Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4514/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
e
GEORGES MIA MOUS PETER;
-intimato –
avverso la sentenza n. 50/2020 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 9/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che
con sentenza resa in data 9/1/2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE e NOME al risarcimento, in favore di NOME COGNOME, dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza di una caduta in acqua da una banana galleggiante, trainata da un motoscafo condotto da NOME, nel corso di un’attività ricreativa offerta, su iniziativa dell’RAGIONE_SOCIALE, in occasione di una gara sportiva dilettantistica organizzata da quest’ultima;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il fatto dannoso dedotto in giudizio del COGNOME si fosse verificato nel quadro di un’attività ricreativa che l’RAGIONE_SOCIALE aveva posto gratuitamente a disposizione di tutti i partecipanti alla gara sportiva dilettantistica contestualmente organizzata dalla stessa associazione, con la conseguenza che, attraverso l’offerta di tale servizio collaterale (sia pure gestito da un terzo, dietro corrispettivo), l’associazione aveva assunto l’impegno, giuridicamente rilevante sul piano contrattuale, di proteggere l’incolumità dei terzi che ne avessero usufruito, con la conseguenza che, una volta accertata la responsabilità del terzo nella causazione dei danni sofferti dal COGNOME, l’associazione, che si era avvalsa della collaborazione di tale terzo nell’adempimento degli obblighi connessi all’insieme dei servizi offerti agli iscritti alla gara,
doveva ritenersi responsabile (unitamente al conducente il motoscafo) del risarcimento invocato dal danneggiato;
avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso; NOME non ha svolto difese in questa sede; l’associazione ricorrente ha depositato memoria;
considerato che ,
con l’unico motivo di impugnazione proposto, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità contrattuale della ricorrente in relazione ai danni denunciati dal COGNOME, atteso che l’ammissione di quest’ultimo alla gara organizzata dall’associazione non era in alcun modo valsa, di per sé, a determinare alcuna assunzione di responsabilità, della medesima associazione, per l’attività organizzata in modo totalmente autonomo dai terzi per il trasporto, con motoscafo, della banana galleggiante da cui il COGNOME era caduto;
in particolare, la ricorrente si duole dell’avvenuto illegittimo riconoscimento, a proprio carico, di un profilo di rimproverabilità colposa, di fonte legale o contrattuale, in relazione all’evento dannoso occorso ai danni della controparte, tanto non potendo giustificarsi in alcun modo a seguito dell’iscrizione del COGNOME alla gara sportiva dilettantistica organizzata dall’associazione ricorrente, dovendo, al contrario, ricondursi, l’esclusiva responsabilità dei danni rivendicati dal COGNOME, al comportamento del terzo organizzatore del servizio di trasporto della banana galleggiante, rispetto al quale la ricorrente non aveva assunto, neppure indirettamente, alcun impegno di protezione,
con la conseguente violazione dei parametri normativi relativi all’attribuzione della responsabilità per inadempimento, nonché alla distribuzione, tra le parti, dei corrispondenti oneri probatori, essendosi il COGNOME financo sottratto all’onere di allegazione delle circostanze dell’inadempimento concretamente contestabile a carico dell’associazione ricorrente;
da ultimo, la ricorrente si duole dell’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare l’esclusività della responsabilità del conducente il motoscafo trainante la banana galleggiante, in ragione del carattere imprudente e spericolato della manovra dallo stesso posta in essere nella vicenda in esame, di per sé tale da assumere efficacia causale esclusiva nella concreta determinazione del fatto dannoso;
il motivo è nel suo complesso infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente ricostruito e qualificato i fatti di causa, evidenziando come l’associazione ricorrente, accanto all’organizzazione della gara sportiva dilettantistica, avesse predisposto (attraverso la previa conclusione di accordi organizzativi con il terzo responsabile del motoscafo trainante la banana galleggiante, al quale la stessa associazione ebbe ad attribuire un corrispondente riconoscimento economico) la messa a disposizione gratuita, a beneficio di tutti i partecipanti iscritti alla gara, di un servizio ricreativo accessorio a quello principale, nella specie costituito dalla possibilità di fare un giro sulla banana galleggiante trainata dal motoscafo;
da questo punto di vista, l’offerta del servizio ricreativo accessorio avrebbe implicato -secondo la corretta ricostruzione interpretativa della corte territoriale -la conseguente assunzione, da parte dell’associazione, dei corrispondenti obblighi di protezione degli iscritti alla gara che avrebbero deciso di approfittare del servizio ricreativo
accessorio, non potendo sfuggire all’associazione il carattere di inevitabile pericolosità (o l’intuibile rischiosità) del servizio di traino con motoscafo della banana galleggiante;
più in particolare, nel predisporre l’offerta del servizio ricreativo in esame, l’associazione, da un lato, ebbe cura di assicurarsi (sul fronte per così dire ‘interno’) la collaborazione del terzo (contattandolo, coordinandosi con lui e retribuendolo per la prestazione del servizio agli iscritti alla gara) e, dall’altro, provvide (sul fronte ‘esterno’) a promettere, agli iscritti alla gara che avessero inteso approfittarne, l’esecuzione di tale servizio ricreativo, avvalendosi della collaborazione di tale terzo, da qualificarsi nel quadro dell’art. 1228 c.c.;
ciò posto, del tutto correttamente i giudici del merito hanno attribuito all’associazione odierna ricorrente la responsabilità contrattuale per i danni sofferti dal COGNOME, avendo quest’ultimo adeguatamente offerto la prova dell’avvenuta conclusione del contratto con l’associazione (mediante l’iscrizione alla gara), con la conseguente assunzione dell’obbligo, da parte di quest’ultima, di fornire (tra le altre prestazioni) un servizio ricreativo sicuro; ed avendo altresì offerto la prova dell’inadempimento dell’associazione, per essersi quest’ultima avvalsa di un collaboratore (il responsabile del servizio di traino della banana galleggiante) che, nell’ese cuzione della specifica prestazione promessa agli iscritti alla gara, aveva agito imprudentemente causando i danni alla persona denunciati dal COGNOME;
la stessa corte territoriale, muovendo da tali premesse (ossia, muovendo dall’avvenuta dimostrazione, da parte del COGNOME, della fonte negoziale degli obblighi di protezione assunti dall’associazione e dall’avvenuta allegazione/dimostrazione dell’inadempimento di quest’ultima), ha espressamente escluso che l’associazione avesse fornito la prova che l’inadempimento così dedotto in giudizio fosse concretamente riconducibile ad una causa ad essa estranea, tenuto
conto dell’assoluta prevedibilità della condotta di guida del conducente il motoscafo (v. pagg. 20-21 della sentenza impugnata);
sulla base di tali argomentazioni, dev’essere rilevata l’insussistenza di alcuna violazione ( recte , falsa applicazione), da parte del giudice a quo , dei parametri normativi richiamati dal ricorrente, avendo la corte territoriale correttamente applicato, al caso di specie, i consolidati principi della responsabilità contrattuale nella specie raccomandati dall’insegnamento della giurisprudenza di legittimità;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12/02/2024.
Il Presidente NOME COGNOME