurante omissione di interventi necessari … non può rilevare in questa sede, trattandosi comunque di responsabilità solidale nei confronti del danneggiato con possibilità per la parte che invoca la corresponsabilità di agire in rivalsa nei confronti dell ‘ altro soggetto coinvolto eventualmente nella causazione del danno ‘ .
In definitiva, entrambi i giudici di merito hanno affermato la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE (ed escluso quella del RAGIONE_SOCIALE) sulla base del dato di fatto che gli impianti, all ‘ epoca dei fatti, erano nella esclusiva disponibilità della stessa: e tale dato di fatto è rimasto sostanzialmente incontestato, o comunque non utilmente contestato.
Basti sul punto ribadire il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ai fini della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre avere riferimento alla concreta disponibilità materiale di queste ed anche solo in ipotesi di concorso nella disponibilità: è necessario e sufficiente un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all ‘ evento lesivo, rapporto che postula l ‘ effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento (Cass. n. 16422/2011. In precedenza: Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 2422/2004. Più di recente, v. Cass. n. 21788/2015. Sulla necessità di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di dominare i rischi della res , v. Cass. n. 26086/2005: «deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d ‘ uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta»).
E tanto a prescindere dalla considerazione che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, avuto riguardo al dettato normativo (d. lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, artt. 74 comma 1 lettera i e lettera d, nonché art. 141 secondo comma), nel concetto di servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientra anche il servizio di fognatura di acque reflue contenenti anche acque meteoriche.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2051 cod. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il secondo motivo di appello, non ha ritenuto sussistente il caso fortuito, che, ai sensi dell ‘ art. 2051 cod. civ., consente di escludere la responsabilità da cose in custodia.
Si duole che la corte territoriale: a) non ha condiviso le risultanze del c.t.u. sull ‘ eccezionalità dell ‘ evento, sull ‘ errato presupposto che lo stesso non avesse preso a riferimento le precipitazioni piovose giornaliere dell ‘ anno 2008; b) non ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito, nonostante che lo stesso c.t.u. aveva affermato la natura eccezionale dell ‘ evento, circostanza questa che, a sua volta, avrebbe dovuto condurre a ritenere l ‘ interruzione del nesso causale, con conseguente esclusione di ogni sua responsabilità; c) ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria esclusivamente sugli eventi di pioggia del 15 e del 16 novembre 2008, mentre in motivazione è dato leggere che l ‘ eccezionalità dell ‘ evento del 15 novembre 2008 è stata esclusa anche avuto riguardo al fatto che l ‘ immobile del Di COGNOME avrebbe subito allagamenti nelle date del 4.8.2009, 14.9.2009, 3.10.2009 e 2.6.2010 (tali eventi non avrebbero dovuto formare oggetto di disamina, atteso che su di essi non era stata fondata la domanda risarcitoria); d) ha espresso una motivazione identica a quella della sentenza di prime cure, esimendosi, così, dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche e di effettuare la revisio prioris instantiae richiesta con l ‘ appello.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr., ad es., Cass. n. 2482/2018) che ‘ Le precipitazioni atmosferiche integrano l ‘ ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell ‘ art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell ‘ imprevedibilità oggettiva e dell ‘ eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell ‘ evento atmosferico ‘ .
Dando applicazione al suddetto principio, il giudice di primo grado ha affermato (con valutazione condivisa dalla corte di merito) che l ‘ eccezionalità della precipitazione non poteva essere il fattore causale dell ‘ evento dannoso, perché gli allagamenti si erano verificati anche successivamente, in altri periodi, e non era stata provato neanche per questi il carattere di eccezionalità. Come rilevato dal c.t.u., le cause dell ‘ allagamento erano pertanto identificabili nella inidoneità della rete fognaria comunale sita in INDIRIZZO a smaltire piogge di una certa intensità, in ragione della inadeguatezza della sua conformazione e di quella planoaltimetrica della citata Via.
In altri termini ed in sintesi, facendo buon governo del principio di diritto sopra richiamato, la corte territoriale ha escluso la sussistenza del caso fortuito, in quanto ACA non ha provato che le precipitazioni del 15 e del 16 novembre 2008 erano state così intense, in base a dati obiettivi e controllabili, da potersi qualificare come obiettivamente imprevedibili.
4. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 702 bis c.p.c. e dell ‘ art. 167 cod. proc. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il terzo motivo dell ‘ atto di appello, ha ritenuto che nel caso in esame non fosse operativa la copertura assicurativa prestata da RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 28.9.2009. Rileva di aver provveduto in primo grado alla
chiamata in causa di detta assicuratrice, in ragione del tenore letterale del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
La corte territoriale ha escluso l ‘ operatività della copertura assicurativa prestata dalla RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 28 settembre 2009, in quanto l ‘ allagamento causativo dei danni, lamentati dal COGNOME sull ‘ immobile di sua proprietà, si riferiva senza dubbio alle precipitazioni del 15 e del 16 novembre 2008, quando ancora non era stata stipulata la polizza: ciò che integra una valutazione in fatto del materiale istruttorio, così qui insindacabile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida: quanto al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; quanto a ciascuna delle altre parti resistenti, in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del l’ art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023, nella camera di consiglio